Causa C‑295/17
MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA
contro
Autoridade Tributária e Aduaneira
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunale Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa)]
«Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Ambito di applicazione – Operazioni imponibili – Prestazione a titolo oneroso – Distinzione tra risarcimento del danno non imponibile e prestazioni di servizi imponibili fornite dietro il pagamento di un “indennizzo”»
Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 novembre 2018
Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Riduzione in caso di annullamento, recesso, risoluzione o riduzione di prezzo – Mancato recupero effettivo dell’importo dovuto in caso di risoluzione anticipata di un contratto – Rettifica dell’imposta nella dovuta misura
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 73)
Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Operazioni imponibili – Prestazioni di servizi a titolo oneroso – Contratto di prestazione di servizi che prevede un periodo minimo di vincolo – Remunerazione della prestazione di servizi – Nozione di remunerazione – Importo predeterminato, percepito in caso di risoluzione anticipata, corrispondente all’importo relativo al periodo contrattuale residuo – Inclusione
[Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 2, § 1, c)]
Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Operazioni imponibili – Prestazioni di servizi a titolo oneroso – Contratto di prestazione di servizi che prevede un periodo minimo di vincolo – Importo predeterminato percepito in caso di risoluzione anticipata – Qualificazione di detto importo come remunerazione della prestazione di servizi – Scopo dissuasivo e risarcitorio – Importo più elevato di quello di un contratto concluso per un periodo non determinato e considerato nel diritto nazionale come una clausola penale – Mancanza di incidenza di tali elementi su detta qualificazione
[Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 2, § 1, c)]
V. il testo della decisione.
(v. punti 53‑56)
L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l’importo predeterminato percepito da un operatore economico in caso di risoluzione anticipata da parte del suo cliente, o per un motivo imputabile a quest’ultimo, di un contratto di prestazione di servizi che prevede un periodo minimo di vincolo – importo che corrisponde a quello che tale operatore avrebbe percepito durante il resto di detto periodo in assenza di una siffatta risoluzione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare – deve essere considerato come la remunerazione di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso e soggetta in quanto tale a detta imposta.
(v. punto 57, dispositivo 1)
Non sono decisive per la qualificazione dell’importo predeterminato nel contratto di prestazione di servizi di cui il cliente è debitore in caso di risoluzione anticipata dello stesso le circostanze che tale importo forfetario abbia lo scopo di dissuadere i clienti dal non rispettare il periodo minimo di vincolo e di risarcire il danno che l’operatore subisce in caso di mancato rispetto di tale periodo, che la remunerazione percepita da un agente di commercio per la stipula di contratti che prevedono un periodo minimo di vincolo sia più elevata di quella prevista nell’ambito dei contratti che non prevedono un siffatto periodo e che detto importo sia qualificato nel diritto nazionale come clausola penale.
A tale riguardo, si deve rilevare che la nozione di «prestazioni di servizi», ai sensi della direttiva IVA, deve essere interpretata indipendentemente dagli scopi e dai risultati delle operazioni di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2013, Newey,C‑653/11, EU:C:2013:409, punto 41).
Per contro, com’è stato già dichiarato al punto 43 della presente sentenza, è essenziale prendere in considerazione la realtà economica dell’operazione di cui trattasi, la quale costituisce un criterio fondamentale per l’applicazione del sistema comune dell’IVA (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2013, Newey,C‑653/11, EU:C:2013:409, punti 42, 48 e 49 nonché giurisprudenza ivi citata).
Secondo una giurisprudenza costante della Corte, ai termini di una disposizione di diritto dell’Unione, che non contiene alcun espresso rinvio al diritto degli Stati membri, deve di regola essere data un’interpretazione autonoma e uniforme (v., in tal senso, sentenza del 16 novembre 2017, Kozuba Premium Selection,C‑308/16, EU:C:2017:869, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).
(v. punti 60, 61, 67, 70, dispositivo 2)