Causa C‑160/17

Raoul Thybaut e altri

contro

Région wallonne

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Belgio)]

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2001/42/CE – Articolo 2, lettera a) – Nozione di “piani e programmi” – Articolo 3 – Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente – Perimetro di consolidamento urbano – Possibilità di derogare alle prescrizioni urbanistiche – Modifica dei “piani e programmi”»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 giugno 2018

Ambiente – Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente – Direttiva 2001/42 – Piano o programma – Nozione – Perimetro di consolidamento urbano adottato con decreto che definisce un’area geografica per un progetto urbanistico e che consente deroghe a talune disposizioni urbanistiche – Inclusione

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/42, artt. 2, a), e 3, §§ 1 e 2, a)]

L’articolo 2, lettera a), l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, devono essere interpretati nel senso che un decreto che adotta un perimetro di consolidamento urbano, che ha l’unico obiettivo di definire un’area geografica all’interno della quale potrà essere realizzato un progetto urbanistico di riqualificazione e sviluppo delle funzioni urbane che necessiti la creazione, la modifica, la soppressione o il rifacimento della rete stradale e degli spazi pubblici, per la realizzazione del quale sarà consentito derogare a talune disposizioni urbanistiche, rientra, in ragione di tale facoltà di deroga, nella nozione di «piani o programmi» che possono avere effetti significativi sull’ambiente, ai sensi di detta direttiva, e richiede una valutazione ambientale.

In primo luogo, l’articolo 2, lettera a), della direttiva VAS definisce i «piani e programmi» a cui si riferisce come quelli che soddisfano due condizioni cumulative, vale a dire, da un lato, che siano stati elaborati e/o adottati da un’autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un’autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e, dall’altro, che siano previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

In secondo luogo, occorre rilevare che, in forza dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva VAS, sono soggetti ad una valutazione ambientale sistematica i piani e i programmi che, da un lato, sono elaborati per determinati settori e, dall’altro, definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione futura dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva VIA (v., in tal senso, sentenza del 17 giugno 2010, Terre wallonne e Inter-Environnement Wallonie, C‑105/09 e C‑110/09, EU:C:2010:355, punto 43).

Per quanto riguarda la prima di tali condizioni, risulta dal testo dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva VAS che tale disposizione riguarda tra gli altri il settore «della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli».

Per quanto attiene alla questione se un atto come quello impugnato definisca il quadro di riferimento per la successiva autorizzazione di progetti, va ricordato che la Corte ha già statuito che la nozione di «piani e programmi» si riferisce a qualsiasi atto che fissi, definendo norme e procedure di controllo applicabili al settore interessato, un insieme significativo di criteri e di modalità per l’autorizzazione e l’attuazione di uno o più progetti idonei ad avere un impatto notevole sull’ambiente (sentenza del 27 ottobre 2016, D’Oultremont e a., C‑290/15, EU:C:2016:816, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

A tale riguardo, la nozione di «insieme significativo di criteri e di modalità» dev’essere intesa in maniera qualitativa e non quantitativa. Occorre evitare, infatti, possibili strategie di elusione degli obblighi enunciati dalla direttiva VAS attuate con la frammentazione dei provvedimenti, la quale ridurrebbe l’effetto utile della direttiva stessa (v., in tal senso, sentenza del 27 ottobre 2016, D’Oultremont e a., C‑290/15, EU:C:2016:816, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

Ne consegue che, sebbene un tale atto non contenga e non possa contenere prescrizioni positive, la facoltà che esso introduce di consentire di ottenere più facilmente deroghe alle prescrizioni urbanistiche in vigore modifica il quadro giuridico e produce l’effetto di far rientrare il PCU di cui al procedimento principale nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, lettera a), e dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva VAS.

(v. punti 42, 46, 47, 54, 55, 58, 67 e dispositivo)