Cause riunite C‑47/17 e C‑48/17

X e X

contro

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Rechtbank Den Haag)

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Regolamento (CE) n. 1560/2003 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Criteri e meccanismi di determinazione – Richiesta di presa o di ripresa in carico di un richiedente asilo –Risposta negativa dello Stato membro richiesto – Domanda di riesame – Articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1560/2003 –Termine di risposta – Scadenza – Effetti»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 novembre 2018

  1. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Regolamento n. 604/2013 – Procedure di presa e di ripresa in carico – Termini previsti per la risposta a una richiesta di presa o ripresa in carico – Conseguenza dell’inosservanza di tale termine – Obbligo per lo Stato membro richiesto di prendere o riprendere in carico il richiedente protezione internazionale – Stato membro richiesto che ha risposto entro i termini ma che non ha proceduto alle necessarie verifiche – Assenza di incidenza su tale obbligo

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 604/2013, artt. 22, §§ 1, 6 e 7, e 25, §§ 1 e 2; regolamento della Commissione n. 1560/2003, come modificato dal regolamento n. 118/2014, art. 5, § 1)

  2. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Regolamento n. 604/2013 – Procedure di presa e di ripresa in carico – Presentazione di una richiesta di presa o ripresa in carico – Risposta negativa dello Stato membro richiesto – Domanda di riesame – Termine di risposta – Conseguenze della scadenza di tale termine

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 604/2013, artt. 21, 22, 23 e 25; regolamento della Commissione n. 1560/2003, come modificato dal regolamento n. 118/2014, art. 5, § 2)

  1.  A tale proposito, va ricordato che le procedure di presa e di ripresa in carico devono obbligatoriamente essere condotte in conformità con le regole enunciate, segnatamente, nel capo VI del regolamento Dublino III e che esse devono, in particolare, essere eseguite nel rispetto di una serie di termini imperativi (v., in tal senso, sentenza del 26 luglio 2017, Mengesteab, C‑670/16, EU:C:2017:587, punti 4950, nonché del 25 gennaio 2018, Hasan, C‑360/16, EU:C:2018:35, punto 60).

    Inoltre, il legislatore dell’Unione ha stabilito siffatti termini imperativi, nonché gli effetti della loro scadenza, anche con riferimento alla risposta a una richiesta di presa o di ripresa in carico. Ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 7, del regolamento Dublino III, la mancata risposta entro la scadenza del termine di due mesi citato al paragrafo 1 di detto articolo o di quello di un mese citato al paragrafo 6 dello stesso equivale all’accettazione della richiesta e comporta l’obbligo di prendere in carico la persona, compreso l’obbligo di prendere disposizioni appropriate all’arrivo della stessa. Ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, l’assenza di risposta entro la scadenza del termine di un mese o di due settimane previsto al paragrafo 1 di detto articolo equivale all’accettazione della richiesta e comporta l’obbligo di riprendere in carico l’interessato, compreso l’obbligo di adottare disposizioni appropriate all’arrivo dello stesso.

    Quanto agli effetti che l’articolo 22, paragrafo 7, e l’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento Dublino III associano all’assenza di risposta, allo scadere dei termini imperativi sanciti dall’articolo 22, paragrafi 1 e 6, nonché dall’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento stesso, a una richiesta di presa o ripresa in carico, si deve sottolineare che tali effetti non possono essere elusi mediante l’invio di una risposta puramente formale allo Stato membro richiedente. Emerge infatti inequivocabilmente dal citato articolo 22, paragrafo 1 e dal citato articolo 25, paragrafo 1, che lo Stato membro richiesto è tenuto a procedere, nel rispetto di tali termini imperativi, a tutte le verifiche necessarie per poter statuire sulla richiesta di presa o di ripresa in carico. L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione precisa, peraltro, che una risposta negativa a tale richiesta dev’essere pienamente motivata e deve spiegare nel dettaglio le ragioni del rifiuto.

    (v. punti 57, 61, 64, 66, 67)

  2.  L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014, dev’essere interpretato nel senso che, nell’ambito della procedura di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale, lo Stato membro investito di una richiesta di presa o di ripresa in carico ai sensi dell’articolo 21 o dell’articolo 23 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, il quale, dopo aver proceduto alle verifiche necessarie, abbia risposto negativamente alla stessa entro i termini di cui all’articolo 22 o all’articolo 25 di quest’ultimo regolamento e che abbia successivamente ricevuto una domanda di riesame a norma del citato articolo 5, paragrafo 2, deve, entro un termine di due settimane, procurare di rispondere a tale domanda, in uno spirito di leale cooperazione.

