Causa C‑152/17

Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi SpA

contro

Rete Ferroviaria Italiana SpA

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato)

«Rinvio pregiudiziale – Procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali – Direttiva 2004/17/CE – Obbligo di revisione del prezzo dopo l’aggiudicazione dell’appalto – Mancanza di un siffatto obbligo nella direttiva 2004/17/CE o derivante dai principi generali sottesi all’articolo 56 TFUE e alla direttiva 2004/17/CE – Servizi di pulizia e di mantenimento del decoro collegati all’attività di trasporto ferroviario – Articolo 3, paragrafo 3, TUE – Articoli 26, 57, 58 e 101 TFUE – Mancanza di precisazioni sufficienti sul contesto di fatto della controversia nel procedimento principale nonché sulle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali – Irricevibilità – Articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Disposizioni del diritto nazionale che non attuano il diritto dell’Unione – Incompetenza»

Massime – Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 19 aprile 2018

  1. Ravvicinamento delle legislazioni–Procedure di aggiudicazione degli appalti degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, nonché degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi–Direttive 2004/17 e 2004/18–Ambito di applicazione–Amministrazione aggiudicatrice ai sensi della direttiva 2004/17–Appalti che presentano un nesso con l’esercizio di attività in uno o più settori della direttiva 2004/17–Applicabilità delle procedure previste dalla medesima–Appalti aggiudicati in relazione all’esercizio di altre attività–Applicabilità delle procedure previste dalla direttiva 2004/18

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17, come modificata dal regolamento n. 1251/2011, artt. 3‑7, e 2004/18)

  2. Ravvicinamento delle legislazioni–Procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali–Direttiva 2004/17–Aggiudicazione degli appalti–Obbligo di revisione del prezzo dopo l’aggiudicazione dell’appalto–Insussistenza

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17, come modificata dal regolamento n. 1251/2011)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 26)

  2.  La direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, come modificata dal regolamento (UE) n. 1251/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011, e i principi generali ad essa sottesi devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a norme di diritto nazionale, come quelle di cui al procedimento principale, che non prevedono la revisione periodica dei prezzi dopo l’aggiudicazione di appalti rientranti nei settori considerati da tale direttiva.

    A tal riguardo, occorre rilevare che da nessuna disposizione di tale direttiva emerge che quest’ultima debba essere interpretata nel senso che essa osta a norme di diritto nazionale, quale il combinato disposto degli articoli 115 e 206 del decreto legislativo n. 163/2006, che non prevedono la revisione periodica dei prezzi dopo l’aggiudicazione di appalti rientranti nei settori considerati dalla medesima direttiva, dal momento che quest’ultima non impone agli Stati membri alcun obbligo specifico di prevedere disposizioni che impongano all’ente aggiudicatore di concedere alla propria controparte contrattuale una revisione al rialzo del prezzo dopo l’aggiudicazione di un appalto. Parimenti, nemmeno i principi generali sottesi alla direttiva 2004/17, segnatamente il principio di parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza che ne deriva, sanciti dall’articolo 10 di tale direttiva, ostano a siffatte norme. Al contrario, non si potrebbe escludere che una revisione del prezzo dopo l’aggiudicazione dell’appalto possa entrare in conflitto con tale principio e con tale obbligo (v., per analogia, sentenza del 7 settembre 2016, Finn Frogne,C‑549/14, EU:C:2016:634, punto 40). Infatti, come rileva la Commissione nelle sue osservazioni scritte, il prezzo dell’appalto costituisce un elemento di grande rilievo nella valutazione delle offerte da parte di un ente aggiudicatore, così come nella decisione di quest’ultimo di attribuire l’appalto a un operatore. Tale importanza emerge peraltro dal riferimento al prezzo contenuto in entrambi i criteri relativi all’aggiudicazione degli appalti di cui all’articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2004/17. In tali circostanze, le norme di diritto nazionale che non prevedono la revisione periodica dei prezzi dopo l’aggiudicazione di appalti rientranti nei settori considerati da tale direttiva sono piuttosto idonee a favorire il rispetto dei suddetti principi.

    (v. punti 29, 30, 36 e dispositivo)