SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

13 settembre 2018 ( *1 )

«Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Registrazione internazionale riguardante l’Unione europea – Marchio figurativo che rappresenta un motivo di linee ondulate incrociate – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere distintivo – Motivo di superficie»

Nella causa C‑26/17 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 18 gennaio 2017,

Birkenstock Sales GmbH, con sede in Vettelschoß (Germania), rappresentata da C. Menebröcker e V. Töbelmann, Rechtsanwälte,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da D. Walicka, in qualità di agente,

convenuto in primo grado,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da E. Levits, presidente di sezione, A. Borg Barthet (relatore) e M. Berger, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 marzo 2018,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 giugno 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, la Birkenstock Sales GmbH chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 9 novembre 2016, Birkenstock Sales/EUIPO (Rappresentazione di un motivo di linee ondulate incrociate) (T‑579/14, EU:T:2016:650; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), nei limiti in cui, con tale sentenza, il Tribunale ha parzialmente respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 15 maggio 2014 (procedimento R 1952/2013-1), relativa alla sua domanda di registrazione internazionale, che designa l’Unione europea, del marchio figurativo raffigurante un motivo di linee ondulate incrociate (in prosieguo: la «decisione controversa»).

Contesto normativo

2

Il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), dispone che:

«1.   Sono esclusi dalla registrazione:

(…)

b)

i marchi privi di carattere distintivo;

(…)».

Fatti

3

La ricorrente è succeduta alla Birkenstock Orthopädie GmbH & Co. KG la quale, il 27 giugno 2012, ha ottenuto, presso l’ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), una registrazione internazionale, che designa in particolare l’Unione europea, sulla base di un marchio tedesco, per il seguente marchio figurativo:

Image

4

Il 25 ottobre 2012 l’EUIPO ha ricevuto la notificazione della registrazione internazionale del segno di cui trattasi (in prosieguo: il «segno controverso»).

5

L’estensione della protezione è stata chiesta per i prodotti appartenenti alle classi 10, 18 e 25 dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato (in prosieguo: l’«accordo di Nizza»), e definite, ciascuna, come segue:

classe 10: «Apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari; membra, occhi e denti artificiali; articoli ortopedici; materiale di sutura; materiale di sutura di uso chirurgico; calzature ortopediche, ivi comprese calzature ortopediche per la riabilitazione, la fisioterapia del piede, la terapia e le altre applicazioni in ambito medico, e relative parti, ivi comprese scarpe ortopediche, anche quelle dotate di plantare (fussbett) o di supporti ortopedici per i piedi nonché inserti plantari e per scarpe ortopedici, compresi supporti ortopedici per i piedi e inserti ortopedici per scarpe e relative parti, ivi compresi inserti termoplastici rigidi; componenti e inserti di scarpe per la preparazione ortopedica delle scarpe, in particolare inserti, cunei, cuscini, solette, imbottiture in espanso, cuscinetti in espanso e solette conformate anche come inserti interamente in plastica e plantari ortopedici in sughero naturale, sughero termico, plastica, lattice o materie plastiche espanse, anche realizzate con composti elastici in sughero e lattice o in plastica e sughero; inserti plantari e per scarpe ortopedici; supporti ortopedici per piedi e scarpe; calzature ortopediche, in particolare pantofole e sandali ortopedici; solette ortopediche, inserti, anche in plastica, lattice o materie plastiche espanse, anche composti elastici in sughero e lattice o in plastica e sughero»;

classe 18: «Cuoio e sue imitazioni nonché articoli in queste materie, compresi nella classe 18; pellami e pellicce; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste, imbracature ed articoli di selleria; borsellini; borse; borsette; cartelle per documenti; marsupi; sacchi-custodia per abiti (da viaggio); astucci portachiavi (pelletteria); beauty case; borselli e buste per articoli da toilette; sacchi da viaggio; zaini»;

classe 25: «Articoli di abbigliamento, cappelleria, calzature, anche calzature comode e calzature per il lavoro, attività ricreative, salute e sport, compresi sandali, sandali per tonificare i muscoli inferiori, ciabattine infradito, ciabatte, zoccoli, anche con plantare (fussbett), in particolare con plantari profondi, anatomici e conformati, supporti per i piedi nonché inserti plantari e per scarpe, inserti protettivi; parti e accessori di tali calzature, ovvero tomaie; talonnette; suole; solette; elementi per fondi di scarpe, ivi compresi plantari, supporti; inserti plantari e per scarpe, in particolare plantari profondi, anatomici e conformati in particolare in sughero naturale, sughero termico, materie plastiche, lattice o materie plastiche espanse, anche realizzate con composti elastici in sughero e lattice o in plastica e sughero; solette; calzature; ivi comprese scarpe e sandali, stivali, nonché parti ed accessori di tutti i suddetti prodotti, compresi nella classe 25; cinture; scialli; foulard per la testa».

