SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

25 luglio 2018 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Armonizzazione delle normative fiscali – Direttiva 92/12/CEE – Articolo 3, paragrafo 2 – Direttiva 2003/96/CE – Articoli 3 e 18 – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Accise – Esistenza di un’altra imposizione indiretta – Presupposti – Normativa nazionale che prevede un contributo al servizio pubblico dell’energia elettrica – Nozione di “finalità specifiche” – Rispetto di un livello minimo di tassazione»

Nella causa C‑103/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia), con decisione del 27 febbraio 2017, pervenuta in cancelleria il 27 febbraio 2017, nel procedimento

La Messer France SAS, già Praxair,

contro

Premier ministre,

Commission de régulation de l’énergie,

Ministre de l’Économie et des Finances,

Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, C.G. Fernlund, A. Arabadjiev, S. Rodin ed E. Regan (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: R. Schiano, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 dicembre 2017,

considerate le osservazioni presentate:

per la Messer France SAS, da S. Espasa-Mattei, C. Smits e B. Boutemy, avvocati;

per il governo francese, da D. Colas, E. de Moustier, A. Alidière e S. Ghiandoni, in qualità di agenti;

per il governo belga, da M. Jacobs e P. Cottin, in qualità di agenti, assistiti da J. Bourtembourg, V. Feyens e L. Ernoux-Neufcoeur, avvocati;

per il governo spagnolo, da V. Ester Casas, in qualità di agente;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato,;

per la Commissione europea, da C. Perrin, D. Recchia e F. Tomat, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 marzo 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU 1992, L 76, pag. 1) nonché degli articoli 3 e 18 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU 2003, L 283, pag. 51).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Messer France SAS, già Praxair e, dall’altro, il primo ministro, la Commissione per la regolamentazione dell’energia, il ministro dell’Economia e delle Finanze e il ministro dell’Ambiente, dell’Energia e del Mare (Francia), relativamente alla restituzione del contributo al servizio pubblico dell’energia elettrica (in prosieguo, il «CSPE») che detta società ha versato dal 2005 al 2009.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

La direttiva 92/12

3

Il considerando 3 della direttiva 92/12 così recitava:

«[C]onsiderando che deve essere definita la nozione di prodotti soggetti ad accisa; che solo le merci considerate tali in tutti gli Stati membri possono essere oggetto di norme comunitarie; che tali prodotti possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche; che il mantenimento o l’introduzione di altre imposizioni indirette non devono dar luogo a formalità connesse al passaggio di una frontiera».

4

L’articolo 3 di tale direttiva disponeva quanto segue:

«1.   La presente direttiva è applicabile, a livello comunitario, ai prodotti seguenti, come definiti nelle direttive ad essi relative:

gli oli minerali,

l’alcole e le bevande alcoliche,

i tabacchi lavorati.

2.   I prodotti di cui al paragrafo 1 possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini della accise o dell’IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l’esigibilità e il controllo dell’imposta.

(…)».

5

Ai sensi dell’articolo 6 della suddetta direttiva:

«1.   L’accisa diviene esigibile all’atto dell’immissione in consumo o della constatazione degli ammanchi che dovranno essere soggetti ad accisa ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3.

(…)».

6

La direttiva 92/12 è stata abrogata, a decorrere dal 1o aprile 2010, e sostituita dalla direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12 (GU 2009, L 9, pag. 12).

La direttiva 2003/96

7

L’articolo 1 della direttiva 2003/96 così prevede:

«Gli Stati membri tassano i prodotti energetici e l’elettricità conformemente alla presente direttiva».

8

L’articolo 3 di tale direttiva dispone quanto segue:

«I riferimenti agli “oli minerali” e alle “accise” applicate agli oli minerali di cui alla direttiva 92/12/CEE s’intendono come riferimenti riguardanti tutti i prodotti energetici, l’elettricità e tutte le imposte indirette nazionali di cui, rispettivamente, all’articolo 2 e all’articolo 4, paragrafo 2 della presente direttiva».

9

L’articolo 4 di detta direttiva così prevede:

«1.   I livelli di tassazione applicati dagli Stati membri ai prodotti energetici e all’elettricità di cui all’articolo 2 non possono essere inferiori ai livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva.

2.   Ai fini della presente direttiva si intende per “livello di tassazione” l’onere fiscale complessivo derivante dal cumulo di tutte le imposte indirette (eccetto l’IVA), calcolate direttamente o indirettamente sulla quantità di prodotti energetici e di elettricità, all’atto dell’immissione in consumo».

