Causa C‑246/17

Ibrahima Diallo

contro

État belge

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Belgio)]

«Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione europea – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 10, paragrafo 1 – Domanda della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione – Rilascio – Termine – Adozione e notifica della decisione – Conseguenza dell’inosservanza del termine di sei mesi – Autonomia procedurale degli Stati membri – Principio di effettività»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 giugno 2018

  1. Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38 – Rilascio della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione – Termine – Obbligo di adottare e comunicare la decisione relativa alla domanda di carta di soggiorno entro sei mesi

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, art. 10, § 1)

  2. Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38 – Rilascio della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione – Termine – Inosservanza – Conseguenze – Normativa nazionale che impone il rilascio automatico in caso di superamento del termine previsto – Inammissibilità

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, art. 10, § 1)

  3. Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38 – Rilascio della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione – Efficacia dichiarativa e non costitutiva di diritti – Effetti

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, art. 10, § 1)

  4. Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38 – Rilascio della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione – Decisione di rifiuto – Annullamento giurisdizionale di tale decisione – Effetti – Apertura automatica di un nuovo termine di sei mesi – Insussistenza

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, art. 10, §§ 1 e 2)

  1.  L’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che la decisione relativa alla domanda di carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione europea deve essere adottata e comunicata entro il termine di sei mesi previsto da tale disposizione.

    Infatti, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 44 delle sue conclusioni, il ricorso alla formula «non oltre i sei mesi successivi alla presentazione della domanda» indica chiaramente che gli Stati membri devono rilasciare all’interessato la carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione entro tale termine. Orbene, la nozione di «rilascio» di cui all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2004/38 comporta che, come ha, in sostanza, rilevato l’avvocato generale ai paragrafi 45 e 46 delle sue conclusioni, nel termine di sei mesi previsto in tale disposizione le autorità nazionali competenti devono esaminare la domanda, adottare una decisione e, nel caso in cui il richiedente soddisfi le condizioni per beneficiare del diritto di soggiorno sulla base della direttiva 2004/38, fornirgli tale carta di soggiorno.

    Ne deriva che l’obbligo incombente agli Stati membri di rilasciare la carta di soggiorno al familiare di un cittadino dell’Unione nel termine imperativo di sei mesi previsto all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2004/38 implica necessariamente l’adozione e la notifica di una decisione all’interessato prima della scadenza di tale termine.

    Lo stesso accade allorché le autorità nazionali competenti rifiutano di rilasciare all’interessato la carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione.

    (v. punti 35, 36, 38, 39, 43, dispositivo 1)

  2.  La direttiva 2004/38 deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che impone alle autorità nazionali competenti di rilasciare d’ufficio all’interessato una carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione europea qualora sia superato il termine di sei mesi previsto all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, senza accertare previamente che l’interessato soddisfi effettivamente le condizioni per soggiornare nello Stato membro ospitante in conformità al diritto dell’Unione.

    Al riguardo, va osservato che la direttiva 2004/38 non contiene alcuna disposizione che disciplini le conseguenze derivanti dal superamento del termine previsto all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, questione che ricade, in linea di principio, nell’autonomia procedurale degli Stati membri, fatta salva l’osservanza dei principi di effettività e di equivalenza (v., in questo senso, sentenza del 17 marzo 2016, Bensada Benallal,C‑161/15, EU:C:2016:175, punto 24). In tal contesto, sebbene il diritto dell’Unione non osti affatto a che gli Stati membri istituiscano regimi di accettazione o di autorizzazione implicita, è comunque necessario che siffatti regimi non pregiudichino l’effetto utile del diritto dell’Unione.

    Considerato quanto precede, se nulla osta a che la normativa nazionale preveda che il silenzio dell’amministrazione competente per sei mesi a decorrere dalla presentazione della domanda valga decisione di rigetto, i termini stessi della direttiva 2004/38 ostano per contro a che esso valga decisione di accettazione.

    (v. punti 45, 46, 51, 56, dispositivo 2)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 48‑50)

  4.  Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che osta ad una giurisprudenza nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale, in seguito all’annullamento giurisdizionale di una decisione con cui si nega il rilascio di una carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione europea, l’autorità nazionale competente può automaticamente avvalersi di nuovo dell’integralità del termine di sei mesi previsto all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2004/38.

    Infatti, in primo luogo, come ricordato al punto 40 della presente sentenza, il procedimento amministrativo istituito all’articolo 10 della direttiva 2004/38 è inteso a verificare la situazione individuale dei cittadini di Stati terzi alla luce delle disposizioni del diritto dell’Unione nel termine imperativo di sei mesi. In particolare, le autorità nazionali competenti devono unicamente verificare in tale termine se il cittadino di uno Stato terzo sia in grado di dimostrare, presentando i documenti indicati all’articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva, che egli ricade nella nozione di «familiare» di un cittadino dell’Unione, ai sensi della direttiva 2004/38, per beneficiare della carta di soggiorno.

    In secondo luogo, conformemente ad una costante giurisprudenza della Corte, la direttiva 2004/38 mira ad agevolare l’esercizio del diritto fondamentale e individuale di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, conferito direttamente ai cittadini dell’Unione dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, ed a rafforzare tale diritto. Il considerando 5 di tale direttiva sottolinea che detto diritto presuppone, affinché possa essere esercitato in oggettive condizioni di dignità, la concessione di un analogo diritto ai familiari di tali cittadini, qualunque sia la loro cittadinanza (sentenza del 14 novembre 2017, Lounes,C‑165/16, EU:C:2017:862, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

    Tale obiettivo richiede che il cittadino di uno Stato terzo che dimostra di rientrare nella nozione di «familiare» di un cittadino dell’Unione, ai sensi della direttiva 2004/38, possa vedersi rilasciare quanto prima la carta di soggiorno che attesta tale qualità.

    Pertanto, l’avvio automatico di un nuovo termine di sei mesi, in seguito all’annullamento giurisdizionale di una decisione di diniego del rilascio di una carta di soggiorno, appare sproporzionato sotto il profilo della finalità del procedimento amministrativo previsto all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2004/38 nonché dell’obiettivo di tale direttiva. Ne consegue che il principio di effettività nonché l’obiettivo di celerità inerente alla direttiva 2004/38 ostano a che le autorità nazionali possano automaticamente avvalersi di un nuovo termine di sei mesi in seguito all’annullamento giurisdizionale di una prima decisione di diniego del rilascio di una carta di soggiorno. Esse sono tenute ad adottare una nuova decisione entro un termine ragionevole, che non può comunque superare il termine previsto all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2004/38.

    (v. punti 63‑65, 68‑70, dispositivo 3)