Causa C‑296/17

Wiemer & Trachte GmbH

contro

Zhan Oved Tadzher

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedure di insolvenza – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Articolo 3, paragrafo 1 – Competenza giurisdizionale internazionale – Azione revocatoria – Competenza giurisdizionale esclusiva dei giudici dello Stato membro nel cui territorio è stata aperta la procedura d’insolvenza»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 novembre 2018

  1. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Ambito di applicazione – Materie escluse – Fallimenti, concordati e procedure affini – Nozione – Azioni scaturenti direttamente da una procedura di insolvenza e ad essa strettamente connesse – Applicabilità del regolamento n. 1346/2000

    [Regolamenti del Consiglio n. 1346/2000 e n. 44/2001, art. 1, § 2, b)]

  2. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedure di insolvenza – Regolamento n. 1346/2000 – Competenza internazionale ad avviare la procedura di insolvenza – Azione revocatoria fondata sull’insolvenza e diretta nei confronti di una controparte con sede statutaria in un altro Stato membro – Competenza giurisdizionale dei giudici dello Stato membro in cui è stata avviata la procedura di insolvenza – Competenza esclusiva

    (Regolamento del Consiglio n. 1346/2000, art. 3, § 1)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 28‑30)

  2.  L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, dev’essere interpretato nel senso che la competenza giurisdizionale dei giudici dello Stato membro, sul territorio del quale la procedura di insolvenza è stata avviata, a conoscere di un’azione revocatoria fondata sull’insolvenza e diretta nei confronti di una controparte con sede statutaria o domicilio in un altro Stato membro costituisce una competenza giurisdizionale esclusiva.

    (v. punto 43 e dispositivo)