10

Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 10, della medesima direttiva:

«Fino al 1o gennaio 2009, la Repubblica francese può applicare esenzioni o riduzioni, totali o parziali, ai prodotti energetici e all’elettricità utilizzati dallo Stato, da autorità di governo locale e regionale e da altri organismi di diritto pubblico per le attività od operazioni che essi esercitano in quanto autorità pubbliche.

La Repubblica francese può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2009 volto ad adeguare il regime vigente di tassazione dell’elettricità alle disposizioni stabilite nella presente direttiva. Durante questo periodo, per valutare il rispetto delle aliquote minime stabilite nella presente direttiva, si tiene conto del livello globale medio dell’attuale tassazione locale dell’elettricità».

11

L’articolo 28, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/96 così prevede:

«1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, necessarie per conformarsi alla presente direttiva, entro il 31 dicembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2.   Essi applicano tali disposizioni dal 1o gennaio 2004, ad eccezione delle disposizioni di cui all’articolo 16 e all’articolo 18, paragrafo 1, che possono essere applicate dagli Stati membri dal 1o gennaio 2003».

Diritto nazionale

12

L’articolo 1 della legge n. 2000-108, del 10 febbraio 2000, relativa alla modernizzazione e allo sviluppo del servizio pubblico dell’energia elettrica (JORF dell’11 febbraio 2000, pag. 2143), prevedeva quanto segue:

«Il servizio pubblico dell’energia elettrica ha lo scopo di garantire l’approvvigionamento di energia elettrica su tutto il territorio nazionale, nel rispetto dell’interesse generale.

Nell’ambito della politica energetica, esso contribuisce all’indipendenza e alla sicurezza dell’approvvigionamento, alla qualità dell’aria e alla lotta contro l’effetto serra, alla gestione ottimale e allo sviluppo delle risorse nazionali, al controllo della domanda di energia, alla competitività economica e alla gestione delle scelte tecnologiche del futuro, come l’uso razionale dell’energia.

Esso contribuisce alla coesione sociale, garantendo il diritto all’energia elettrica per tutti, alla lotta contro le esclusioni, allo sviluppo equilibrato del territorio, nel rispetto dell’ambiente, alla ricerca e allo sviluppo tecnologico, nonché alla difesa e alla sicurezza pubblica.

(…)».

13

L’articolo 37 della legge n. 2003-8, del 3 gennaio 2003, relativa ai mercati del gas e dell’energia elettrica e al servizio pubblico dell’energia (JORF del 4 gennaio 2003, pag. 265), che ha modificato la legge n. 2000-108, così disponeva:

«I. - Il paragrafo 1 dell’articolo 5 della legge n. 2000-108 (…) è così formulato:

“I. -   Gli oneri imputabili alle missioni di servizio pubblico assegnate agli operatori elettrici sono integralmente compensati. Essi comprendono:

a)

In materia di produzione di energia elettrica:

1o

I costi supplementari derivanti, eventualmente, dall’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 10 rispetto ai costi di investimento e di sfruttamento evitati all’Électricité de France o, eventualmente, a quelli evitati ai distributori non nazionalizzati interessati, menzionati all’articolo 23 della legge n. 46-628 dell’8 aprile 1946 [sulla nazionalizzazione dell’energia elettrica e del gas]. Gli stessi valori di costi evitati fungono da riferimento per determinare i costi supplementari compensati qualora gli impianti interessati siano gestiti dall’Électricité de France o da un distributore non nazionalizzato. Ove i contratti abbiano ad oggetto l’acquisto di energia elettrica prodotta da un impianto di produzione installato in una zona non interconnessa alla rete metropolitana continentale, i costi supplementari sono calcolati con riferimento alla quota relativa alla produzione delle tariffe di vendita ai clienti non idonei;

I costi supplementari di produzione nelle zone non interconnesse alla rete metropolitana continentale che, a causa delle caratteristiche del parco di produzione inerenti alla natura di tali zone, non sono coperti dalla parte relativa alla produzione in base alle tariffe di vendita ai clienti non idonei o dagli eventuali limiti tariffari previsti dall’articolo 4, paragrafo 1, della presente legge;

b)

In materia di fornitura di energia elettrica:

1o

Le perdite delle entrate e i costi sostenuti dai fornitori di energia elettrica in ragione dell’introduzione di una tariffazione speciale in quanto “prodotto di prima necessità”, di cui all’articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma.

