SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

17 ottobre 2018 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco – Direttiva 2014/40/UE – Divieto d’immissione in commercio del tabacco per uso orale – Nozioni di “tabacco da masticare” e di “tabacco per uso orale” – Pasta composta da tabacco finemente macinato (Thunder Chewing Tobacco) e di sacchetti-porzione porosi in cellulosa riempiti di tabacco finemente trinciato (Thunder Frosted Chewing Bags)»

Nella causa C‑425/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa superiore del Land Baviera, Germania), con decisione dell’11 luglio 2017, pervenuta in cancelleria il 14 luglio 2017, nel procedimento

Günter Hartmann Tabakvertrieb GmbH & Co. KG

contro

Stadt Kempten

con l’intervento di:

Landesanwaltschaft Bayern,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da E. Regan, presidente della quinta sezione, facente funzione di presidente della sesta sezione, C.G. Fernlund e S. Rodin (relatore), giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Günter Hartmann Tabakvertrieb GmbH & Co. KG, da A. Mayer, Rechtsanwalt;

per la Stadt Kempten, da C. Hage, in qualità di agente;

per la Landesanwaltschaft Bayern, da P. Hahn, Landesanwalt;

per il governo ceco, da M. Smolek, J. Pavliš e J. Vláčil, in qualità di agenti;

per il governo danese, da J. Nymann-Lindegren, M. Wolff e P. Ngo, in qualità di agenti;

per il governo ellenico, da G. Kanellopoulos, A. Vasilopoulou ed E. Chroni, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da C. Hödlmayr e J. Tomkin, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, punti 6 e 8, della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU 2014, L 127, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra la Günter Hartmann Tabakvertrieb GmbH & Co. KG e la Stadt Kempten (città di Kempten, Germania) riguardo al divieto ingiunto a tale società di commercializzare sul mercato tedesco prodotti del tabacco non da fumo.

Contesto normativo

3

I considerando 32, 34 e 35 della direttiva 2014/40 sono così formulati:

«(32)

La direttiva 89/622/CEE del Consiglio [, del 13 novembre 1989, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti l’etichettatura dei prodotti del tabacco nonché il divieto di taluni tabacchi per uso orale (GU 1989, L 359, pag. 1)] ha vietato la vendita negli Stati membri di taluni tabacchi per uso orale e la direttiva 2001/37/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (GU 2001, L 194, pag. 26),] ha riconfermato tale divieto. L’articolo 151 dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21, e GU 1995, L 1, pag. 1) ha concesso [al Regno di] Svezia una deroga al divieto. È opportuno mantenere il divieto della vendita del tabacco per uso orale onde evitare l’introduzione nell’Unione (ad eccezione [del Regno di] Svezia) di un prodotto che induce dipendenza e produce effetti nocivi per la salute. Per gli altri prodotti del tabacco non da fumo che non si rivolgono al mercato di massa, disposizioni rigorose in materia di etichettatura e talune disposizioni relative ai loro ingredienti sono considerate sufficienti a contenerne l’espansione sul mercato al di là del loro uso tradizionale.

(…)

(34)

Tutti i prodotti del tabacco hanno il potenziale di causare mortalità, morbilità e disabilità. Conseguentemente è opportuno regolamentarne la lavorazione, la distribuzione e il consumo. È quindi importante seguire l’evoluzione dei prodotti del tabacco di nuova generazione. È opportuno che fabbricanti e importatori siano obbligati a presentare una notifica dei prodotti del tabacco di nuova generazione, fatto salvo il potere degli Stati membri di vietare o autorizzare tali prodotti di nuova generazione.

(35)

Per garantire condizioni di parità, i prodotti del tabacco di nuova generazione, che sono prodotti del tabacco ai sensi della definizione contenuta nella presente direttiva, dovrebbero conformarsi alle prescrizioni della stessa».

4

L’articolo 2 della direttiva 2014/40, rubricato «Definizioni», prevede quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

(…)

4)

“prodotti del tabacco”: i prodotti che possono essere consumati e sono costituiti, anche parzialmente, da tabacco, geneticamente modificato o no;

5)

“prodotto del tabacco non da fumo”: un prodotto del tabacco che non comporta un processo di combustione, quale il tabacco da masticare, il tabacco da fiuto e il tabacco per uso orale;

6)

“tabacco da masticare”: un prodotto del tabacco non da fumo destinato esclusivamente ad essere masticato;

(…)

8)

