Causa C‑215/17

Nova Kreditna Banka Maribor d.d.

contro

Republika Slovenija

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče)

«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Riutilizzo delle informazioni del settore pubblico – Direttiva 2003/98/CE – Articolo 1, paragrafo 2, lettera c), terzo trattino – Requisiti prudenziali applicabili agli enti creditizi e alle imprese di investimento – Regolamento (UE) n. 575/2013 – Informazioni da pubblicare da parte degli enti creditizi e delle imprese di investimento – Articolo 432, paragrafo 2 – Eccezioni all’obbligo di pubblicazione – Informazioni commerciali considerate esclusive o riservate – Applicabilità – Enti creditizi detenuti in via maggioritaria dallo Stato – Normativa nazionale che prevede il carattere pubblico di alcune informazioni commerciali detenute dai suddetti enti creditizi»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 novembre 2018

  1. Ravvicinamento delle legislazioni – Riutilizzo delle informazioni del settore pubblico – Direttiva 2003/98 – Ambito di applicazione – Enti di diritto pubblico – Nozione

    [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/98, come modificata dalla direttiva 2013/37, considerando 10 e art. 2, punto 2, a)‑c)]

  2. Ravvicinamento delle legislazioni – Riutilizzo delle informazioni del settore pubblico – Direttiva 2003/98 – Ambito di applicazione – Applicabilità ad una domanda di accesso ad informazioni detenute da una banca commerciale privata che fornisce prestazioni di servizi bancari sul mercato bancario nazionale – Esclusione

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/98, come modificata dalla direttiva 2013/37, art. 1)

  3. Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento – Informazioni da pubblicare da parte degli enti creditizi – Esistenza di un diritto individuale di accesso alle informazioni – Insussistenza

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575/2013, artt. 431, §§ 1 e 3, 432, § 2, e 433, comma 1)

  4. Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Ambito di applicazione – Attuazione del diritto dell’Unione – Controversia che si colloca all’interno di un solo Stato membro – Assenza di indizi riguardo all’esistenza di un interesse da parte di operatori in altri Stati membri a far uso delle libertà fondamentali in questione – Esclusione

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 51, § 1)

  5. Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento – Informazioni da pubblicare da parte degli enti creditizi – Direttiva 2003/98 relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico – Ambito di applicazione – Normativa nazionale che prevede il carattere pubblico di alcune informazioni commerciali a disposizione degli enti creditizi detenuti in via maggioritaria dallo Stato – Esclusione

    [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575/2013, art. 432, § 2; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/98, come modificata dalla direttiva 2013/37, art. 1, § 2, c), comma 3]

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 28)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 31‑33)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 35, 36, 39)

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 40, 41, 44, 45)

  5.  L’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), terzo trattino, della direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, e l’articolo 432, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, devono essere interpretati nel senso che essi non si applicano ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, la quale imponga ad una banca che si è trovata sotto l’influenza dominante di una persona di diritto pubblico di divulgare dati relativi ai contratti per la fornitura di servizi di consulenza, di servizi di avvocati, di servizi di autori di opere dell’ingegno e di altri servizi di natura intellettuale, da essa conclusi nel corso del periodo durante il quale era sottoposta a detta influenza dominante, senza che sia ammessa alcuna eccezione a titolo della preservazione del segreto commerciale di tale banca, e dunque detti articoli non ostano ad una normativa nazionale siffatta.

    (v. punto 46 e dispositivo)