6

Il 21 novembre 2012 l’esaminatore ha notificato alla ricorrente un rifiuto provvisorio totale ex officio di protezione del marchio internazionale nell’Unione. La motivazione addotta a sostegno di tale rifiuto si fondava sull’assenza di carattere distintivo del segno in questione per l’insieme dei prodotti considerati, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009.

7

Con decisione del 29 agosto 2013, dopo che la ricorrente aveva risposto alle obiezioni sollevate nella notifica di rifiuto provvisorio, la divisione di esame dell’EUIPO ha confermato, con la stessa motivazione precedentemente addotta, il rifiuto totale di protezione del marchio internazionale nell’Unione.

8

Il 4 ottobre 2013 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO avverso tale decisione, ai sensi degli articoli da 58 a 60 del regolamento n. 207/2009.

9

Con decisione del 15 maggio 2014, la prima commissione di ricorso dell’EUIPO (in prosieguo: la «commissione di ricorso») ha respinto il ricorso, dichiarando che il segno di cui trattasi era privo di carattere distintivo per i prodotti in causa.

10

La commissione di ricorso ha dichiarato, in particolare, che il segno in parola presentava linee ondulate che si intersecavano perpendicolarmente e si presentavano in una sequenza ripetitiva, che poteva estendersi verso le quattro direzioni del quadrato e applicarsi dunque a qualsiasi superficie bidimensionale o tridimensionale. Il segno controverso sarebbe quindi immediatamente percepito come raffigurante un motivo di superficie.

11

La commissione di ricorso ha inoltre rilevato che era notorio che le superfici dei prodotti o la loro confezione fossero ornati da motivi per varie ragioni, in particolare per migliorare il loro aspetto estetico e/o per tener conto di fattori tecnici.

12

Essa ha sottolineato che, secondo la giurisprudenza, poiché i consumatori medi non avevano l’abitudine di presumere l’origine commerciale dei prodotti basandosi su segni che si confondono con l’aspetto dei prodotti stessi, tali segni avrebbero presentato un carattere distintivo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, soltanto se essi si fossero discostati in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore. Essa ha ritenuto che tale giurisprudenza fosse applicabile al caso di specie, poiché il segno controverso si confonderebbe con l’aspetto dei prodotti di cui trattasi.

13

La commissione di ricorso ha ritenuto che l’impressione generale prodotta dal segno in questione fosse banale e che tale motivo di superficie potesse trovarsi su tutti i prodotti di cui trattasi, per i quali esso poteva svolgere una funzione estetica e/o tecnica. A suo avviso, l’impressione complessiva prodotta da tale segno non si discostava in maniera significativa, o non si discostava affatto, dagli usi dei settori interessati.

14

La commissione di ricorso ha concluso che il pubblico di riferimento percepirebbe con ogni probabilità tale segno come un semplice motivo di superficie e non come indicazione di una particolare origine commerciale.

Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

15

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1o agosto 2014, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa.

16

A sostegno del suo ricorso la ricorrente ha dedotto un unico motivo, vertente su una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Essa ha fatto valere, in particolare, che la commissione di ricorso non si era basata sul segno controverso nella sua forma registrata, ossia un’immagine la cui superficie sarebbe chiaramente delimitata e che non si confonderebbe con la forma dei prodotti, ma aveva esteso senza giustificazione tale segno affermando che quest’ultimo poteva essere riprodotto e continuato.

17

Dopo aver rammentato la giurisprudenza di riferimento, ai punti da 23 a 27 della sentenza impugnata, il Tribunale ha effettuato un’analisi dell’applicabilità, nel caso di specie, della giurisprudenza relativa ai segni che si confondono con l’aspetto dei prodotti. A tal fine, il Tribunale ha analizzato, in particolare, ai punti da 50 a 68 della sentenza impugnata, quale sia il criterio rilevante affinché un segno, composto da una serie di elementi che si ripetono regolarmente e designato come marchio figurativo, possa essere considerato come motivo di superficie per i prodotti in causa.

18

A tale riguardo il Tribunale ha stabilito, ai punti da 54 a 57 della sentenza impugnata, che è soltanto quando l’utilizzo di un motivo di superficie è improbabile, considerata la natura dei prodotti in questione, che un segno di questo tipo non può essere considerato come un motivo di superficie, con riferimento ai prodotti di cui trattasi.

19

Alla luce di tale criterio, il Tribunale ha statuito che, per quanto riguarda «membra, occhi e denti artificiali», «materiale di sutura; materiale di sutura di uso chirurgico» e «pellami, pellicce», erroneamente la commissione di ricorso aveva applicato la predetta giurisprudenza, di modo che si era basata su criteri d’esame erronei e che, pertanto, si doveva annullare la decisione controversa per quanto riguarda tali prodotti. Al contrario, per quanto riguarda gli altri prodotti di cui alle classi 10, 18 e 25, ai sensi dell’Accordo di Nizza, il Tribunale ha giudicato che la commissione di ricorso aveva applicato correttamente la giurisprudenza relativa ai segni che si confondono con l’aspetto dei prodotti.