“prodotti del tabacco per uso orale”: tutti i prodotti del tabacco destinati a un uso orale, ad eccezione di quelli destinati a essere inalati o masticati, costituiti totalmente o parzialmente da tabacco, sotto forma di polvere, di particelle fini o di qualsiasi combinazione di tali forme, specialmente quelle presentate in sacchetti-porzioni o sacchetti porosi;

(…)

14)

“prodotto del tabacco di nuova generazione” un prodotto del tabacco che:

a)

non rientri nelle categorie seguenti: sigarette, tabacco da arrotolare, tabacco da pipa, tabacco per pipa ad acqua, sigari, sigaretti, tabacco da masticare, tabacco da fiuto o tabacco per uso orale; e

b)

è immesso sul mercato dopo il 19 maggio 2014;

(…)».

5

L’articolo 17 di tale direttiva, intitolato «Tabacco per uso orale», prevede quanto segue:

«Gli Stati membri vietano l’immissione sul mercato del tabacco per uso orale, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 151 dell’atto di adesione della [Repubblica d’]Austria, della [Repubblica di] Finlandia e del [Regno di] Svezia».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

6

La Günter Hartmann Tabakvertrieb è una società tedesca che importa in Germania diversi prodotti del tabacco e li distribuisce sul mercato tedesco. Tra essi figurano, in particolare, i prodotti denominati «Thunder Chewing Tobacco» e «Thunder Frosted Chewing Bags», prodotti dalla V2 Tobacco A/S, società di diritto danese.

7

In un parere del 18 settembre 2014, il Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (Ufficio del Land Baviera competente per la salute e la sicurezza alimentare, Germania) ha esaminato il prodotto «Thunder Frosted Chewing Bags», distribuito sul mercato tedesco dalla Günter Hartmann Tabakvertrieb, ed è giunto alla conclusione che esso costituiva, per la sua struttura, la sua consistenza e per il suo tipo d’utilizzo, un prodotto del tabacco vietato, dato che era destinato a un uso orale diverso da quello consistente nell’essere fumato o masticato.

8

Con pareri emessi, rispettivamente, il 19 novembre 2014 e il 26 novembre 2014, tale Ufficio ha considerato che lo stesso poteva dirsi per quanto riguardava i prodotti «Thunder Wintergreen Chewing Tobacco» e «Thunder Original Chewing Tobacco».

9

Con decisioni del 13 ottobre 2014 e del 15 gennaio 2015, adottate in applicazione della legge tedesca di trasposizione della direttiva 2014/40, la Stadt Kempten (città di Kempten, Germania) ha, in seguito, fatto divieto alla Günter Hartmann Tabakvertrieb di immettere in commercio i prodotti «Thunder Chewing Tobacco» e «Thunder Frosted Chewing Bags».

10

Tale società ha contestato le decisioni suddette proponendo ricorso dinanzi al Bayerisches Verwaltungsgericht Augsburg (Tribunale amministrativo bavarese di Augusta, Germania). Il 28 luglio 2015 tale giudice ha tenuto un’udienza, relativa ai due ricorsi, nell’ambito della quale ha esso stesso esaminato tali prodotti del tabacco, nonché il tabacco da masticare classico e il prodotto del tipo «snus».

11

Con una sentenza del 28 luglio 2015, il Bayerisches Verwaltungsgericht Augsburg (Tribunale amministrativo bavarese di Augusta) ha annullato la decisione della città di Kempten riguardante il prodotto «Thunder Chewing Tobacco», in base al rilievo che, trattandosi di un prodotto destinato ad essere masticato, poteva essere immesso in commercio.

12

Al riguardo, tale giudice ha in particolare osservato che il solo fatto che il prodotto «Thunder Chewing Tobacco» costituisca un prodotto di nuova generazione e differisca dal tabacco da masticare tradizionale non giustificava un divieto di immissione in commercio. Infatti, per stabilire se un prodotto sia destinato ad essere masticato, sarebbe necessario basarsi su una valutazione oggettiva del prodotto e non sulle indicazioni del produttore o sul parere dei consumatori. Orbene, dall’esame che il giudice in parola ha svolto risulterebbe che il prodotto del tabacco di cui trattasi è un prodotto che può essere masticato. Secondo tale giudice, anche dopo aver messo il prodotto in un bicchiere d’acqua, fino al termine dell’udienza, di esso è rimasto un pezzo unico compatto di massa consistente, che ha resistito alla pressione senza disgregarsi. Per contro, lo «snus» sfuso si sarebbe rapidamente sciolto nell’acqua e sarebbe rimasto in fondo al bicchiere. Il prodotto «Thunder Chewing Tobacco» resisterebbe quindi all’azione meccanica dei denti e avrebbe, in una certa misura, bisogno di tale azione per rilasciare le componenti del tabacco.