    Se lo Stato membro richiesto non risponde alla domanda stessa entro tale termine di due settimane, la procedura aggiuntiva di riesame è definitivamente chiusa, sicché, a partire dalla scadenza del suddetto termine, lo Stato membro richiedente dev’essere considerato competente ai fini dell’esame della domanda di protezione internazionale, salvo che disponga ancora del tempo necessario per poter presentare, entro i termini improrogabili previsti a tal fine dall’articolo 21, paragrafo 1, e dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 604/2013, una nuova richiesta di presa o di ripresa in carico.

    Dalle disposizioni citate ai punti da 58 a 68 della presente sentenza risulta che, mediante tali disposizioni, il legislatore dell’Unione ha disciplinato le procedure di presa e di ripresa in carico corredandole di una serie di termini imperativi che contribuiscono, in modo determinante, alla realizzazione dell’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale, menzionato al considerando 5 del regolamento Dublino III, garantendo che tali procedure siano attuate senza ritardi ingiustificati (v., in tal senso, sentenze del 26 luglio 2017, Mengesteab, C‑670/16, EU:C:2017:587, punti 5354; del 25 ottobre 2017, Shiri, C‑201/16, EU:C:2017:805, punto 31, nonché del 25 gennaio 2018, Hasan, C‑360/16, EU:C:2018:35, punto 62). Il citato obiettivo, sotteso altresì all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, si traduce, secondo i termini stessi di tale disposizione, in un rigido inquadramento temporale mediante la previsione di un termine di tre settimane concesso allo Stato membro richiedente per poter presentare una domanda di riesame allo Stato membro richiesto e di un termine di due settimane per l’eventuale risposta di quest’ultimo a tale richiesta. L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione deve quindi essere interpretato in maniera tale che la durata della procedura aggiuntiva di riesame, che rappresenta una procedura facoltativa, sia circoscritta in modo rigoroso e prevedibile, e ciò tanto per ragioni attinenti alla certezza del diritto per tutte le parti interessate, quanto al fine di garantire la sua compatibilità con il preciso quadro temporale instaurato dal regolamento Dublino III e di non alterare l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale, perseguito da tale regolamento. Una procedura di riesame avente una durata indeterminata, tale da lasciare in sospeso la questione della determinazione dello Stato membro competente ai fini dell’esame di una domanda di protezione internazionale e da ritardare quindi in maniera significativa, se non addirittura potenzialmente illimitata, l’esame di una simile domanda sarebbe incompatibile con detto obiettivo di celerità.

    Tale disposizione intende sollecitare lo Stato membro richiesto a cooperare lealmente con lo Stato membro richiedente, riesaminando, entro il termine stabilito da tale disposizione, la richiesta di quest’ultimo Stato di prendere o riprendere in carico l’interessato, tuttavia essa non mira a introdurre un obbligo giuridico di rispondere a una richiesta di riesame, a pena di vedersi trasferire la competenza ai fini dell’esame della domanda di protezione internazionale. Emerge pertanto dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione che laddove lo Stato membro richiesto, dopo aver proceduto alle verifiche necessarie, abbia risposto negativamente a una richiesta di presa o di ripresa in carico entro i termini impartiti a tal fine dal regolamento Dublino III, la procedura aggiuntiva di riesame non può innescare le conseguenze indicate all’articolo 22, paragrafo 7, e all’articolo 25, paragrafo 2, di tale regolamento.

    Si deve rilevare, in quarto luogo, che il termine di risposta previsto, rispettivamente, dall’articolo 22, paragrafi 1 e 6, del regolamento Dublino III o dall’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento stesso non incide sul calcolo dei termini previsti per la procedura aggiuntiva di riesame. Infatti, un’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione secondo cui tale procedura potrebbe svolgersi solo entro i limiti stabiliti da tali disposizioni del regolamento Dublino III, di modo che essa sarebbe possibile soltanto nei limiti in cui lo Stato membro richiesto non abbia esaurito il termine previsto per la sua risposta alla richiesta di presa o di ripresa in carico, ostacolerebbe ampiamente, nella pratica, l’applicazione di tale procedura e non potrebbe pertanto essere considerata utile ai fini dell’attuazione del regolamento Dublino III.

    (v. punti 69, 74, 75, 77, 80, 88, 90 e dispositivo)