20

Per quanto riguarda tali ultimi prodotti contraddistinti dal marchio internazionale di cui è richiesta la tutela, il Tribunale ha esaminato, ai punti da 129 a 153 della sentenza impugnata, la questione se la commissione di ricorso avesse giudicato correttamente che il segno controverso non divergeva in maniera significativa dalle norme o dagli usi dei settori interessati. Il Tribunale ha statuito che così era effettivamente.

21

Conseguentemente, il Tribunale ha annullato la decisione controversa per quanto riguarda i seguenti prodotti: «membra, occhi e denti artificiali», «materiale di sutura; materiale di sutura di uso chirurgico» e «pellami, pellicce», e, per il resto, ha respinto il ricorso.

Conclusioni delle parti

22

Con la sua impugnazione, la ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

accogliere le domande presentate in primo grado, e

condannare l’EUIPO alle spese, incluse quelle del procedimento dinanzi al Tribunale e alla commissione di ricorso.

23

L’EUIPO chiede alla Corte di respingere il ricorso e di condannare la ricorrente alle spese.

Sull’impugnazione

24

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi vertenti, rispettivamente, su una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, su contraddizioni nella motivazione della sentenza impugnata e su uno snaturamento dei fatti.

Sul primo motivo

Sulla prima parte del primo motivo

– Argomenti delle parti

25

Con la prima parte del suo primo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver erroneamente accolto, ai punti 54 e seguenti della sentenza impugnata, come criterio di riferimento per poter applicare, nel caso di specie, la giurisprudenza relativa ai segni che si confondono con l’aspetto dei prodotti riguardo ai prodotti in questione, il criterio vertente su una semplice «possibilità» di utilizzo del segno controverso quale motivo di superficie.

26

Infatti, la Corte ha deciso, in particolare nella sentenza del 26 aprile 2012, Deichmann/UAMI (C‑307/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:254), che è necessario che l’utilizzo del segno interessato in quanto motivo di superficie sia «l’utilizzo più probabile». Conseguentemente, la sola possibilità di utilizzo del marchio internazionale in causa quale motivo di superficie non sarebbe sufficiente per l’applicazione della giurisprudenza relativa ai segni che si confondono con l’aspetto dei prodotti.

27

Giudicando che un segno composto da una serie di elementi che si ripetono regolarmente potrebbe non essere considerato come motivo di superficie esclusivamente nel caso in cui l’utilizzo di tale motivo sia poco probabile, alla luce della natura dei prodotti in causa, il Tribunale avrebbe stabilito un criterio differente dal criterio tratto dall’«utilizzo più probabile». Il suddetto primo criterio di valutazione imporrebbe ai marchi figurativi composti da una serie di elementi che si ripetono criteri più severi di quelli imposti ad altri tipi di marchi per apprezzarne il carattere distintivo.

28

L’EUIPO sostiene, a titolo principale, che la prima parte del primo motivo è irricevibile e, in subordine, che è infondata.

– Giudizio della Corte

29

Per quanto riguarda la ricevibilità della prima parte del primo motivo, si deve ricordare che, conformemente all’articolo 256 TFUE e all’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto. Il Tribunale è competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti rilevanti, nonché a vagliare gli elementi di prova. La valutazione di tali fatti ed elementi di prova non costituisce, quindi, una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte nell’ambito di un’impugnazione, salvo il caso di snaturamento di tali fatti e di tali elementi (sentenza del 2 settembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/UAMI, C‑254/09 P, EU:C:2010:488, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

30

A tale riguardo, è sufficiente constatare che, con la prima parte del suo primo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale, basandosi sul criterio tratto dal possibile utilizzo del segno controverso quale motivo di superficie, per applicare la giurisprudenza relativa ai segni che si confondono con l’apparenza dei prodotti, ha commesso un errore di diritto. Pertanto detta parte, che solleva una questione di diritto, è ricevibile nell’ambito di un’impugnazione.

31

Per quanto riguarda la fondatezza di tale parte, risulta da una giurisprudenza costante della Corte che dire che un marchio ha carattere distintivo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, equivale a dire che tale marchio consente di identificare il prodotto per il quale è chiesta la registrazione come proveniente da un’impresa determinata e dunque di distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese. Tale carattere distintivo deve essere valutato, da un lato, in funzione dei prodotti o dei servizi per i quali viene chiesta la registrazione e, dall’altro, rispetto alla percezione che ne ha il pubblico rilevante (sentenze del 25 ottobre 2007, Develey/UAMI, C‑238/06 P, EU:C:2007:635, punto 79 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 21 gennaio 2010, Audi/UAMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, punti 3334).