I costi sostenuti dai fornitori di elettricità in ragione del loro coinvolgimento al programma introdotto a favore delle persone in situazioni di precarietà, di cui all’articolo 2, paragrafo 3, punto 1. Tali costi sono presi in considerazione nei limiti della percentuale dell’onere sopportato dal fornitore ai sensi del tariffario speciale in quanto “prodotto di prima necessità” menzionato al comma precedente. Questa percentuale è fissata dal ministro incaricato dell’energia.

Tali oneri sono calcolati in base a un’adeguata contabilità tenuta dagli operatori su cui essi gravano. Tale contabilità, gestita secondo regole della Commissione per la regolamentazione dell’energia viene controllata, a spese degli operatori che sopportano tali oneri, dal loro revisore contabile o, per le aziende pubbliche gestite da enti territoriali, dal loro contabile pubblico. La Commissione per la regolamentazione dell’energia può, a spese dell’operatore, far verificare tale contabilità da un organismo indipendente dalla stessa prescelto. Il ministro incaricato dell’energia fissa l’importo di tali oneri su proposta, presentata su base annuale, della Commissione per la regolamentazione dell’energia.

La compensazione di tali oneri a favore degli operatori su cui gravano viene garantita da contributi dovuti dai consumatori finali di energia elettrica stabiliti sul territorio nazionale.

L’importo dei suddetti contributi è calcolato in proporzione al quantitativo di energia elettrica consumata (…) Tuttavia, l’elettricità prodotta da un produttore per uso proprio o acquistata per uso proprio da un consumatore finale da un terzo che gestisce un impianto di produzione nel sito di consumo è presa in considerazione per il calcolo del contributo soltanto a partire da 240 milioni di kilowattora all’anno per sito di produzione.

L’importo del contributo dovuto per sito di consumo, da parte dei consumatori finali menzionati all’articolo 22, paragrafo 1, primo comma, non può essere superiore a [EUR] 500000.

L’importo del contributo applicabile a ciascun chilowattora è calcolato in modo tale che i contributi coprano il complesso degli oneri di cui alle lettere a) e b) nonché le spese di gestione sopportate dalla Cassa depositi e prestiti e di seguito menzionate. Il Ministro incaricato dell’energia fissa tale importo su proposta, presentata su base annuale, della Commissione per la regolamentazione dell’energia.

Il contributo applicabile a ciascun chilowattora non può essere superiore al 7% della tariffa di vendita del chilowattora, abbonamento e tasse esclusi, corrispondente alla sottoscrizione di una potenza di 6 kWh senza tener conto di riduzioni temporanee dei consumi o di variazioni di prezzo a seconda dell’orario o delle stagioni.

(....)».

14

A seguito della lettera di diffida inviata il 18 marzo 2010 dalla Commissione europea alla Repubblica francese per far sì che quest’ultima adeguasse il proprio sistema di tassazione dell’energia elettrica alla direttiva 2003/96, il suddetto Stato membro ha adottato la loi n. 2010-1448, du 7 décembre 2010, portant nouvelle organisation du marché de l’électricité (legge del 7 dicembre 2010 relativa a una nuova organizzazione del mercato dell’elettricità) (JORF dell’8 dicembre 2010, pag. 21467) nota come «legge NOME». Tale legge era volta a trasporre nel diritto interno le disposizioni della direttiva in parola. Il CSPE è stato pertanto sostituito dall’imposta municipale sul consumo finale di energia elettrica e dall’imposta dipartimentale sul consumo finale di energia elettrica. Tale sistema è entrato in vigore, nella sua integralità, il 1o gennaio 2011.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15

La Praxair, nei cui diritti è subentrata la Messer Francia, ha presentato una domanda di restituzione del CSPE che la stessa ha versato dal 2005 al 2009.

16

Tale società ritiene, in particolare, che l’imposta indiretta in parola sia contraria all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 in quanto essa non persegue alcuna finalità specifica, ai sensi di tale disposizione.

17

Atteso che il ministero competente ha implicitamente respinto tale domanda il 5 gennaio 2011, la suddetta società ha proposto dinanzi al Tribunal administratif de Paris (Tribunale amministrativo di Parigi, Francia) un ricorso diretto alla restituzione, maggiorata degli interessi di mora, del CSPE assolto. Con sentenza del 6 luglio 2012, il Tribunal administratif de Paris ha respinto tale ricorso. Il 23 febbraio 2016, la Cour administrative d’appel de Paris (Corte amministrativa di appello di Parigi, Francia) ha respinto l’appello interposto dalla Praxair avverso tale sentenza.

