CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

presentate il 6 settembre 2018 ( 1 )

Causa C‑502/17

C&D Foods Acquisition ApS

contro

Skatteministeriet

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret, (Corte regionale dell’Ovest, Danimarca)]

«Procedimento pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Holding – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Spese per la fruizione di prestazioni nell’ambito della prevista vendita di quote di una controllata»

I. Introduzione

1.

La Corte ha già esaminato in diversi procedimenti il diritto di una holding a far valere la detrazione dell’imposta assolta a monte nell’ambito dell’acquisto di quote societarie ( 2 ). Il caso in oggetto riguarda la fattispecie, speculare ma finora non presa così spesso in considerazione, della vendita di azioni da parte di una holding ( 3 ).

2.

Il presente procedimento offrirà dunque alla Corte l’occasione di specificare la propria giurisprudenza relativa al diritto a detrazione delle holding. Si tratterà anche, in particolare, di precisare le condizioni alle quali deve essere ritenuto sussistente un nesso diretto e immediato con una determinata operazione a valle, per poter procedere alla detrazione.

II. Contesto normativo

3.

Il contesto di diritto dell’Unione in cui si colloca il caso di specie è rappresentato dalle disposizioni della direttiva 2006/112/CE (in prosieguo: la «direttiva IVA») ( 4 ).

4.

L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA, così recita:

«Si considera “soggetto passivo” chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.

Si considera “attività economica” ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità (…)».

5.

L’articolo 135 della direttiva IVA prevede, inter alia, quanto segue:

«1.   Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti: (…)

f)

le operazioni, compresa la negoziazione ma eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni e altri titoli, ad esclusione dei titoli rappresentativi di merci e dei diritti o titoli di cui all’articolo 15, paragrafo 2».

6.

Ai sensi dell’articolo 167 della direttiva IVA, il diritto a detrazione sorge quando l’imposta detraibile diventa esigibile. L’articolo 168 di tale direttiva prevede quanto segue:

«Nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto, nello Stato membro in cui effettua tali operazioni, di detrarre dall’importo dell’imposta di cui è debitore gli importi seguenti:

a)

l’IVA dovuta o assolta in tale Stato membro per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno resi da un altro soggetto passivo; (…)».

7.

Quanto al diritto nazionale, occorre rinviare alla Lovbekendtgørelse nr. 966 del 14 ottobre 2005 (legge in materia di IVA), applicabile all’epoca della controversia.

III. Fatti e procedimento principale

8.

La società danese C&D Foods fa parte del gruppo internazionale Arovit. Nel periodo controverso nel procedimento principale, la C&D Foods deteneva il 100% delle quote della Arovit Holding, la quale a sua volta deteneva la totalità delle quote della Arovit Petfood. Fanno parte del gruppo altre 13 società stabilite in diversi paesi europei, di proprietà della Arovit Petfood.

9.

A partire dal 2007, la C&D Foods, sulla base di un contratto di gestione, forniva alla sua controllata indiretta, la Arovit Petfood, diversi servizi di gestione e informatici soggetti ad IVA, come ad esempio la contabilità, il controllo e il bilancio. Essa riceveva a titolo di retribuzione dalla Arovit Petfood un importo corrispondente alle spese di remunerazione del personale sostenute, maggiorate di un «mark up» del 10% e dell’IVA danese, pari al 25%. Per quanto riguarda le altre società del gruppo, il ruolo della C&D Foods si limitava a detenere le azioni di tali società.

10.

Nel 2009, la Kaupthing Bank, un istituto finanziario islandese, acquisiva la proprietà del gruppo Arovit, il quale si era venuto a trovare in difficoltà economiche. La Kaupthing Bank faceva esaminare da diverse società di revisione e dallo studio legale Holst Advokater le possibilità di ristrutturazione del gruppo Arovit. A tal fine, essa concludeva contratti di consulenza con i revisori di cui trattasi, i cui onorari, maggiorati dell’IVA, venivano saldati dalla C&D Foods.

11.

Nell’ambito di tale verifica, l’Holst Advokater predisponeva anche perlomeno una bozza di contratto per la C&D Foods, avente ad oggetto la vendita di quote detenute dalla C&D Foods nella Arovit Holding e nella Arovit Petfood ad un acquirente non menzionato. Per tale servizio di consulenza, l’Holst Advokater fatturava alla C&D Foods il corrispondente onorario maggiorato dell’IVA. Gli sforzi per concludere una vendita venivano tuttavia abbandonati nell’autunno del 2009, in quanto era risultato impossibile trovare un acquirente.

12.