32

A tale riguardo, il Tribunale ha rammentato correttamente, al punto 23 della sentenza impugnata, che i criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi tridimensionali costituiti dall’aspetto del prodotto stesso non differiscono da quelli applicabili alle altre categorie di marchi. Inoltre, in sede di applicazione di tali criteri, esso ha precisato che la percezione del consumatore medio non è necessariamente la stessa nel caso di un marchio tridimensionale, costituito dall’aspetto del prodotto stesso, e nel caso di un marchio denominativo o figurativo, consistente in un segno indipendente dall’aspetto dei prodotti che contraddistingue. Non è infatti abitudine del consumatore medio presumere l’origine dei prodotti sulla base della loro forma o della forma della loro confezione in assenza di qualsivoglia elemento grafico o testuale, sicché potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo di un marchio tridimensionale siffatto che quello di un marchio denominativo o figurativo (sentenze del 7 ottobre 2004, Mag Instrument/UAMI, C‑136/02 P, EU:C:2004:592, punto 30, nonché del 22 giugno 2006, Storck/UAMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, punti 2627).

33

Ciò premesso, come ha del pari correttamente rammentato il Tribunale, al punto 24 della sentenza impugnata, solo un marchio il quale si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore interessato e, di conseguenza, possa assolvere la sua funzione essenziale d’indicatore d’origine non è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (sentenze del 12 gennaio 2006, Deutsche SiSi-Werke/UAMI, C‑173/04 P, EU:C:2006:20, punto 31, e del 22 giugno 2006, Storck/UAMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, punto 28).

34

Tale giurisprudenza, elaborata per marchi tridimensionali costituiti dall’aspetto del prodotto stesso, si applica anche quando il marchio richiesto è un marchio figurativo costituito dalla rappresentazione bidimensionale di detto prodotto (sentenza del 22 giugno 2006, Storck/UAMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, punto 29), o quando il marchio richiesto è un segno costituito da un motivo applicato alla superficie di un prodotto (v., in tal senso, ordinanza del 28 giugno 2004, Glaverbel/UAMI, C‑445/02 P, EU:C:2004:393, punti da 22 a 24). Infatti, in questi due casi, il marchio non è costituito neanch’esso da un segno indipendente dall’aspetto dei prodotti che contraddistingue.

35

Detta giurisprudenza è parimenti applicabile quando solo una parte del prodotto designato è rappresentata da un marchio (ordinanza del 13 settembre 2011, Wilfer/UAMI, C‑546/10 P, non pubblicata, EU:C:2011:574, punto 59, e sentenza del 15 maggio 2014, Louis Vuitton Malletier/UAMI, C‑97/12 P, non pubblicata, EU:C:2014:324, punto 54).

36

Ne consegue, come ha correttamente giudicato il Tribunale al punto 28 della sentenza impugnata, che l’elemento determinante per quanto riguarda l’applicabilità della giurisprudenza relativa ai marchi tridimensionali che si confondono con l’apparenza dei prodotti non è la qualifica del segno interessato come «figurativo», «tridimensionale» o altro, ma il fatto che si confonda con l’apparenza del prodotto designato.

37

Tale elemento determinante implica, come ha rilevato in sostanza l’avvocato generale ai paragrafi 52 e 53 delle sue conclusioni, l’esistenza di una somiglianza tra il segno e i prodotti che esso contraddistingue o una parte di questi, che deve essere valutata alla luce della natura di tali prodotti ed essere percepibile dal pubblico di riferimento.

38

Alla luce di tali considerazioni occorre verificare se, come sostiene la ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto considerare, come criterio di riferimento per poter applicare la giurisprudenza relativa ai marchi che si confondono con l’apparenza dei prodotti, i criteri tratti dall’utilizzo più probabile del segno controverso in quanto motivo di superficie.

39

A tale riguardo il Tribunale ha statuito, ai punti 36 e 37 della sentenza impugnata, che il segno controverso è un segno figurativo composto da una serie di elementi che si ripetono regolarmente, che può estendersi all’infinito nelle quattro direzioni e che si presta in particolare a essere utilizzato come motivo di superficie. Al punto 48 di tale sentenza, il Tribunale ha giudicato che i prodotti contrassegnati da tale segno sono, in parte, prodotti che chiaramente presentano spesso motivi di superficie, quali gli articoli del settore della moda in senso ampio, e, in parte, prodotti per i quali è meno evidente che presentino spesso motivi di superficie. Esso ha statuito, ai punti 54 e 55 della suddetta sentenza, che esiste quindi, in via di principio, una probabilità, inerente a tale segno, che questo sia utilizzato in quanto motivo di superficie, che, in tali circostanze, è esclusivamente qualora l’utilizzo di un motivo di superficie sia improbabile alla luce della natura dei prodotti in causa che un simile segno non può essere considerato come motivo di superficie, rispetto a tali prodotti, e che, negli altri casi, si può ritenere che il segno di cui trattasi, costituisca effettivamente un motivo di superficie.