18

La Praxair ha proposto ricorso per cassazione dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia) il 25 aprile 2016. Essa ha dedotto vari motivi relativi alla conformità del CSPE al diritto dell’Unione, in particolare alla direttiva 92/12.

19

In tale contesto, il Conseil d’État ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Qualora uno Stato membro, successivamente all’entrata in vigore della direttiva [2003/96], non abbia adottato, in un primo momento, alcuna disposizione volta a creare un’accisa sul consumo dell’energia elettrica ma abbia mantenuto, accanto alle imposte locali, un’imposizione indiretta prevista in precedenza e gravante sul suddetto consumo,

se la compatibilità dell’imposizione di cui trattasi con le direttive [92/12] e [2003/96] debba essere valutata tenendo conto delle condizioni fissate dall’articolo 3, paragrafo 2, della [direttiva 92/12] per l’esistenza di un’“altra imposizione indiretta”, vale a dire il fatto che siano perseguite una o più finalità specifiche e che siano rispettate talune regole di imposizione applicabili ai fini delle accis[e] o dell’[IVA];

oppure se il mantenimento di un’“altra imposizione indiretta” sia possibile soltanto in presenza dell’accisa armonizzata e, infine, se in tal caso il contributo in questione possa essere considerato come costitutivo di un’accisa siffatta, la cui compatibilità con le due suddette direttive dovrebbe allora essere valutata alla luce dell’insieme delle norme di armonizzazione da esse previste.

2)

Se un contributo fondato sul consumo di energia elettrica il cui gettito è diretto sia al finanziamento delle spese collegate alla produzione di energia elettrica da fonti di energia rinnovabili e cogenerazione che all’introduzione di tariffe geograficamente uniformi e di riduzioni del prezzo dell’energia elettrica per le famiglie in situazioni di precarietà debba essere considerato come volto a perseguire finalità specifiche ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva del 25 febbraio 1992, riprese dall’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva del 16 dicembre 2008.

3)

Nel caso in cui solo talune delle finalità perseguite potessero essere qualificate come specifiche ai sensi di dette disposizioni, se i contribuenti possano esigere comunque il rimborso integrale del contributo controverso o soltanto un rimborso parziale in funzione della parte, nel totale delle spese che esso finanzia, che non corrisponde a una finalità specifica.

4)

Nel caso in cui, in base alla risposta data alle questioni che precedono, il regime del [CSPE] sia, del tutto o in parte, incompatibile con le regole di imposizione dell’elettricità previste dal diritto dell’Unione, se l’articolo 18, paragrafo 10, secondo comma, della direttiva del 27 ottobre 2003 debba essere interpretato nel senso che, fino al 1o gennaio 2009, il rispetto dei livelli minimi di imposizione previsti dalla direttiva in parola rappresenta, tra le regole di imposizione previste dal diritto dell’Unione, il solo obbligo gravante sulla Repubblica francese».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla quarta questione

20

Con la sua quarta questione, che occorre esaminare in primo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 18, paragrafo 10, secondo comma, della direttiva 2003/96 debba essere interpretato nel senso che, fino al 1o gennaio 2009, il rispetto dei livelli minimi di imposizione previsti dalla direttiva in parola abbia rappresentato, tra le regole di imposizione dell’elettricità previste dal diritto dell’Unione, il solo obbligo gravante sulla Repubblica francese.

21

Occorre ricordare che l’articolo 3 della direttiva 2003/96 ha esteso il campo d’applicazione della direttiva 92/12 all’energia elettrica. Ai sensi dell’articolo 28, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/96, il termine per il recepimento di tale direttiva è scaduto il 31 dicembre 2003, atteso che la medesima è entrata in vigore il 1o gennaio 2004.

22

Tuttavia, l’articolo 18, paragrafo 10, secondo comma, della direttiva 2003/96 prevedeva un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2009 per consentire alla Repubblica francese di adeguare il suo regime fiscale dell’energia elettrica alla direttiva in parola. Tale disposizione prevedeva che, fino a tale data, detto Stato membro doveva prendere in considerazione «il livello globale medio dell’attuale tassazione locale dell’elettricità» per valutare il rispetto delle aliquote minime stabilite nella suddetta direttiva. A partire dal 1o gennaio 2009, la Repubblica francese doveva pertanto adeguare il suo regime fiscale dell’energia elettrica alle disposizioni della direttiva 2003/96.

