Causa C‑1/17
Petronas Lubricants Italy SpA
contro
Livio Guida
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d’appello di Torino)
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza in materia di contratti individuali di lavoro – Articolo 20, paragrafo 2 – Datore di lavoro convenuto dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato – Domanda riconvenzionale del datore di lavoro – Determinazione del foro competente»
Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 giugno 2018
Cooperazione giudiziaria in materia civile–Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale–Regolamento n. 44/2001–Competenza in materia di contratti individuali di lavoro–Diritto di proporre una domanda riconvenzionale–Domanda riconvenzionale fondata su un credito acquisito dal datore di lavoro successivamente alla proposizione della domanda principale–Inclusione
(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 20, § 2)
Cooperazione giudiziaria in materia civile–Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale–Regolamento n. 44/2001–Competenza in materia di contratti individuali di lavoro–Diritto di proporre una domanda riconvenzionale–Presupposto–Origine comune, contrattuale o di fatto, della domanda riconvenzionale e della domanda principale
(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 20, § 2)
L’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, esso conferisce al datore di lavoro il diritto di presentare, dinanzi al giudice regolarmente investito della domanda principale presentata da un lavoratore, una domanda riconvenzionale fondata su un contratto di cessione di credito, concluso tra il datore di lavoro e il titolare originario del credito, in data successiva alla proposizione di tale domanda principale.
Per quanto concerne le domande riconvenzionali, la norma prevista all’articolo 6, punto 3, del regolamento n. 44/2001 è stata inserita nell’articolo 20, paragrafo 2, di detto regolamento (sentenza del 22 maggio 2008, Glaxosmithkline e Laboratoires Glaxosmithkline, C‑462/06, EU:C:2008:299, punto 22). Ciò premesso, si evince dalla formulazione stessa dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 che il ricorso, da parte del lavoratore, alle norme di competenza più favorevoli ai suoi interessi non deve pregiudicare il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice investito della domanda principale. Ne consegue che, nei limiti in cui la scelta da parte del lavoratore del foro competente ad esaminare la sua domanda è rispettata, l’obiettivo di privilegiare tale lavoratore è raggiunto e non è necessario limitare la possibilità di esaminare tale richiesta congiuntamente a una domanda riconvenzionale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001.
Infine, dato che il giudice investito della domanda principale proposta dal lavoratore non è noto a priori al datore di lavoro, non può essere rilevante il fatto che quest’ultimo abbia acquisito i crediti sui quali si fonda la domanda riconvenzionale solo successivamente all’adizione di tale giudice.
(v. punti 26‑28, 33, 34 e dispositivo)
V. il testo della decisione.
(v. punti 29, 30)