40

Accogliendo il criterio tratto dall’uso possibile, e non improbabile, del segno controverso in quanto motivo di superficie in considerazione della natura dei prodotti interessati, per applicare la giurisprudenza relativa ai marchi tridimensionali che si confondono con l’aspetto dei prodotti, il Tribunale non ha assolutamente errato in diritto.

41

Infatti, da un lato, alla luce delle caratteristiche intrinseche del segno controverso, composto da una serie di elementi che si ripetono regolarmente, e della natura dei prodotti designati, tale segno, in via di principio, è destinato ad essere apposto sulla superficie di tali prodotti, come ha rivelato l’avvocato generale al paragrafo 77 delle sue conclusioni. Esiste una probabilità, inerente ad un segno che è costituito da una sequenza ripetitiva di elementi, di essere utilizzato in quanto motivo di superficie e quindi di confondersi con l’aspetto esteriore dei prodotti interessati.

42

Dall’altro lato, si deve sottolineare che il criterio tratto dall’utilizzo più probabile, accolto nell’ordinanza del 26 aprile 2012, Deichmann/UAMI (C‑307/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:254, punto 55), è irrilevante nel caso di specie, in quanto nella causa che ha dato luogo all’ordinanza citata si dibatteva della registrazione non di un segno composto da una sequenza ripetitiva di elementi, ma di un segno che rappresentava una banda ad angolo orlata da una linea tratteggiata.

43

Inoltre, il rispetto del criterio tratto dall’utilizzo più probabile, come dedotto dalla ricorrente, comporterebbe che i segni che si prestano in modo particolare, a causa delle loro caratteristiche intrinseche, ad essere utilizzati come motivo di superficie dei prodotti che contraddistinguono possano sottrarsi all’applicazione della giurisprudenza relativa ai marchi che si confondono con l’aspetto esteriore dei prodotti mentre sussiste, per quanto riguarda tali segni, una probabilità, inerente a questi ultimi, che essi siano utilizzati come motivi di superficie e, pertanto, che si confondano con detto aspetto dei prodotti.

44

Ciò premesso, la prima parte del primo motivo dev’essere respinta in quanto infondata.

Sulla seconda parte del primo motivo

– Argomenti delle parti

45

Con la seconda parte del suo primo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di determinare le norme e gli usi del settore per i prodotti considerati e di valutare il segno controverso alla luce di tali norme.

46

A tale riguardo, essa rammenta, riferendosi alle sentenze del 7 ottobre 2004, Mag Instrument/UAMI (C‑136/02 P, EU:C:2004:592, punto 31), e del 24 maggio 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/UAMI (C‑98/11 P, EU:C:2012:307, punto 42), la giurisprudenza costante secondo la quale solo un marchio che diverga significativamente dalla norma o dagli usi del settore interessato e sia pertanto in grado di soddisfare la sua funzione essenziale di indicatore d’origine non è privo di carattere distintivo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

47

La ricorrente sostiene che, ai punti da 83 a 96 e da 113 a 123 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esclusivamente esaminato se i prodotti interessati potessero, in via di principio, presentare un motivo di superficie e che, al punto 133 di tale sentenza, esso ha ribadito la constatazione di ordine generale effettuata dalla commissione di ricorso, secondo la quale l’esperienza generale mostrava che i motivi applicati in superficie erano caratterizzati da un’infinità di disegni diversi. Orbene, tale constatazione non sostituirebbe la determinazione delle norme e degli usi del settore interessato per ciascuna categoria di prodotto interessata, tanto più che i prodotti quali «gli apparecchi e strumenti chirurgici», «gli articoli di selleria» o «le calzature», non potrebbero essere ricondotti ad una categoria di prodotti omogenei.

48

L’EUIPO sostiene, a titolo principale, che la seconda parte del primo motivo è irricevibile e, in subordine, che è infondata.

– Giudizio della Corte

49

Si deve rilevare che, con la seconda parte del primo motivo, la ricorrente afferma, in sostanza, che il Tribunale ha erroneamente omesso di dimostrare le norme e gli usi del settore interessato per ogni categoria di prodotti interessata dal segno controverso, per esaminare il carattere distintivo del marchio internazionale oggetto della domanda di tutela. La suddetta parte, con la quale la ricorrente solleva una questione di diritto, è ricevibile nell’ambito di un’impugnazione, conformemente alla giurisprudenza rammentata al punto 29 della presente sentenza.

50

Per quanto riguarda la fondatezza della suddetta parte, si deve constatare che la stessa si basa su una lettura erronea della sentenza impugnata.