23

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 18, paragrafo 10, secondo comma, della direttiva 2003/96 deve essere interpretato nel senso che, fino al 1o gennaio 2009, il rispetto dei livelli minimi di imposizione previsti dalla direttiva in parola rappresentava, tra le regole di imposizione dell’elettricità previste dal diritto dell’Unione, il solo obbligo gravante sulla Repubblica francese

Sulla prima questione

24

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, in primo luogo, se l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 debba essere interpretato nel senso che il mantenimento di un’altra imposizione indiretta presupponga l’introduzione di un’accisa armonizzata e, in secondo luogo, se un’imposta, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, possa essere considerata un’accisa siffatta o se la sua compatibilità con le direttive 92/12 e 2003/96, debba, eventualmente, essere valutata alla luce dei criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 per l’esistenza di altre imposte indirette che perseguono finalità specifiche.

25

Quanto alla prima parte della prima questione, occorre ricordare che l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 prevede che l’energia elettrica può essere oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche purché esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell’IVA.

26

Orbene, nella direttiva 92/12 non vi è nulla che permetta di giungere alla conclusione secondo cui, nell’ambito del sistema di imposizione del consumo di energia dell’Unione europea, la facoltà per gli Stati membri di introdurre altre imposte indirette sarebbe subordinata all’attuazione di un’accisa armonizzata.

27

Inoltre, l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12, inserito dal Consiglio dell’Unione europea, mira a tener conto della diversità delle tradizioni fiscali degli Stati membri in materia, in particolare del ricorso frequente alle imposte indirette per l’attuazione di politiche non di bilancio (v., in tal senso, sentenza del 24 febbraio 2000, Commissione/Francia, C‑434/97, EU:C:2000:98, punto 18).

28

L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 non può quindi essere interpretato nel senso che esso condiziona la validità di altre imposte indirette gravanti sull’energia elettrica, eventualmente mantenute in vigore o istituite dagli Stati membri.

29

Per quanto riguarda la seconda parte della prima questione, occorre ricordare che la Corte ha dichiarato, nella sua sentenza del 25 ottobre 2012, Commissione/Francia (C‑164/11, non pubblicata, EU:C:2012:665), che la Repubblica francese non rispettava i suoi obblighi di trasposizione della direttiva 2003/96 alla scadenza del termine impartito nel parere motivato rivolto a tale Stato membro dalla Commissione, ossia il 22 maggio 2010.

30

La Repubblica francese aveva inoltre riconosciuto che, a tale data, la stessa non aveva adottato i provvedimenti necessari per trasporre le disposizioni della direttiva 2003/96, la quale è stata successivamente recepita dalla legge n. 2010-1488 (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2012, Commissione/France, C‑164/11, non pubblicata, EU:C:2012:665, punto 22).

31

Orbene, l’articolo 37 della legge n. 2003-8 che istituisce il CSPE era già entrata in vigore alla data di proposizione del ricorso per inadempimento all’origine della sentenza in parola. Poiché la Corte ha accertato, e la Repubblica francese ha riconosciuto, che in tale data detto Stato membro non aveva ancora modificato il suo sistema di imposizione dell’energia elettrica per creare un’accisa armonizzata sull’elettricità, il CSPE non può essere considerato un’accisa siffatta.

32

La conformità del CSPE alle direttive 92/12 e 2003/96 dovrà essere quindi valutata alla luce dei criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 per l’esistenza di altre imposte indirette aventi finalità specifiche.

33

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12, deve essere interpretato nel senso che l’introduzione di un’altra imposta indiretta gravante sull’energia elettrica non è condizionata dall’attuazione di un’accisa armonizzata e che, atteso che un’imposta come quella di cui trattasi nel procedimento principale non costituisce una accisa siffatta, la sua conformità alle direttive 92/12 e 2003/96 deve essere valutata alla luce delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 per l’esistenza di altre imposte indirette aventi finalità specifiche.

Sulla seconda questione

34

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 debba essere interpretato nel senso che un’imposta come quella oggetto del procedimento principale possa essere qualificata come «altra imposta indiretta».

35

A tale proposito è d’uopo ricordare che l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 consente agli Stati membri di introdurre o mantenere un’imposizione indiretta diversa dall’accisa istituita da detta direttiva se, da un lato, tale imposizione persegue una finalità specifica e, dall’altro, rispetta le regole d’imposizione applicabili ai fini delle accise o dell’IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l’esigibilità e il controllo dell’imposta (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora, C‑82/12, EU:C:2014:108, punto 21).

36

Tali due condizioni, che mirano ad evitare che le imposizioni indirette supplementari ostacolino indebitamente gli scambi, hanno, come risulta dalla formulazione letterale stessa della citata disposizione, carattere cumulativo (sentenza del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora, C‑82/12, EU:C:2014:108, punto 22).