13

Per contro, riguardo al prodotto «Thunder Frosted Chewing Bags», il Bayerisches Verwaltungsgericht Augsburg (Tribunale amministrativo bavarese di Augusta), con sentenza del 28 luglio 2015, ha respinto il ricorso proposto dalla Günter Hartmann Tabakvertrieb, considerando, segnatamente, che si trattava di un tabacco tagliato assai finemente, di consistenza piuttosto granulosa, imballato in sacchetti di cellulosa, che non resisteva all’azione meccanica dei denti e che non richiedeva tale azione per rilasciare le sue componenti. Infatti, secondo tale giudice, i prodotti del tabacco non sarebbero destinati ad essere masticati per il solo fatto che la loro idoneità ad essere masticati è conferita loro da una forma di presentazione indipendente da prodotti del tabacco propriamente detti.

14

La Günter Hartmann Tabakvertrieb e il città di Kempten hanno entrambi interposto appello avverso tali sentenze del Bayerisches Verwaltungsgericht Augsburg (Tribunale amministrativo bavarese di Augusta) dinanzi al giudice del rinvio.

15

Tale giudice fa osservare che la direttiva 2014/40 non indica in quale circostanza un prodotto del tabacco sia destinato ad essere masticato ai sensi dell’articolo 2, punto 8, di tale direttiva e che sono state proposte diverse varianti interpretative nel procedimento principale senza che nessuna di esse prevalga con chiarezza.

16

Alla luce di ciò, il Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Corte d’appello amministrativa della Baviera, Germania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 2, punto 8, della direttiva [2014/40] debba essere interpretato nel senso che per “prodotti destinati a essere masticati” s’intendano soltanto i prodotti del tabacco da masticare in senso tradizionale.

2)

Se l’articolo 2, punto 8, della direttiva [2014/40] debba essere interpretato nel senso che l’espressione “prodotti destinati a essere masticati” assuma il medesimo significato della definizione di “tabacco da masticare” ai sensi del punto 6 dell’articolo medesimo.

3)

Se per stabilire se un prodotto del tabacco a norma dell’articolo 2, punto 8, della direttiva [2014/40] sia “destinato a essere masticato” occorra compiere una valutazione oggettiva riferita al prodotto e non alle indicazioni del produttore o all’effettivo utilizzo da parte dei consumatori.

4)

Se l’articolo 2, punto 8, della direttiva [2014/40] debba essere interpretato nel senso che la natura di prodotto destinato a essere masticato esiga che il prodotto del tabacco sia oggettivamente adatto, in ragione della sua consistenza e resistenza, a essere masticato e che, utilizzato in tal modo, rilasci gli ingredienti ivi contenuti.

5)

Se l’articolo 2, punto 8, della direttiva [2014/40] debba essere interpretato nel senso che ai fini dell’individuazione di un prodotto del tabacco destinato “a essere masticato” sia necessaria, e peraltro sufficiente, l’ulteriore condizione che una leggera, ripetuta pressione con i denti o con la lingua sul prodotto stesso consenta di rilasciare gli ingredienti in esso contenuti in misura maggiore rispetto a quanto accade tenendolo semplicemente in bocca.

6)

Oppure, se il riconoscimento della “natura di prodotto destinato a essere masticato” presupponga che il prodotto di cui trattasi, qualora tenuto semplicemente in bocca o succhiato, non rilasci alcun ingrediente.

7)

Se l’idoneità di un prodotto del tabacco a “essere masticato” ai sensi dell’articolo 2, punto 8, della direttiva [2014/40] possa essere riconosciuta anche in ragione della forma di assunzione, esterna al tabacco lavorato, quale, ad esempio, un sacchetto di cellulosa».

Sulle questioni pregiudiziali

17

Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio si interroga, in sostanza, sull’interpretazione da fornire alla nozione di «prodotti del tabacco destinati ad essere masticati», ai sensi dell’articolo 2, punto 8, della direttiva 2014/40, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 6, della direttiva stessa, per valutare se i prodotti del tabacco non da fumo come quelli di cui trattasi nel procedimento principale ricadano nel divieto di immissione in commercio del tabacco per uso orale esposto all’articolo 17 di tale direttiva.

18

In conformità a una giurisprudenza costante della Corte, per interpretare una norma del diritto dell’Unione, occorre tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenze del 22 giugno 2016, Thomas Philipps, C‑419/15, EU:C:2016:468, punto 18, e del 26 luglio 2017, Jafari, C‑646/16, EU:C:2017:586, punto 73 e giurisprudenza citata).

