Causa C‑248/17 P
Bank Tejarat
contro
Consiglio dell’Unione europea
«Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran – Congelamento di capitali e di risorse economiche – Annullamento di un’iscrizione da parte del Tribunale – Reinscrizione – Motivo di iscrizione relativo al sostegno finanziario al governo iraniano e al coinvolgimento nell’approvvigionamento di beni e di tecnologie vietati – Portata – Finanziamento di progetti nel settore petrolifero e del gas – Elementi di prova recanti una data anteriore alla prima iscrizione – Fatti noti precedentemente alla prima iscrizione – Articolo 266 TFUE – Autorità di cosa giudicata – Portata – Tutela giurisdizionale effettiva»
Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 29 novembre 2018
Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Interesse da valutarsi alla data di presentazione del ricorso – Ricorso diretto contro un atto che dispone misure restrittive nei confronti del ricorrente – Abrogazione dell’atto impugnato in corso di causa – Dichiarazione di non luogo a statuire – Inammissibilità – Persistenza dell’interesse del ricorrente ad ottenere il riconoscimento dell’illegittimità dell’atto impugnato
[Art. 263 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 56; regolamento del Consiglio 2015/549; decisione del Consiglio (PESC) 2015/556]
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Motivo vertente sullo snaturamento dei fatti – Necessità di indicare in modo preciso gli elementi snaturati e di dimostrare gli errori di analisi che hanno condotto a tale snaturamento
(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Misure adottate nell’ambito della lotta contro la proliferazione nucleare – Portata del controllo
[Art. 275, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento del Consiglio 2015/549; decisione del Consiglio (PESC) 2015/556]
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Sostegno alle attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione – Nozione – Sostegno materiale, logistico o finanziario – Rilevanza quantitativa o qualitativa del sostegno – Portata
[Decisione del Consiglio 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c), modificata dalla decisione 2012/635/PESC; regolamento del Consiglio n. 267/2012, art. 23, § 2, d), modificato dal regolamento n. 1263/2012]
Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Annullamento di atti riguardanti l’adozione di misure restrittive nei confronti dell’Iran – Adozione di un atto consistente nel reinscrivere un ricorrente in base a motivi diversi da quelli che compaiono negli atti annullati – Potere discrezionale delle istituzioni – Portata – Sindacato giurisdizionale – Violazione dei principi dell’autorità del giudicato e della tutela giurisdizionale effettiva – Insussistenza
[Art. 263, comma 4, TFUE, 266 TFUE e 275, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento del Consiglio 2015/549; decisione del Consiglio (PESC) 2015/556]
V. il testo della decisione.
(v. punti 28, 29)
V. il testo della decisione.
(v. punti 37, 44)
V. il testo della decisione.
(v. punti 38, 39, 60)
Il criterio del sostegno al governo iraniano che figura all’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2012/635, e all’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 267/2012, come modificato dal regolamento n. 1263/2012, dev’essere inteso nel senso che riguarda attività proprie della persona od entità interessata e che, anche se prive, di per sé, di qualsiasi legame diretto o indiretto con la proliferazione nucleare, sono tuttavia idonee a favorirne lo sviluppo, fornendo al governo iraniano risorse o facilitazioni, di tipo materiale, finanziario o logistico, che gli permettano di proseguire le attività di proliferazione.
Inoltre, tale criterio, letto alla luce degli obiettivi perseguiti dal Consiglio, riguarda le forme di sostegno al governo iraniano che, per la loro rilevanza quantitativa o qualitativa, contribuiscono allo svolgimento delle attività nucleari iraniane.
Pertanto, rileva la questione se l’attività propria della persona od entità interessata sia idonea a favorire la proliferazione nucleare, per la sua importanza quantitativa o qualitativa, fornendo al governo iraniano risorse o facilitazioni, di tipo materiale, finanziario o logistico, che gli permettano di proseguire le attività di proliferazione.
(v. punti 52, 54, 55)
La regola in forza della quale, ai sensi dell’articolo 266 TFUE, nell’ipotesi in cui un atto sia annullato o dichiarato invalido, le istituzioni da cui tale atto promana sono solo tenute ad adottare i provvedimenti che l’esecuzione di detta sentenza comporta implica che tali istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale per decidere i provvedimenti da attuare per porre rimedio all’illegittimità constatata, fermo restando che tali provvedimenti devono essere compatibili con il dispositivo della sentenza di cui trattasi e con la motivazione che ne costituisce il sostegno necessario.
Con riferimento ad una sentenza con cui il giudice dell’Unione ha annullato atti che prevedono l’iscrizione iniziale di un ricorrente su un elenco di persone colpite da misure restrittive, data l’insufficienza degli elementi forniti dal Consiglio per sorreggerne la base in fatto, la questione se il Consiglio possa comunque procedere ad una reinscrizione sulla base di motivi diversi da quelli che figurano negli atti annullati, che richiede di determinare se la sentenza di annullamento limiti la facoltà del Consiglio di adottare atti di reinscrizione, può essere valutata alla luce del principio dell’autorità di cosa giudicata. In forza di tale principio, le sentenze di annullamento pronunciate dai giudici dell’Unione godono, una volta divenute definitive, dell’autorità di cosa giudicata. Quest’ultima ricopre non soltanto il dispositivo della sentenza di annullamento, ma anche i motivi che ne costituiscono il sostegno necessario, e ne sono pertanto inseparabili. Orbene, l’autorità di cosa giudicata riguarda unicamente i punti di fatto e di diritto effettivamente o necessariamente decisi da una pronuncia giudiziale. Non si può al riguardo dedurre dalla constatazione dell’insufficienza degli elementi prodotti dal Consiglio, cui si ricollega l’autorità del giudicato, che il Consiglio non possa successivamente considerare altri elementi di prova destinati ad attestare la veridicità dei motivi invocati o che non possa mai dimostrare che la ricorrente abbia fornito un sostegno alla proliferazione nucleare o abbia aiutato altre persone ed entità ad aggirare le misure restrittive che le riguardano o a sottrarvisi.
Inoltre, neppure il principio della tutela giurisdizionale effettiva, che costituisce un principio generale di diritto, attualmente sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, può impedire al Consiglio di reinscrivere una persona o un’entità negli elenchi di persone e di entità assoggettate a congelamento dei beni, sulla base di motivi diversi da quelli su cui si fondava l’iscrizione iniziale di tale persona o di tale entità. Infatti, tale principio mira a garantire che un atto lesivo possa essere impugnato dinanzi al giudice, e non già che un nuovo atto lesivo, basato su motivi differenti, non possa essere adottato. Di conseguenza, in caso di annullamento di una decisione di un’istituzione dell’Unione oggetto di ricorso, quest’ultima si considera non essere mai esistita e tale istituzione, che intenda adottare una nuova decisione, può procedere ad un completo riesame e invocare motivi diversi da quelli su cui era basata la decisione annullata.
(v. punti 68‑71, 73, 79‑81)