Causa C‑469/17
Funke Medien NRW GmbH
contro
Bundesrepublik Deutschland
(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesgerichtshof)
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 luglio 2019
«Rinvio pregiudiziale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Società dell’informazione – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi – Articolo 2, lettera a) – Diritto di riproduzione – Articolo 3, paragrafo 1 – Comunicazione al pubblico – Articolo 5, paragrafi 2 e 3 – Eccezioni e limitazioni – Portata – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea»
Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Ambito di applicazione – Opera – Nozione – Interpretazione autonoma e uniforme – Qualificazione di un oggetto come opera – Presupposti cumulativi – Valutazione da parte del giudice nazionale
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, artt. 2, a), e 3, § 1]
(v. punti 18‑20, 22‑24)
Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Diritti di riproduzione e di comunicazione al pubblico – Misure di armonizzazione completa – Eccezioni e limitazioni – Resoconti di avvenimenti attuali e citazioni – Assenza di armonizzazione completa – Limiti – Rispetto del diritto dell’Unione
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, artt. 2, a), 3, § 1, e 5, § 3, c) e d)]
(v. punti 38, 42, 46, 54, dispositivo 1)
Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Diritti di riproduzione e di comunicazione al pubblico – Eccezioni e limitazioni – Portata – Libertà di espressione e di informazione – Esclusione
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 11; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, artt. 2, a), 3, § 1, e 5, §§ 2 e 3]
(v. punti 56, 64, dispositivo 2)
Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Diritti di riproduzione e di comunicazione al pubblico – Eccezioni e limitazioni – Resoconti di avvenimenti attuali e citazioni – Bilanciamento effettuato dal giudice nazionale – Conformità ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, artt. 2, a), 3, § 1, e 5, § 3, c) e d)]
(v. punti 71, 76, dispositivo 3)
Sintesi
Con la sentenza del 29 luglio 2019, Funke Medien NRW (C‑469/17), la Corte, riunita in Grande Sezione, ha interpretato i diritti esclusivi degli autori alla riproduzione e alla comunicazione al pubblico delle loro opere, nonché le eccezioni e limitazioni a tali diritti, come previsti dalla direttiva 2001/29 ( 1 ), nel contesto della pubblicazione, sul portale Internet di un quotidiano, di rapporti sulla situazione militare classificati redatti da uno Stato membro.
La controversia di cui al procedimento principale era sorta fra la società Funke Medien, che gestisce il portale Internet del quotidiano tedesco Westdeutsche Allgemeine Zeitung, e la Repubblica federale di Germania in merito alla pubblicazione, da parte della Funke Medien, di alcuni rapporti sulla situazione militare «classificati a diffusione ristretta» redatti dal governo tedesco. La Repubblica federale di Germania, ritenendo che la Funke Medien avesse in tal modo violato il suo diritto d’autore su tali rapporti, aveva proposto nei confronti di quest’ultima un’azione inibitoria, che è stata accolta da un tribunale regionale e successivamente confermata in appello da un tribunale regionale superiore. Con il suo ricorso per Revision, proposto dinanzi al giudice del rinvio, la Funke Medien ha confermato la sua richiesta di rigetto dell’azione inibitoria.
In via preliminare, la Corte ha ricordato che rapporti sulla situazione militare possono essere tutelati dal diritto d’autore solo alla condizione, la cui sussistenza in ciascun caso concreto deve essere verificata dal giudice nazionale, che tali rapporti costituiscano una creazione intellettuale del loro autore che rifletta la personalità di quest’ultimo e si manifesti attraverso le scelte libere e creative del medesimo nell’elaborazione di detti rapporti.
Investita, anzitutto, della questione se le disposizioni della direttiva 2001/29 lascino agli Stati membri un margine di discrezionalità per il loro recepimento nel diritto nazionale, la Corte ha ritenuto che quelle che prevedono i diritti esclusivi degli autori alla riproduzione ( 2 ) e alla comunicazione al pubblico delle loro opere ( 3 ) costituiscano misure di armonizzazione completa del contenuto sostanziale dei diritti ivi previsti. Per contro, la Corte ha ritenuto che le disposizioni della direttiva 2001/29 che consentono una deroga a detti diritti concernenti i resoconti di avvenimenti attuali e le citazioni ( 4 ) non costituiscano misure di armonizzazione completa della portata delle eccezioni o delle limitazioni da essa previste. Tuttavia, il margine di discrezionalità degli Stati membri nell’attuazione di tali disposizioni deve essere esercitato nei limiti imposti dal diritto dell’Unione, e ciò al fine di mantenere un giusto equilibrio tra, da un lato, l’interesse dei titolari di diritti alla protezione del loro diritto di proprietà intellettuale ( 5 ), garantito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), e, dall’altro, i diritti e interessi degli utenti di opere o di materiali protetti, in particolare la loro libertà di espressione e di informazione ( 6 ), parimenti garantita dalla Carta, nonché l’interesse generale.
Per quanto riguarda poi la libertà di espressione e di informazione, la Corte ha precisato che essa non può giustificare, al di fuori delle eccezioni e limitazioni previste dalla direttiva 2001/29 ( 7 ), una deroga ai diritti esclusivi degli autori di riproduzione e di comunicazione al pubblico delle loro opere, diversa da quella prevista a detta direttiva. A tal riguardo, la Corte ha ricordato che l’elenco delle eccezioni e delle limitazioni previste dalla direttiva 2001/29 ha carattere esaustivo.
Infine, secondo la Corte, nell’ambito del bilanciamento che il giudice nazionale è tenuto ad effettuare, tenuto conto dell’insieme delle circostanze del caso concreto, tra, da un lato, i diritti esclusivi degli autori alla riproduzione e alla comunicazione al pubblico delle loro opere, e, dall’altro, i diritti degli utenti di materiali protetti previsti dalle disposizioni derogatorie della direttiva 2001/29, relative ai resoconti di avvenimenti attuali e alle citazioni, esso deve fondarsi su un’interpretazione di tali disposizioni che, pur rispettando la loro formulazione e preservando il loro effetto utile, sia pienamente conforme ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta.
( 1 ) Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).
( 2 ) Articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29.
( 3 ) Articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29.
( 4 ) Articolo 5, paragrafo 3, lettera c), seconda ipotesi, e lettera d), della direttiva 2001/29.
( 5 ) Articolo 17, paragrafo 2, della Carta.
( 6 ) Articolo 11 della Carta.
( 7 ) Articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/29.