La C&D Foods faceva valere la detrazione in relazione all’IVA versata all’Holst Advokater e alle società di revisione in occasione del pagamento degli onorari. Sia lo SKAT (amministrazione doganale e tributaria danese) sia, a seguito di corrispondente reclamo, lo Landsskatteret (commissione tributaria danese di ultimo grado), hanno tuttavia negato alla C&D Foods la detrazione. A motivazione di tali decisioni, essi hanno affermato che i servizi di consulenza non sarebbero stati prestati alla C&D Foods ovvero che le spese non avrebbero presentato il nesso richiesto con le operazioni a valle della C&D Foods assoggettate a IVA.

13.

La C&D Foods ha proposto ricorso avverso siffatte decisioni, il quale, a causa della sua importanza di principio, è pendente in primo grado dinanzi al Vestre Landsret (Corte regionale dell’Ovest, Danimarca). Con decisione del 15 agosto 2017, pervenuta alla Corte il 18 agosto 2017, il Vestre Landsret (Corte regionale dell’Ovest) ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali ai sensi dell’articolo 267 TFUE:

1)

Se l’articolo 168 della direttiva 2006/112 debba essere interpretato nel senso che una società holding, in circostanze come quelle del caso di specie, ha diritto alla detrazione integrale dell’IVA assolta a monte per servizi connessi a indagini di due diligence ai fini di una vendita, prevista ma non portata a termine, di azioni di una società controllata alla quale la società holding presta servizi di gestione e informatici assoggettati ad IVA.

2)

Se ai fini della risposta alla questione precedente rilevi il fatto che il prezzo per i servizi di gestione e informatici soggetti a IVA, che la società holding presta ai fini della sua attività economica, sia costituito da un importo fisso corrispondente alla spesa di tale società a titolo di retribuzioni del personale, aumentato di una maggiorazione del 10%.

3)

A prescindere dalla risposta alle questioni che precedono, se si configuri un diritto alla detrazione se le spese di consulenza di cui trattasi nel procedimento principale sono considerate come costi generali, e, in tal caso, a quali condizioni.

14.

Nella fase scritta del procedimento dinanzi alla Corte hanno presentato osservazioni la Danimarca e la Commissione.

IV. Analisi

15.

Con le sue tre questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se ad una holding che esercita un’attività economica spetti un diritto a detrazione per le spese effettuate nell’ambito della prevista vendita di quote. L’attività economica della holding al riguardo consiste proprio nella prestazione di servizi di gestione a favore della controllata indiretta ( 5 ), le cui quote devono essere vendute congiuntamente alle quote della controllata diretta.

A.   Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali

16.

Il diritto a detrazione sussiste, ai sensi dell’articolo 168 della direttiva IVA, nella misura in cui un soggetto passivo impieghi beni o servizi ai fini di sue operazioni soggette ad imposta. Ciò presuppone che il soggetto passivo sia il destinatario dei beni o servizi di cui trattasi ( 6 ). Un diritto a detrazione della C&D Foods viene pertanto in considerazione unicamente per l’IVA pagata in relazione a servizi di consulenza, dei quali essa stessa era destinataria. Un diritto a detrazione della C&D Foods per i servizi gravati da IVA, la cui destinataria era la Kaupthing Bank, è per contro escluso a priori.

17.

Sebbene il giudice del rinvio rilevi che la sua domanda di pronuncia pregiudiziale non riguarda l’individuazione del soggetto effettivamente tenuto a sostenere le spese di consulenza gravate da IVA, occorre controbattere che la Corte non è competente a rispondere a questioni pregiudiziali ipotetiche ( 7 ). Le seguenti considerazioni si riferiscono pertanto unicamente alla detrazione dell’IVA pagata all’Holst Advokater, in quanto soltanto in relazione a tale fattispecie risulta chiaramente dalla decisione di rinvio che la C&D Foods era la destinataria dei servizi di consulenza.

B.   Risposta alle questioni pregiudiziali

18.

La prima questione pregiudiziale si riferisce in generale al diritto della C&D Foods di far valere la detrazione per i servizi di consulenza gravati da IVA della Holst Advokater, fruiti nell’ambito della prevista vendita delle quote della Arovit Petfood.

19.

La seconda e la terza questione riguardano in particolare il «nesso diretto e immediato» delle spese controverse con le operazioni a valle concrete ovvero previste, ossia con le operazioni risultanti dall’accordo di gestione con la Arovit Petfood ovvero dalla prevista vendita delle azioni.

20.

Poiché il nesso con l’attività economica costituisce un presupposto del diritto a detrazione di cui alla prima questione, le tre questioni pregiudiziali devono essere risolte congiuntamente.

21.