19

Al riguardo, occorre anzitutto ricordare che, ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 2014/40, gli Stati membri, fatte salve le disposizioni dell’articolo 151 dell’atto di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, vietano l’immissione in commercio di prodotti del tabacco per uso orale.

20

Ai sensi dell’articolo 2, punto 8, della suddetta direttiva, questi ultimi comprendono «tutti i prodotti del tabacco destinati a un uso orale, ad eccezione di quelli destinati a essere inalati o masticati, costituiti totalmente o parzialmente da tabacco, sotto forma di polvere, di particelle fini o di qualsiasi combinazione di tali forme, specialmente quelle presentate in sacchetti-porzioni o sacchetti porosi».

21

Per contro, il tabacco da masticare, che sfugge quindi, conformemente a tale disposizione, al divieto dei prodotti del tabacco per uso orale previsto all’articolo 17 della direttiva suddetta, è definito all’articolo 2, punto 6, della stessa direttiva come «un prodotto del tabacco non da fumo destinato esclusivamente ad essere masticato».

22

Al riguardo, in contrasto con la tesi sottesa alla seconda questione pregiudiziale, la nozione di «tabacco destinato ad essere masticato», ai sensi dell’articolo 2, punto 8, della direttiva 2014/40, non può essere distinta da quella di «tabacco da masticare» di cui all’articolo 2, punto 6, di tale direttiva. Infatti, dato che tale prodotto è stato oggetto di specifica definizione in quest’ultima disposizione, nulla indica che detta definizione non debba applicarsi ove, all’articolo 2, punto 8, di tale direttiva, vengano in considerazione proprio «prodotti del tabacco (…) destinati ad essere masticati».

23

Riguardo, poi, alla finalità delle disposizioni in esame, occorre ricordare, in primo luogo, che la direttiva 2014/40 persegue, secondo il suo articolo 1, un duplice obiettivo, che consiste nel favorire il buon funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, partendo da un livello elevato di tutela della salute umana, in particolare per i giovani (sentenze del 4 maggio 2016, Philip Morris Brands e a., C‑547/14, EU:C:2016:325, punto 171, e del 4 maggio 2016, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑358/14, EU:C:2016:323, punto 80).

24

Per quanto riguarda, più specificamente, l’obiettivo del divieto dei tabacchi per uso orale, previsto all’articolo 17 di tale direttiva, va osservato che tale divieto è stato introdotto dalla direttiva 92/41/CEE del Consiglio, del 15 maggio 1992, che modifica la direttiva 89/622/CEE (GU 1992, L 158, pag. 30).

25

Orbene, dai considerando della direttiva 92/41 risulta che tale divieto, successivamente confermato e riportato dagli atti che sono succeduti in materia alla direttiva suddetta, dei quali l’ultimo è la direttiva 2014/40, è stato in particolare motivato dal rischio reale che i prodotti del tabacco per uso orale di nuova generazione presenterebbero sul mercato degli Stati membri, in particolare per i giovani, data la particolare attrazione che i prodotti in parola esercitano su tale categoria di consumatori, comportando in tal modo una precoce dipendenza dalla nicotina.

26

Allo stesso tempo, il legislatore dell’Unione ha considerato che occorreva riservare un trattamento diverso ad altri prodotti del tabacco senza combustione, che potevano essere qualificati prodotti del tabacco «tradizionali», come il tabacco da masticare, tenuto conto, in particolare, dell’assenza della novità e della capacità di attrarre i giovani (v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 2004, Swedish Match, C‑210/03, EU:C:2004:802, punto 66).

27

Orbene, sebbene il divieto di tabacchi per uso orale sia stato quindi introdotto a causa della comparsa sul mercato di nuovi prodotti del tabacco destinati a tale uso e, più in particolare, quelli del tipo «snus», non se ne può dedurre che il carattere nuovo o, all’inverso, «classico» o «tradizionale» di un prodotto, al quale il giudice a quo fa riferimento nella decisione di rinvio, sia di per sé determinante per qualificare un prodotto come prodotto del tabacco per uso orale, ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 2014/40, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 8, di tale direttiva.

28

Infatti, come l’avvocato generale Geelhoed ha osservato al paragrafo 31 delle sue conclusioni nella causa Arnold André (C‑434/02, EU:C:2004:487), le norme in questione non distinguono i prodotti in tradizionali e non tradizionali, bensì in funzione dell’uso cui sono destinati.