51

Infatti, ai punti da 70 a 128 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato, in un primo momento, la questione se la giurisprudenza relativa ai segni che si confondono con l’aspetto esteriore dei prodotti, considerati i prodotti in causa, fosse applicabile nel caso di specie, alla luce dei criteri definiti al punto 55 della suddetta sentenza, vale a dire che soltanto quando l’utilizzo di un motivo di superficie è improbabile, considerata la natura dei prodotti interessati, un segno di questo tipo non può essere considerato come un motivo di superficie. Il Tribunale ha effettuato tale analisi per ogni categoria di prodotti interessata e ha valutato, secondo le norme o gli usi del settore interessato, se fosse improbabile o meno che tali prodotti presentassero un motivo di superficie

52

In un secondo momento, ai punti da 129 a 147 della sentenza impugnata, il Tribunale ha valutato, per quanto riguarda i prodotti rispetto ai quali la commissione di ricorso aveva correttamente applicato la giurisprudenza relativa ai marchi tridimensionali, se tale commissione avesse, del pari correttamente, considerato che tale segno non divergeva significativamente dalle norme o dagli usi dei settori interessati e che, pertanto, non presentava un carattere distintivo.

53

Il Tribunale ha constatato, a tale riguardo, ai punti 131 e 132 della sentenza impugnata, che il segno controverso è un motivo semplice, costituito da una mera combinazione di linee ondulate, che si intersecano ripetutamente e ha respinto l’argomento della ricorrente, vertente sul fatto che le forme che costituiscono tale segno sono inusuali già considerate isolatamente. Al punto 133 della sentenza impugnata, il Tribunale ha aggiunto, analogamente a quanto rilevato dalla commissione di ricorso, che l’esperienza generale dimostra che i motivi applicati in superficie sono caratterizzati da un’infinità di disegni diversi e che gli elementi dei motivi applicati in superficie sono spesso forme geometriche semplici, come punti, cerchi, rettangoli o linee, e che queste ultime possono essere dritte o salire e scendere a zig-zag o formando onde.

54

Dopo aver rammentato al punto 136 della sentenza impugnata che, conformemente alla giurisprudenza di riferimento, spetta alla ricorrente che si avvalga del carattere distintivo di un marchio richiesto, in contrasto con il giudizio dell’EUIPO, fornire indicazioni concrete e comprovate che dimostrino che tale marchio sia munito di carattere distintivo intrinseco, ovvero di un carattere distintivo acquisito per effetto dell’uso, il Tribunale ha esaminato, ai punti da 137 a 147 di tale sentenza, gli argomenti e gli elementi di prova dedotti dalla ricorrente.

55

Al punto 138 della sentenza impugnata, il Tribunale ha giudicato, nell’ambito dell’esame dell’argomento della ricorrente secondo il quale la commissione di ricorso non avrebbe dovuto limitarsi ad affermazioni generiche relative all’insieme dei prodotti o dei servizi, che la constatazione effettuata dalla commissione di ricorso, secondo la quale i motivi applicati in superficie sono caratterizzati dalla presenza di un’infinità di disegni differenti, non si limitava ad un determinato settore. Al punto 144 di tale sentenza, il Tribunale ha statuito che le immagini di calzature fornite dalla ricorrente non erano di natura tale da dimostrare l’esistenza di una significativa divergenza tra il segno controverso e le norme e gli usi del settore delle scarpe. Al punto 145 di tale sentenza, esso ha stimato che le poche immagini di solette di calzature fornite dalla ricorrente non erano, in ogni caso, idonee a dimostrare l’esistenza di una significativa divergenza tra il segno controverso e le norme e gli usi del settore interessato, dal momento che la totalità delle immagini mostravano la parte superiore delle solette. Per gli altri prodotti di cui trattasi, il Tribunale ha giudicato che la ricorrente non aveva fornito immagini dirette a dimostrare le norme e gli usi dei settori interessati. Pertanto, il Tribunale ha statuito, al punto 147 della sentenza impugnata, che le affermazioni della ricorrente non erano in grado di dimostrare l’esistenza di una significativa divergenza tra il segno controverso e le norme e gli usi dei settori interessati.

56

Ciò premesso, non si può contestare al Tribunale di non aver determinato le norme e gli usi dei settori interessati quando ha valutato il carattere distintivo del segno controverso.

57

Ne consegue che la seconda parte del primo motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto infondata.

Sulla terza parte del primo motivo

– Argomenti delle parti

58

Con la terza parte del suo primo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver applicato criteri più rigidi di quelli previsti all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, quando ha statuito, ai punti 130, 131 e 133 della sentenza impugnata, che l’impressione complessiva prodotta dal marchio internazionale in causa restava banale e che i motivi di superficie erano spesso forme geometriche semplici come punti, cerchi, rettangoli o linee.

59

A tale riguardo, la ricorrente fa riferimento alla sentenza del 16 settembre 2004, SAT.1/UAMI (C‑329/02 P, EU:C:2004:532, punto 41), da cui emergerebbe che la registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea è subordinata non alla constatazione di un certo livello di creatività o d’immaginazione da parte del titolare del marchio, ma esclusivamente alla capacità di tale segno di distinguere i prodotti o servizi interessati da quelli delle altre imprese. Orbene, le linee intrecciate che si intersecano formando un angolo di 90°, che costituiscono il segno controverso, evocherebbero un’impressione d’insieme precisa e caratteristica di un «motivo ad ossicino», di modo che l’impressione d’insieme prodotta da tale segno consentirebbe di indicarne l’origine.