I dubbi del giudice del rinvio per quanto attiene al diritto a detrazione della C&D Foods si fondano, in sostanza, su due aspetti.

22.

Da un lato, si pone la questione se la prevista vendita delle azioni possa essere in generale considerata un’attività economica e rientri pertanto nell’ambito di applicazione dell’IVA (al riguardo sub 1.). In una fase successiva, si chiede se, ed eventualmente in quali circostanze, possa concludersi nel senso dell’esistenza del nesso diretto e immediato fra le operazioni a monte e un’attività imponibile. Infatti, nel caso in cui le operazioni a monte siano connesse in modo diretto ed immediato con un’operazione esente, non sussiste neanche un diritto a detrazione (al riguardo sub 2.).

23.

In subordine, verificherò, da ultimo, in quali circostanze dovrebbe essere ritenuto esistente un nesso con l’attività economica complessiva della C&D Foods (al riguardo sub 3.).

1. La vendita delle quote della Arovit Petfood quale attività economica

24.

È vero che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, il mero acquisto e la mera detenzione di partecipazioni societarie non costituiscono attività economiche ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA ( 8 ). Ciò non vale, tuttavia, qualora l’acquisto ovvero la detenzione di partecipazioni societarie avvenga per realizzare un’ingerenza diretta o indiretta nella gestione della società ( 9 ). Sono considerate ingerenze tipiche nella gestione di una società, secondo la giurisprudenza, la prestazione di servizi amministrativi, finanziari o commerciali (cosiddetti servizi di gestione) ( 10 ).

25.

La prestazioni di servizi di gestione deve essere considerata un’attività economica ai sensi della direttiva IVA anche in una fattispecie come quella oggetto del procedimento a quo, in cui è altresì intervenuta una cosiddetta holding intermedia. Determinante ai fini della qualificazione come attività economica, infatti, è la realizzazione di operazioni imponibili da parte della C&D Foods. Ciò emerge chiaramente dalla più recente sentenza della Corte nella causa Marle Participations ( 11 ).

26.

I principi illustrati devono essere estesi, secondo la giurisprudenza della Corte, anche alle operazioni di cessione delle partecipazioni che pongono nuovamente fine alle ingerenze imponibili nella gestione della controllata ( 12 ).

27.

È vero che neanche la vendita di partecipazioni societarie costituisce, di per sé, un’attività economica. Tuttavia, secondo la giurisprudenza, la cessazione e l’avvio di un’attività economica devono essere trattate in maniera identica, in ossequio al principio di neutralità fiscale ( 13 ). Così come l’acquisto di quote può costituire, a determinate condizioni, un atto preparatorio ad un’attività economica, la quale ricade nell’ambito di applicazione dell’IVA, ciò deve valere anche per la vendita di quote, con la quale si pone fine ad un’attività economica. In caso contrario si procederebbe ad un’arbitraria distinzione tra i due scenari ( 14 ). Tale riflessione è stata messa in evidenza anche dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte.

28.

Specificamente con riferimento alla vendita di partecipazioni societarie, la Corte, nella causa SKF, ha concluso nel senso dell’esistenza di un’attività economica di una holding, la quale, attraverso la cessione della totalità delle azioni detenute in una controllata, aveva posto fine alla sua partecipazione nella medesima ( 15 ). In tal modo cessava anche l’attività economica consistita in precedenza nella prestazione di servizi di gestione a favore di tale controllata ( 16 ).

29.

Una situazione simile si trova anche alla base del procedimento principale: tramite la vendita delle quote della Arovit Holding nonché delle quote della Arovit Petfood, la C&D Foods mirava segnatamente a porre fine alla sua attività economica, consistente nella prestazione di servizi di gestione imponibili alla Arovit Petfood.

30.

Tale conclusione non viene messa in discussione neanche dal fatto che il ricavato della vendita delle azioni doveva essere utilizzato per saldare taluni debiti nei confronti della nuova proprietaria del gruppo, la Kaupthing Bank, mentre nella causa SKF doveva avere luogo una ristrutturazione del gruppo. Diversamente che nella causa SKF, nel procedimento principale non erano pertanto più previste operazioni future imponibili. Ciò è tuttavia irrilevante per i tre seguenti motivi.

31.

In primo luogo, la Corte ha chiarito che il diritto a detrazione sussiste persino qualora il soggetto passivo, dopo l’utilizzazione dei servizi controversi, non effettui più operazioni, in quanto pone fine definitivamente alla propria attività economica ( 17 ). Lo stesso deve dunque valere qualora il soggetto passivo impieghi il corrispettivo per le sue operazioni, le quali portano alla cessazione della sua attività economica, per saldare taluni debiti.

32.

