Causa C‑207/17

Rotho Blaas Srl

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

(domanda di pronuncia pregiudiziale,
proposta dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano)

«Rinvio pregiudiziale – Politica commerciale comune – Dazio antidumping definitivo su alcuni prodotti originari della Repubblica popolare cinese – Dazio antidumping giudicato incompatibile con l’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio dall’organo di conciliazione dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC)»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 ottobre 2018

  1. Questioni pregiudiziali – Sindacato di validità – Questione riguardante la validità di un regolamento non impugnato in base all’articolo 263 TFUE – Ricorso nel procedimento principale proposto da una società manifestamente priva della legittimazione ad agire per l’annullamento – Ricevibilità

    [Artt. 263, comma 4, TFUE e 267, b), TFUE]

  2. Accordi internazionali – Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio – GATT del 1994 – Impossibilità di invocare gli accordi dell’OMC per contestare la legittimità di un atto dell’Unione – Eccezioni – Atto dell’Unione finalizzato ad assicurarne l’esecuzione o che vi fa esplicito e preciso riferimento – Insussistenza

    (Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, articolo VI; regolamento del Consiglio n. 91/2009; regolamento di esecuzione del Consiglio n. 924/2012; regolamento di esecuzione della Commissione 2015/519)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 28‑41)

  2.  Orbene, per quanto riguarda gli accordi OMC, risulta da una costante giurisprudenza che, tenuto conto della loro natura e della loro economia generale, essi non figurano, in linea di principio, tra le norme alla luce delle quali può essere verificata la legittimità degli atti delle istituzioni dell’Unione (v., segnatamente, sentenze del 23 novembre 1999, Portogallo/Consiglio, C‑149/96, EU:C:1999:574, punto 47; del 1o marzo 2005, Van Parys, C‑377/02, EU:C:2005:121, punto 39, nonché del 4 febbraio 2016, C & J Clark International e Puma, C‑659/13 e C‑34/14, EU:C:2016:74, punto 85).

    Soltanto in due situazioni eccezionali, attinenti alla volontà del legislatore dell’Unione di limitare autonomamente il proprio margine di manovra nell’applicazione delle regole dell’OMC, la Corte ha riconosciuto che spetta al giudice dell’Unione, se del caso, verificare la legittimità di un atto dell’Unione e degli atti adottati per la sua applicazione alla luce degli accordi OMC o di una decisione del DSB che constata il mancato rispetto di tali accordi (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2015, Commissione/Rusal Armenal, C‑21/14 P, EU:C:2015:494, punto 40).

    Si tratta, in primo luogo, dell’ipotesi in cui l’Unione abbia inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nell’ambito di detti accordi e, in secondo luogo, del caso in cui l’atto di diritto dell’Unione in discussione rinvii espressamente a precise disposizioni dei medesimi accordi (sentenza del 16 luglio 2015, Commissione/Rusal Armenal, C‑21/14 P, EU:C:2015:494, punto 41 e la giurisprudenza ivi citata).

    È dunque alla luce di questi criteri che occorre stabilire, nel caso di specie, se la validità dei regolamenti controversi possa essere esaminata in riferimento all’articolo VI del GATT 1994 ed alla decisione del DSB del 28 luglio 2011.

    Per quanto riguarda, anzitutto, il regolamento n. 91/2009 in discussione nel procedimento principale, occorre rilevare che tale atto non rinvia espressamente a precise disposizioni dell’articolo VI del GATT 1994, e che da esso non risulta che, adottando tale regolamento, il Consiglio abbia inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nel quadro di tale accordo o, più in generale, degli accordi OMC.

    Per quanto riguarda, poi, i regolamenti di esecuzione n. 924/2012 e 2015/519, se invero questi ultimi traducono in una certa misura la volontà dell’Unione di dare seguito alla decisione del DSB del 28 luglio 2011, tale circostanza non può – tenuto conto del carattere eccezionale delle situazioni che consentono un controllo di legittimità alla luce delle regole promananti dell’OMC, come si è ricordato al punto 47 della presente sentenza – essere sufficiente per affermare che, adottando i suddetti regolamenti, l’Unione avrebbe inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nel quadro dell’OMC, idoneo a giustificare un’eccezione all’impossibilità di invocare le regole dell’OMC dinanzi al giudice dell’Unione e a permettere l’esercizio, da parte di quest’ultimo, del controllo della legittimità degli atti dell’Unione di cui trattasi alla luce di tali regole (v., in tal senso, sentenze del 1o marzo 2005, Van Parys, C‑377/02, EU:C:2005:121, punti da 42 a 48, nonché del 4 febbraio 2016, C & J Clark International e Puma, C‑659/13 e C‑34/14, EU:C:2016:74, punti da 93 a 98).

    Date tali circostanze, non si può ritenere che la legittimità dei regolamenti controversi possa essere valutata in rapporto all’articolo VI del GATT 1994 o in riferimento alla decisione del DSB del 28 luglio 2011.

    (v. punti 44, 47‑50, 52, 56)