37

Relativamente alla prima delle menzionate condizioni, dalla giurisprudenza della Corte risulta che una finalità specifica ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 è una finalità che non sia puramente di bilancio (sentenze del 24 febbraio 2000, Commissione/Francia, C‑434/97, EU:C:2000:98, punto 19; del 9 marzo 2000, EKW e Wein & Co, C‑437/97, EU:C:2000:110, punto 31, nonché del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora, C‑82/12, EU:C:2014:108, punto 23).

38

Affinché si possa considerare quale imposta che persegua una finalità specifica ai sensi della menzionata disposizione, infatti, un’imposta deve essere volta, di per sé, a garantire la finalità specifica invocata. Ciò si verificherebbe, segnatamente, quando il gettito di tale imposta deve obbligatoriamente essere utilizzato al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l’imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l’uso del gettito derivante dall’imposta e la finalità dell’imposizione in questione (v., in tal senso, sentenze del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora, C‑82/12, EU:C:2014:108, punto 30, e del 5 marzo 2015, Statoil Fuel & Retail, C‑553/13, EU:C:2015:149, punto 41).

39

Ciò nondimeno, un’assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l’assegnazione del gettito di un’imposta al finanziamento di determinate spese (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora, C‑82/12, EU:C:2014:108, punto 29).

40

A tal proposito, dalla decisione di rinvio emerge, in primo luogo, che il CSPE era volto a finanziare finalità ambientali tramite il pagamento dei costi supplementari derivanti dall’obbligo di acquisto, da parte dei fornitori, dell’energia elettrica ottenuta da fonti energetiche rinnovabili e da cogenerazione. In secondo luogo, il CSPE aveva lo scopo di finanziare obiettivi di coesione territoriale e sociale compensando i costi supplementari di produzione nelle zone non interconnesse alla rete metropolitana continentale, le perdite di entrate e i costi di gestione aggiuntivi sostenuti dai fornitori di energia elettrica a seguito, da un lato, della tariffazione speciale dell’energia elettrica considerata «prodotto di prima necessità» e, dall’altro, della partecipazione di questi ultimi al regime istituito a favore delle persone in situazione di precarietà. In terzo luogo, il CSPE era volto a finanziare i costi relativi al funzionamento amministrativo del mediatore nazionale per l’energia e per la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion de la CSPE (Cassa depositi e prestiti per la gestione del CSPE, in prosieguo: la «Cassa depositi»).

41

Dagli elementi di cui dispone la Corte risulta anche che l’importo del CSPE era determinato in anticipo, da parte degli operatori, in base alle stime dei costi di attuazione delle finalità perseguite da tale contributo. Dette previsioni erano trasmesse dagli operatori alla Commissione di regolamentazione dell’energia, il quale quantificava, a partire da queste ultime, l’importo degli oneri di servizio pubblico che il contributo in parola aveva lo scopo di coprire e trasmetteva la sua proposta al governo entro il 15 ottobre dell’anno precedente all’anno di imposizione. Spettava poi al ministro incaricato dell’energia di determinare ogni anno, entro il 31 dicembre, l’importo del contributo applicabile a ciascun chilowattora consumato, affinché le entrate di tale contributo coprissero l’insieme degli oneri da compensare. Inoltre, i fondi riscossi a titolo del CSPE non erano integrati nel bilancio dello Stato, ma erano versati su un conto specifico aperto presso la Cassa depositi e servivano unicamente a compensare gli oneri imputabili alle missioni di servizio pubblico assegnati agli operatori elettrici, menzionati all’articolo 5 della legge n. 2000-108, come modificata dalla legge n. 2003-8.

42

Pertanto, per quanto riguarda, in primo luogo, i costi relativi al funzionamento amministrativo del mediatore nazionale per l’energia e della Cassa depositi per la gestione del CSPE, occorre rilevare che questi ultimi non soddisfano alcuna finalità specifica che non sia quella di bilancio e non sono collegati specificamente al consumo di energia elettrica, bensì al funzionamento generale del sistema istituito dalla legislazione nazionale. Orbene, tali spese generali possono essere finanziate dal gettito di imposte di qualsiasi natura.

43

Per quanto riguarda, in secondo luogo, gli obiettivi di coesione territoriale e sociale perseguiti dal CSPE, vale a dire l’attuazione di una perequazione tariffaria geografica e la riduzione del prezzo dell’energia elettrica per le famiglie in condizioni di precarietà, queste ultime costituiscono finalità normalmente finanziate dal bilancio dello Stato che non consentono di ritenere che tale imposta perseguisse una finalità specifica.

