Causa C‑435/17

Argo Kalda Mardi talu

contro

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tartu Halduskohus)

«Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Pagamenti diretti – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Articoli 93 e 94 – Allegato II – Condizionalità – Condizioni agronomiche e ambientali – Requisiti minimi – Attuazione da parte di uno Stato membro – Obbligo di manutenzione dei siti “monumenti funerari” – Portata»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 agosto 2018

  1. Agricoltura – Politica agricola comune – Regimi di sostegno diretto – Norme comuni – Requisiti minimi per buone condizioni agronomiche e ambientali – Obbligo di mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio – Normativa nazionale che impone l’obbligo di conservare tumuli funerari di pietre – Ammissibilità

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, artt. 93, § 1, 94 e allegato II; regolamento del Consiglio n. 1782/2003, allegato IV)

  2. Agricoltura – Politica agricola comune – Regimi di sostegno diretto – Norme comuni – Criteri di gestione obbligatori – Buone condizioni agronomiche e ambientali – Obbligo di rispetto di tali requisiti – Portata – Applicabilità all’interno di tutta l’azienda agricola

    [Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 72, § 1, a), 91, §§ 1 e 2, 93, § 1, e 94, e n. 1307/2013, art. 4, § 1, b), c) ed e)]

  1.  L’articolo 93, paragrafo 1, l’articolo 94 e l’allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro imponga, in quanto norma relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui a detto allegato II, di mantenere, su una superficie agricola, taluni tumuli funerari di pietre, la cui rimozione comporti una violazione di una siffatta norma e, pertanto, la riduzione dei pagamenti dovuti all’azienda agricola coinvolta.

    Alla stregua di quanto era previsto dall’allegato IV del regolamento n. 1782/2003, la norma BCAA 7, enunciata nell’allegato II del regolamento n. 1306/2013 e il cui tema principale è rubricato «Livello minimo di mantenimento dei paesaggi», include il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio tra i requisiti e le norme da rispettare a tal fine. Tra gli elementi caratteristici del paesaggio contemplati dall’allegato II di quest’ultimo regolamento compaiono siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze. Siccome la nozione di «elementi caratteristici del paesaggio» non è definita dal regolamento n. 1306/2013, occorre interpretarla, come evidenziato dall’avvocato generale al paragrafo 26 delle conclusioni, tenendo conto della sua accezione abituale nonché del suo comune contesto d’uso (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2009, CIF, C‑428/07, EU:C:2009:458, punto 34).

    A tal riguardo, si deve constatare che un’interpretazione restrittiva della nozione di «elementi caratteristici del paesaggio», che, in particolare, escluda gli elementi risultanti dagli interventi dell’uomo, sarebbe contraria al potere discrezionale di cui dispongono gli Stati membri nel definire i requisiti minimi in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell’articolo 94 di detto regolamento (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2009, Horvath, C‑428/07, EU:C:2009:458, punto 37). A tal riguardo, la Corte ha dichiarato che gli elementi caratteristici del paesaggio costituiscono elementi fisici dell’ambiente e che i requisiti relativi al mantenimento di tali elementi caratteristici devono contribuire a conservarli come elementi fisici dell’ambiente (sentenza del 16 luglio 2009, Horvath, C‑428/07, EU:C:2009:458, punto 41). Ebbene, la conservazione dei tumuli funerari di pietre contribuisce alla salvaguardia degli elementi del patrimonio culturale e storico dei uno Stato membro quali elementi fisici dell’ambiente.

    (v. punti 41, 43-47, dispositivo 1)

  2.  L’articolo 72, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 91, paragrafi 1 e 2, l’articolo 93, paragrafo 1, e l’articolo 94 del regolamento n. 1306/2013 nonché l’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c) ed e), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che gli obblighi a titolo delle buone condizioni agronomiche e ambientali previsti dal regolamento n. 1306/2013 devono essere rispettati all’interno di tutta l’azienda agricola e non soltanto sulla superficie agricola per la quale è stato in concreto richiesto un aiuto.

    Infatti, da un lato, i requisiti derivanti da tali regole devono essere, conformemente al considerando 54 del medesimo regolamento, legati all’attività agricola o ai terreni dell’azienda agricola, il che si traduce nell’obbligo di rispettare le suddette norme anche sui terreni che non sono più utilizzati a fini di produzione agricola, come previsto dall’articolo 94 del regolamento. Dall’altro lato, se il mancato rispetto delle suddette norme fosse sanzionato unicamente quando riguarda una superficie agricola per la quale è stato chiesto un aiuto, sussisterebbe un rischio di elusione delle regole di condizionalità da parte delle aziende agricole. Come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 58 delle conclusioni, sarebbe a tal fine sufficiente che, con riferimento a un determinato anno, un’azienda agricola non includa nella sua domanda di aiuto una superficie agricola contenente un elemento caratteristico del paesaggio scomodo per la sua attività, che potrebbe spostare o smantellare prima di includere, l’anno successivo, detta superficie nella sua domanda d’aiuto, senza esporsi a una qualsivoglia sanzione amministrativa.

    (v. punti 53-55, dispositivo 2)