29

Infine, va osservato, da un lato, che è pacifico che il divieto di immissione sul mercato del tabacco per uso orale, previsto all’articolo 17 della direttiva 2014/40, riguarda segnatamente il tabacco da succhiare del tipo «snus» (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2015, Commissione/Danimarca, C‑468/14, non pubblicata, EU:C:2015:504, punti 2425), prodotto che può essere descritto come «tabacco finemente macinato o trinciato, venduto sfuso o sotto forma di piccoli sacchetti/porzioni e destinato ad essere consumato ponendolo tra il labbro e la gengiva» (sentenza del 14 dicembre 2004, Arnold André, C‑434/02, EU:C:2004:800, punto 19).

30

D’altro lato, risulta tanto dal contesto quanto dallo scopo dell’articolo 2, punto 8, della direttiva 2014/40, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 6, della medesima, derivanti dai punti da 19 a 26 della presente sentenza e, in particolare, dal carattere derogatorio della prima di tali disposizioni, che la nozione di «prodotti del tabacco destinati ad essere masticati» va interpretata in senso stretto, cioè in modo che essa non può includere i tabacchi da succhiare, come quelli del tipo «snus».

31

Infatti, come la Commissione europea ha fatto osservare, dai lavori preparatori della direttiva 2014/40 risulta che, con l’aggiunta dell’avverbio «esclusivamente» alla definizione della nozione di «tabacco da masticare» che compare all’articolo 2, punto 6, di tale direttiva, il legislatore dell’Unione ha inteso precisare tale nozione allo scopo di limitare le possibilità di aggiramento del divieto del tabacco per uso orale dinanzi a ripetuti tentativi di commercializzare tabacco del tipo «snus» sotto la denominazione di «tabacco da masticare».

32

Ne consegue che possono essere qualificati «prodotti del tabacco destinati ad essere masticati», ai sensi dell’articolo 2, punto 8, della direttiva 2014/40, solo i prodotti che possono essere tipicamente consumati soltanto se masticati, cioè che possono rilasciare le loro sostanze essenziali nella bocca solo attraverso la masticazione.

33

Per contro, non può essere qualificato tale un prodotto del tabacco che, sebbene possa anche essere masticato, è essenzialmente destinato ad essere succhiato, cioè un prodotto che è sufficiente tenere in bocca perché le sue sostanze essenziali siano rilasciate.

34

Per quanto riguarda i prodotti di cui trattasi nel procedimento principale, si deve ricordare che, nell’ambito dell’articolo 267 TFUE, la Corte non è competente ad applicare le norme dell’Unione ad una fattispecie concreta, ma unicamente a pronunciarsi sull’interpretazione dei trattati e degli atti emanati dagli organi dell’Unione (sentenze del 10 maggio 2001, Veedfald, C‑203/99, EU:C:2001:258, punto 31 e del 6 ottobre 2005, MyTravel, C‑291/03, EU:C:2005:591, punto 43).

35

Di conseguenza, spetta al giudice nazionale stabilire, in funzione dell’insieme delle caratteristiche oggettive pertinenti dei prodotti di cui trattasi nel procedimento principale, come la loro composizione, la loro consistenza, la loro forma di presentazione e, eventualmente, il loro effettivo utilizzo da parte dei consumatori, se possano essere tipicamente consumati soltanto se masticati.

36

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere le questioni pregiudiziali nel senso che l’articolo 2, punto 8, della direttiva 2014/40, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 6, della direttiva stessa, deve essere interpretato nel senso che costituiscono prodotti del tabacco destinati ad essere masticati, ai sensi di tali disposizioni, solo i prodotti del tabacco che possono essere tipicamente consumati soltanto se masticati, circostanza che spetta al giudice nazionale determinare in funzione dell’insieme delle caratteristiche oggettive pertinenti dei prodotti di cui trattasi, come la loro composizione, la loro consistenza, la loro forma di presentazione e, eventualmente, il loro effettivo utilizzo da parte dei consumatori.

Sulle spese

37

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 2, punto 8, della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 6, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che costituiscono prodotti del tabacco destinati ad essere masticati, ai sensi di tali disposizioni, solo i prodotti del tabacco che possono essere tipicamente consumati soltanto se masticati, circostanza che spetta al giudice nazionale determinare in funzione dell’insieme delle caratteristiche oggettive pertinenti dei prodotti di cui trattasi, come la loro composizione, la loro consistenza, la loro forma di presentazione e, eventualmente, il loro effettivo utilizzo da parte dei consumatori.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.