44

Pertanto, anche se la normativa nazionale in parola prevedeva un meccanismo di assegnazione predeterminata del gettito derivante dal CSPE, come ricordato al punto 41 della presente sentenza, al finanziamento, in particolare, delle suddette funzioni amministrative e dei suddetti obiettivi di coesione territoriale e sociale, resta il fatto che essi non perseguono alcuna finalità specifica, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12.

45

In terzo luogo, per quanto riguarda la finalità ambientale perseguita dal CSPE, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 71 delle sue conclusioni, il CSPE incentiva la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione, contribuendo al suo finanziamento, di modo che esso garantisce, di per sé, la realizzazione dell’obiettivo specifico invocato. Esisteva dunque un nesso diretto tra la finalità ambientale perseguita da tale contributo e l’attenuazione degli effetti negativi del consumo di energia elettrica sull’ambiente.

46

Di conseguenza, a causa della sua finalità ambientale, il CSPE perseguiva proprio una finalità specifica.

47

Per quanto riguarda la seconda delle condizioni ricordate al punto 35 della presente sentenza, occorre verificare se il CSPE rispettava le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell’IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l’esigibilità e il controllo dell’imposta, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12.

48

A tal proposito, occorre osservare che tale disposizione non prescrive agli Stati membri il rispetto di tutte le norme relative alle accise o all’IVA in materia di determinazione della base imponibile, del calcolo, dell’esigibilità e del controllo dell’imposta. È sufficiente, infatti, che le imposte indirette aventi finalità specifiche siano conformi, su questi punti, al sistema generale dell’una o dell’altra di queste tecniche di imposizione come disciplinate dalla normativa comunitaria (sentenza del 24 febbraio 2000, Commissione/Francia, C‑434/97, EU:C:2000:98, punto 27).

49

Come ricordato dall’avvocato generale al paragrafo 82 delle sue conclusioni, la struttura del CSPE non corrispondeva a quella dell’IVA, in quanto, da un lato, l’importo del CSPE non era proporzionale al prezzo del bene su cui grava, atteso che esso è calcolato sulla base del volume di energia elettrica consumata, e, dall’altro, la riscossione del CSPE era effettuata all’atto dell’immissione in consumo dell’energia elettrica e non in ogni fase del processo di produzione e di distribuzione, come avviene per l’IVA. Occorre, pertanto, esaminare le somiglianze esistenti tra le regole di imposizione proprie del CSPE e quelle relative alle accise.

50

In primo luogo, per quanto riguarda la determinazione della base imponibile e del calcolo dell’imposta, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che il CSPE era, al pari di quello delle accise, calcolato in base ai kW consumati.

51

In secondo luogo, per quanto riguarda l’esigibilità del CSPE, come previsto dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/12 per le accise, il CSPE diviene esigibile al momento dell’immissione in consumo dell’energia elettrica.

52

In terzo luogo, per quanto riguarda il controllo dell’imposta, in forza della normativa francese interessata, i fornitori di energia elettrica prelevavano il CSPE, che veniva poi trasferito alla Cassa depositi e ridistribuita ai vari fornitori. Tuttavia, il controllo della riscossione di tale contributo spettava allo Stato, tramite la Commissione per la regolamentazione dell’energia, e la competenza quanto al contenzioso relativo a tale riscossione spettava al giudice amministrativo, al pari di quanto previsto in materia di imposte indirette.

53

Di conseguenza, tenuto conto degli elementi di cui dispone la Corte risulta che il CSPE rispettava le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise e soddisfaceva quindi la seconda condizione stabilita dall’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.

54

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 deve essere interpretato nel senso che un’imposta come quella in questione nel procedimento principale può essere qualificata come «altra imposta indiretta», alla luce della sua finalità ambientale, volta al finanziamento dei costi supplementari connessi all’obbligo di acquisto di energia verde, esclusi i suoi obiettivi di coesione territoriale e sociale, come la perequazione tariffaria geografica e la riduzione del prezzo dell’energia elettrica per le famiglie in condizioni di precarietà, nonché i suoi obiettivi puramente amministrativi, segnatamente, il finanziamento dei costi relativi al funzionamento amministrativo delle autorità o delle istituzioni pubbliche quali il mediatore nazionale per l’energia e la Cassa depositi, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio del rispetto delle regole di imposizione applicabili ai fini delle accise.

