Causa C‑161/17

Land Nordrhein-Westfalen

contro

Dirk Renckhoff

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof)

«Rinvio pregiudiziale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Società dell’informazione – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi – Articolo 3, paragrafo 1 – Comunicazione al pubblico – Nozione – Messa in rete su un sito Internet, senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, di una fotografia precedentemente pubblicata, senza restrizioni e con l’autorizzazione di detto titolare, su un altro sito Internet – Pubblico nuovo»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 agosto 2018

  1. Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Ambito di applicazione – Fotografia – Inclusione – Presupposti – Creazione intellettuale dell’autore, che ne riflette la personalità e si manifesta attraverso le scelte libere e creative di quest’ultimo – Valutazione da parte del giudice nazionale

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 1)

  2. Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Comunicazione al pubblico – Nozione – Messa in rete su un sito Internet, senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, di una fotografia precedentemente pubblicata, senza restrizioni e con l’autorizzazione di detto titolare, su un altro sito Internet – Inclusione

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 3, § 1)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 14)

  2.  La nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretata nel senso che essa ricomprende la messa in rete su un sito Internet di una fotografia precedentemente pubblicata, senza restrizioni atte ad impedire che venisse scaricata e con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, su un altro sito Internet.

    Tenuto conto di tali elementi, con riferimento alla giurisprudenza richiamata al punto 24 della presente sentenza, occorre ritenere che la messa in rete di un’opera protetta dal diritto d’autore su un sito Internet diverso da quello sul quale è stata effettuata la comunicazione iniziale con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore deve, nelle circostanze come quelle di cui al procedimento principale, essere qualificata come messa a disposizione di un pubblico nuovo di siffatta opera. Invero, in dette circostanze, il pubblico preso in considerazione dal titolare del diritto d’autore nel momento in cui ha autorizzato la comunicazione della sua opera sul sito Internet sul quale quest’ultima è stata inizialmente pubblicata è costituito dai soli utilizzatori di detto sito, e non dagli utilizzatori del sito Internet sul quale l’opera è stata ulteriormente messa in rete senza l’autorizzazione di detto titolare, o dagli altri internauti. Il fatto che, come nel procedimento principale, il titolare del diritto d’autore non abbia posto restrizioni alle possibilità di utilizzo della fotografia da parte degli internauti non influisce sulle considerazioni obiettive di cui ai punti da 29 a 35 della presente sentenza. Infatti, la Corte ha già avuto modo di ricordare che il godimento e l’esercizio del diritto previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 non possono essere subordinati ad alcuna formalità (v., in tal senso, sentenza del 16 novembre 2016, Soulier e Doke, C‑301/15, EU:C:2016:878, punto 50).

    (v. punti 35, 36, 47 e dispositivo)