60

L’EUIPO fa valere, a titolo principale, che la terza parte del primo motivo è irricevibile e, in subordine, che è infondata.

– Giudizio della Corte

61

Occorre constatare che, se con la terza parte del suo primo motivo la ricorrente, in sostanza, deduce un’erronea applicazione, da parte del Tribunale, dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, la stessa contesta, in realtà, le valutazioni in fatto che esso ha compiuto ai punti 130, 131 e 133 della sentenza impugnata, secondo le quali, in sostanza, l’impressione d’insieme prodotta dal segno controverso era banale. Ne consegue che, con il suo argomento, la ricorrente tenta di ottenere dalla Corte una nuova valutazione di tale segno.

62

Orbene, dal momento che la ricorrente non ha allegato lo snaturamento dei fatti a tale riguardo, si deve ritenere che la terza parte del primo motivo è irricevibile, conformemente alla giurisprudenza rammentata al punto 29 della presente sentenza.

63

Dalle precedenti considerazioni risulta che il primo motivo di ricorso dev’essere respinto in quanto in parte infondato e in parte irricevibile.

Sul secondo motivo

Sulla prima parte del secondo motivo

– Argomenti delle parti

64

Con la prima parte del suo secondo motivo, la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata contiene una motivazione contraddittoria nel punto 77 della sentenza impugnata, da un lato, e nei punti 76 e 78 della stessa, dall’altro.

65

Infatti, il Tribunale dichiarerebbe, al suddetto punto 77, che l’esame del carattere distintivo intrinseco di un segno deve basarsi sulle sue caratteristiche, indipendentemente da ogni utilizzo concreto che ne sia stato fatto. Tuttavia, ai suddetti punti 76 e 78 il Tribunale si riferirebbe ad una dichiarazione fatta dalla ricorrente in udienza, relativa all’utilizzo del segno controverso nel passato.

66

L’EUIPO fa valere che la prima parte di tale secondo motivo dev’essere respinta in quanto infondata.

– Giudizio della Corte

67

Occorre constatare che la prima parte del secondo motivo di impugnazione poggia su una interpretazione erronea della sentenza impugnata.

68

Si deve rilevare, infatti, che la motivazione presente ai punti da 76 a 78 della sentenza impugnata è diretta a rispondere all’argomento della ricorrente, ripreso al punto 74 di tale sentenza, secondo il quale la decisione controversa conteneva una contraddizione, poiché uno stesso marchio non potrebbe al contempo essere un motivo di superficie bidimensionale e un rivestimento a tre dimensioni.

69

A tale riguardo, dopo aver giudicato, al punto 75 della sentenza impugnata, che nulla osta a che siano presi in considerazione, da un lato, un utilizzo bidimensionale e, dall’altro lato, un utilizzo tridimensionale di un segno, il Tribunale ha rilevato, al punto 76 della medesima sentenza, che, in udienza, la ricorrente aveva ammesso che il segno in questione era stato utilizzato, da oltre 40 anni, sulle suole delle calzature e che un utilizzo siffatto corrispondeva a un utilizzo di tale segno quale motivo di superficie in rilievo. Al punto 77 della suddetta sentenza, esso ha aggiunto che, certamente, la valutazione del carattere distintivo intrinseco di un segno deve basarsi sulle sue caratteristiche indipendentemente da qualunque utilizzo concreto che ne sia stato fatto. Esso ha giudicato, tuttavia, al punto 78 della medesima sentenza, che l’argomento della ricorrente non era coerente quando affermava, da un lato, che il marchio internazionale costituiva un marchio figurativo «consueto» bidimensionale e non un motivo di superficie e, dall’altro, che un utilizzo sulle suole di calzature, ossia quale motivo di superficie in rilievo, costituiva un utilizzo di detto marchio.

70

Emerge pertanto dai punti da 76 a 78 della sentenza impugnata che il Tribunale si è limitato a sottolineare l’incoerenza dell’argomentazione della ricorrente. Alla luce di ciò, non si può ritenere che la motivazione della sentenza impugnata, contenuta in tali punti, sia viziata da contraddizione.

71

Pertanto, la prima parte del secondo motivo di impugnazione dev’essere respinta in quanto infondata.

Sulla seconda parte del secondo motivo

– Argomenti delle parti

72

Con la seconda parte del suo secondo motivo, la ricorrente sostiene che il punto 75 della sentenza impugnata è viziato da una contraddizione circa la questione se il carattere distintivo di un marchio possa essere valutato sulla base di un utilizzo bidimensionale e tridimensionale dello stesso. Infatti, il Tribunale si riferirebbe, al suddetto punto, ad una delle sue precedenti sentenze, nella quale ha tenuto conto dei due tipi di utilizzo del marchio in questione. Orbene, dal momento che la valutazione del carattere distintivo deve essere effettuata caso per caso, il riferimento ad una sentenza anteriore del Tribunale non sarebbe sufficiente a dimostrare che il carattere distintivo di un marchio possa essere valutato alla luce del suo utilizzo bidimensionale e tridimensionale.