Sulla terza questione

55

Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, nel caso in cui solo talune finalità perseguite potessero essere qualificate come specifiche, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12, il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che i contribuenti possano nondimeno chiedere il rimborso integrale del contributo di cui trattasi o soltanto un rimborso parziale, in funzione della parte, nel totale delle spese finanziate dal CSPE, dei contributi che non corrispondono a una finalità specifica.

56

Da costante giurisprudenza risulta che il diritto di ottenere il rimborso delle somme riscosse da uno Stato membro in violazione di norme del diritto dell’Unione costituisce la conseguenza e il complemento dei diritti attribuiti agli amministrati dalle disposizioni del diritto dell’Unione, nell’interpretazione loro data dalla Corte. Gli Stati membri sono quindi tenuti, in linea di principio, a rimborsare i tributi riscossi in violazione del diritto dell’Unione (sentenza del 19 luglio 2012, Littlewoods Retail e a., C‑591/10, EU:C:2012:478, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

57

Allo stesso modo, la Corte ha dichiarato che l’unica eccezione al diritto al rimborso dei tributi riscossi in violazione del diritto dell’Unione riguarda l’ipotesi in cui un tributo indebito sia stato direttamente traslato dal soggetto passivo sull’acquirente (sentenza del 15 settembre 2011, Accor, C‑310/09, EU:C:2011:581, punto 74).

58

Tenuto conto della risposta fornita alla seconda questione, e a condizione che le somme indebitamente versate a titolo del CSPE non siano state direttamente traslate dalla ricorrente nel procedimento principale, in quanto consumatore finale di elettricità, sui propri clienti, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, quest’ultima avrà diritto al rimborso di tali somme, in proporzione alla parte dei proventi generati dal CSPE che sono stati assegnati al finanziamento degli obiettivi della coesione territoriale e sociale e delle finalità puramente amministrative, in particolare al funzionamento amministrativo del mediatore nazionale dell’Energia e della Cassa depositi per la gestione del CSPE.

59

Inoltre, conformemente alla risposta fornita alla quarta questione, la ricorrente nel procedimento principale potrà chiedere il rimborso di tali somme soltanto a partire dal 1o gennaio 2009, data in cui gli effetti della direttiva 2003/96 sono divenuti obbligatori nei confronti della Repubblica francese.

60

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che i contribuenti interessati possono chiedere il rimborso parziale di un’imposta come quella di cui al procedimento principale, in proporzione alla parte del gettito da quest’ultima generato destinata a finalità non specifiche, a condizione che tale imposta non sia stata traslata da tali contribuenti sui propri clienti, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sulle spese

61

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 18, paragrafo 10, secondo comma, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, deve essere interpretato nel senso che, fino al 1ogennaio 2009, il rispetto dei livelli minimi di imposizione previsti dalla direttiva in parola rappresentava, tra le regole di imposizione dell’elettricità previste dal diritto dell’Unione, il solo obbligo gravante sulla Repubblica francese.

 

2)

L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, deve essere interpretato nel senso che l’introduzione di un’altra imposta indiretta gravante sull’energia elettrica non è condizionata dall’attuazione di un’accisa armonizzata e che, atteso che un’imposta come quella di cui trattasi nel procedimento principale non costituisce una accisa siffatta, la sua conformità alle direttive 92/12 e 2003/96 deve essere valutata alla luce delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 per l’esistenza di altre imposte indirette aventi finalità specifiche.

 

3)

L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 deve essere interpretato nel senso che un’imposta come quella in questione nel procedimento principale può essere qualificata come «altra imposta indiretta», alla luce della sua finalità ambientale, volta al finanziamento dei costi supplementari connessi all’obbligo di acquisto di energia verde, esclusi i suoi obiettivi di coesione territoriale e sociale, come la perequazione tariffaria geografica e la riduzione del prezzo dell’energia elettrica per le famiglie in condizioni di precarietà, nonché i suoi obiettivi puramente amministrativi, segnatamente, il finanziamento dei costi relativi al funzionamento amministrativo delle autorità o delle istituzioni pubbliche quali il mediatore nazionale per l’energia e la Cassa depositi e prestiti, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio del rispetto delle regole di imposizione applicabili ai fini delle accise.

 

4)

Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che i contribuenti interessati possono chiedere il rimborso parziale di un’imposta, come quella di cui al procedimento principale, in proporzione alla parte del gettito da quest’ultima generato destinata a finalità non specifiche, a condizione che tale imposta non sia stata traslata da tali contribuenti sui propri clienti, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.