Causa C‑448/17

EOS KSI Slovensko s. r. o.

contro

Ján Danko e Margita Danková

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove)

«Rinvio pregiudiziale – Contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive – Articolo 4, paragrafo 2, e articolo 5 – Obbligo di redigere le clausole in modo chiaro e comprensibile – Articolo 7 – Adizione delle autorità giudiziarie da parte di persone o organizzazioni aventi un legittimo interesse a tutelare i consumatori dall’uso di clausole abusive – Normativa nazionale che subordina la facoltà d’intervento in giudizio di un’associazione per la difesa del consumatore al consenso del consumatore – Credito al consumo – Direttiva 87/102/CEE – Articolo 4, paragrafo 2 – Obbligo di indicare il tasso annuale effettivo globale nel contratto scritto – Contratto contenente soltanto un’equazione matematica di calcolo del tasso annuale effettivo globale priva degli elementi necessari per effettuare tale calcolo»

Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 20 settembre 2018

  1. Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Mezzi destinati a far cessare l’utilizzazione delle clausole abusive – Autonomia procedurale – Principio di equivalenza – Normativa nazionale che subordina la possibilità per un’associazione per la difesa dei consumatori d’intervenire a sostegno del consumatore in un procedimento di ingiunzione alla condizione che questi abbia contestato detta ingiunzione – Inammissibilità – Presupposto

    (Direttiva del Consiglio 93/13)

  2. Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Procedimento d’ingiunzione di pagamento – Normativa nazionale che prevede, nella fase dell’emanazione di un’ingiunzione di pagamento, il controllo del carattere abusivo delle clausole di un contratto – Competenza di un funzionario privo dello status di magistrato a emettere detta ingiunzione – Assoggettamento del diritto a proporre opposizione a un termine molto breve – Obbligo di motivare l’opposizione proposta dal consumatore – Inammissibilità – Presupposto

    (Direttiva del Consiglio 93/13)

  3. Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Ambito di applicazione – Clausole che definiscono l’oggetto principale del contratto oppure che vertono sul prezzo o remunerazione e sui servizi o beni che devono essere forniti in cambio – Clausola relativa al costo di un credito al consumo – Clausola formulata in modo chiaro e comprensibile – Criteri di valutazione – Mancata indicazione del tasso di interesse, del tasso annuale effettivo globale e degli elementi necessari per effettuare il calcolo di quest’ultimo – Elemento decisivo nella valutazione da parte del giudice nazionale

    (Direttiva del Consiglio 93/13, art. 4, § 2)

  1.  La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in combinato disposto con il principio di equivalenza, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che non consente a un’organizzazione per la difesa del consumatore d’intervenire, nell’interesse del consumatore, in un procedimento d’ingiunzione di pagamento che interessa un singolo consumatore e di opporsi a una tale ingiunzione in mancanza di contestazione della stessa da parte di detto consumatore, nel caso in cui detta normativa subordini effettivamente l’intervento delle associazioni di consumatori nelle controversie soggette al diritto dell’Unione a condizioni meno favorevoli di quelle applicabili alle controversie soggette esclusivamente al diritto interno, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

    (v. punto 43, dispositivo 1)

  2.  La direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che, pur consentendo, nella fase dell’emanazione di un’ingiunzione di pagamento nei confronti di un consumatore, il controllo del carattere abusivo delle clausole incluse in un contratto concluso tra un professionista e tale consumatore, da un lato, affida a un funzionario amministrativo di un’autorità giurisdizionale, privo dello status di magistrato, la competenza a emettere tale ingiunzione di pagamento e, dall’altro, prevede un termine di quindici giorni per l’opposizione e prescrive che quest’ultima sia motivata nel merito, nel caso in cui un siffatto controllo d’ufficio non sia previsto nella fase dell’esecuzione di detta ingiunzione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

    La circostanza che la normativa nazionale attribuisca competenza, in materia di emissione delle ingiunzioni di pagamento, a un funzionario privo dello status di magistrato non è tale da pregiudicare la salvaguardia dell’effetto utile della direttiva 93/13, a condizione che nella fase dell’esecuzione dell’ingiunzione di pagamento o in caso di opposizione alla stessa sia previsto un controllo, da parte di un giudice, sull’assenza di clausole abusive nel contratto in questione.

    Ciò posto, come ricordato al punto 46 della presente sentenza, l’esistenza di un controllo del genere nella sola fase dell’opposizione è idonea a salvaguardare l’effetto utile della direttiva 93/13 solo se i consumatori non sono dissuasi dal proporre una siffatta opposizione.

    Orbene, nella fattispecie, la normativa nazionale di cui al procedimento principale prevede un termine di soli quindici giorni durante il quale il consumatore può proporre opposizione all’ingiunzione di pagamento e richiede inoltre che egli motivi nel merito la sua opposizione.

    Di conseguenza, con siffatta normativa sussiste un rischio non trascurabile che il consumatore interessato non proponga opposizione e che, pertanto, non possa essere svolto il controllo d’ufficio da parte di un giudice sull’assenza di clausole abusive nel contratto in questione.

    (v. punti 50‑54, dispositivo 2)

  3.  L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui un contratto di credito al consumo, da un lato, non indichi il tasso annuale effettivo globale e contenga soltanto un’equazione matematica di calcolo di tale tasso annuale effettivo globale priva degli elementi necessari per effettuare tale calcolo e, dall’altro, non indichi il tasso di interesse, una siffatta circostanza costituisce un elemento decisivo nell’ambito dell’analisi, da parte del giudice nazionale considerato, della questione se la clausola di detto contratto relativa al costo del credito sia formulata in modo chiaro e comprensibile ai sensi di detta disposizione.

    La mancata indicazione del TAEG in un contratto di credito può costituire un elemento decisivo nell’ambito dell’esame da parte del giudice nazionale considerato della questione se la clausola di tale contratto relativa al costo del credito sia formulata in modo chiaro e comprensibile ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 93/13. Se così non fosse, un giudice nazionale può valutare il carattere abusivo di tale clausola ai sensi dell’articolo 3 di tale direttiva (v., in tal senso, ordinanza del 16 novembre 2010, Pohotovosť,C‑76/10, EU:C:2010:685, punti 7172).

    Occorre aggiungere che alla mancata indicazione del TAEG in un contratto di credito deve assimilarsi una situazione, come quella in esame al procedimento principale, in cui il contratto contiene soltanto un’equazione matematica di calcolo di tale TAEG priva degli elementi necessari a effettuare tale calcolo.

    Infatti, in una situazione del genere, non si può ritenere che il consumatore abbia piena conoscenza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto, al momento della sua conclusione, e, conseguentemente, che disponga di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno.

    (v. punti 65‑68, dispositivo 3)