73

L’EUIPO sostiene che la seconda parte del secondo motivo di impugnazione è infondata.

– Giudizio della Corte

74

Al punto 75 della sentenza impugnata, il Tribunale ha risposto all’argomento della ricorrente secondo il quale la decisione controversa era viziata da una contraddizione, dal momento che uno stesso marchio non potrebbe essere oggetto, nel contempo, di un utilizzo bidimensionale e tridimensionale e ha considerato che nulla ostava a che fossero presi in considerazione i due utilizzi di tale marchio. Esso ha fatto riferimento, a tale riguardo, alla sentenza del 10 settembre 2015EE/UAMI (Rappresentazione di punti bianchi su sfondo avorio) (T‑144/14, non pubblicata, EU:T:2015:615), nella quale ha considerato tali due utilizzi relativamente ad un segno figurativo che rappresentava punti bianchi su sfondo avorio. In quel caso di specie, esso ha concluso che la decisione controversa non fosse contraddittoria su tale questione.

75

Sebbene sia vero, come ha evidenziato la ricorrente, che la valutazione del carattere distintivo di un segno deve essere effettuata caso per caso, nondimeno il Tribunale può, nell’ambito della motivazione della sua valutazione del carattere distintivo, far riferimento a casi simili, senza per questo contraddirsi a tale riguardo.

76

Ne consegue che la seconda parte del secondo motivo di impugnazione dev’essere respinta in quanto infondata e che, pertanto, il secondo motivo deve parimenti essere respinto.

Sul terzo motivo

Argomenti delle parti

77

Con il suo terzo motivo, la ricorrente sostiene che, ai punti da 134 a 139 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe snaturato i fatti, dal momento che i fatti che ha considerato come «notori» non lo sarebbero manifestamente per quanto riguarda l’utilizzo dei motivi di superficie per i prodotti controversi di cui alle classi 10, 18 e 25, ai sensi dell’accordo di Nizza. La ricorrente sottolinea parimenti, a tale riguardo, che il semplice fatto che una parte dei prodotti in causa possa presentare motivi di superficie non sia sufficiente affinché sia considerato come notorio il fatto che gli stessi presentano effettivamente motivi di superficie, e che il marchio internazionale in causa non si distingueva in modo significativo dai motivi di superficie abitualmente utilizzati nel settore dei prodotti interessati.

78

Pertanto, non potrebbe essere considerato come notorio il fatto che gli strumenti medici, chirurgici, dentari e veterinari, il cuoio e sue imitazioni, i bastoni da passeggio, le calzature ortopediche, le solette, inserti plantari e per scarpe, i componenti e inserti di scarpe, in particolare gli inserti, i cunei, i cuscini, le imbracature, i sacchi-custodia per abiti (da viaggio), le cartelle per documenti e i bauli presentino abitualmente motivi di superficie.

79

L’EUIPO fa valere che il terzo motivo di impugnazione è irricevibile.

Giudizio della Corte

80

Occorre rammentare che, tenuto conto della natura eccezionale di un motivo relativo allo snaturamento dei fatti, l’articolo 256 TFUE, l’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e l’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte impongono, in particolare, al ricorrente di indicare in modo preciso gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale e di dimostrare gli errori di analisi che, nella sua valutazione, avrebbero condotto lo stesso a tale snaturamento. Un siffatto snaturamento deve apparire manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove (sentenze del 17 marzo 2016, Naazneen Investments/UAMI, C‑252/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:178, punto 69 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 6 giugno 2018, Apcoa Parking Holdings/EUIPO, C‑32/17 P, non pubblicata, EU:C:2018:396, punti 4748).

81

Nel caso di specie, si deve constatare che la ricorrente si limita ad allegare che i fatti considerati dal Tribunale come «notori» non lo sarebbero manifestamente per quanto riguarda l’utilizzo dei motivi di superficie per i prodotti controversi di cui alle classi 10, 18 e 25, ai sensi dell’accordo di Nizza, senza produrre, a sostegno di tale allegazione, il benché minimo elemento di prova tale da dimostrare che il Tribunale avrebbe snaturato i fatti a tale riguardo.

82

Ne consegue che il terzo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto irricevibile.

83

Risulta dall’insieme delle considerazioni che precedono che l’impugnazione deve essere integralmente respinta.

Sulle spese

84

A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza del successivo articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’EUIPO ne ha fatto domanda, la Birkenstock Sales, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’impugnazione è respinta.

 

2)

La Birkenstock Sales GmbH è condannata alle spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.