In secondo luogo, la nozione di attività economica – così come altre nozioni che definiscono le operazioni imponibili ai sensi della direttiva IVA – deve essere determinata in maniera oggettiva ( 18 ), cosicché l’obiettivo finale perseguito da un soggetto passivo con una spesa è irrilevante ( 19 ). La motivazione economica del soggetto passivo per il compimento di un atto non può pertanto essere determinante.

33.

In terzo luogo, neanche dalla sentenza nella causa BLP Group è possibile desumere che, nel caso di operazioni che vengono impiegate per il rimborso di un debito, un diritto a detrazione debba essere in generale escluso.

34.

In quest’ultimo caso, una holding aveva venduto azioni di una controllata, nei cui confronti essa non effettuava operazioni imponibili. La BLP Group sosteneva che sarebbe sussistito un nesso con le sue altre attività imponibili per il fatto che essa avrebbe impiegato il ricavato della vendita delle azioni per rimborsare dei debiti, rafforzando in tal modo indirettamente la sua restante attività economica. La Corte non ha tuttavia accolto tale argomento. In sostanza, essa ha pertanto negato la detrazione non per il fatto che il ricavato era stato impiegato per rimborsare dei debiti, bensì in quanto non sussisteva un nesso diretto e immediato con un’attività imponibile ( 20 ).

35.

Dalle considerazioni che precedono risulta che la prevista vendita delle quote in circostanze come quelle che caratterizzano il procedimento principale – segnatamente allo scopo di porre fine ad un’attività imponibile – deve essere considerata un’attività economica e rientra pertanto nell’ambito di applicazione dell’IVA.

2. Questione dell’esistenza di un nesso diretto e immediato con un’attività imponibile

36.

La detrazione può tuttavia essere fatta valere soltanto per spese che abbiano un nesso diretto e immediato ( 21 ) con un’operazione a valle imponibile. Secondo la giurisprudenza della Corte, siffatte spese sono connesse in maniera diretta ed immediata a determinate operazioni a valle, facenti parte degli elementi costitutivi del prezzo di siffatte operazioni ( 22 ). Inoltre, la detrazione può essere fatta valere per le spese generali di un’impresa, le quali sono elementi costitutivi del prezzo di tutti i prodotti di un’impresa ( 23 ).

37.

Per contro, un diritto a detrazione non sussiste, di norma ( 24 ), in presenza di un nesso diretto e immediato con un’attività esente ( 25 ).

38.

Orbene, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera f), della direttiva IVA, gli Stati membri devono tuttavia esentare dall’IVA le «operazioni (…) relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni e altri titoli». Tale disposizione è stata attuata nell’ordinamento giuridico nazionale dall’articolo 13, paragrafo 1, punto 11, della legge danese in materia di IVA.

39.

Secondo la giurisprudenza della Corte, rientrano nella summenzionata disposizione di diritto dell’Unione le operazioni che possono creare, modificare o estinguere i diritti e gli obblighi delle parti relativi a titoli, ma che esulano dall’ambito del mero (specifico) acquisto e della vendita di titoli, i quali non costituiscono affatto un’attività economica ( 26 ). Come esposto supra, ciò vale per la vendita delle quote della Arovit Petfood prevista nel procedimento principale ( 27 ).

40.

Di conseguenza, l’operazione prevista sarebbe stata esente da IVA ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera f), della direttiva IVA.

41.

Occorre pertanto verificare se i servizi di consulenza controversi abbiano un nesso diretto e immediato con l’operazione esente prevista.

42.

Non sempre una concreta operazione a valle può essere distinta dalle restanti operazioni che rappresentano l’attività economica complessiva del soggetto passivo. Tuttavia, se ciò fosse possibile, deve anzitutto essere esaminato il nesso diretto e immediato con questa determinata operazione ( 28 ). Solo dopo occorre verificare se le spese interessate, quali elementi costitutivi del prezzo di tutte le prestazioni, siano connesse in modo diretto e immediato con l’attività economica complessiva (cosiddetti costi generali).

43.

Nel caso della cessione di azioni, secondo la Corte, ai fini della dimostrazione del nesso diretto ed immediato di una prestazione a monte con tale transazione, è importante sapere se le spese sostenute siano idonee ad essere incorporate nel prezzo delle azioni o delle quote ( 29 ).

44.

Ciò premesso, il giudice del rinvio sembra ritenere che non possa essere instaurato un nesso diretto e immediato con la prevista vendita delle azioni, in quanto i costi di consulenza non avrebbero potuto incidere sul prezzo delle azioni. Per questo motivo, con la seconda e con la terza questione, esso chiede direttamente in quali circostanze le spese per i servizi di consulenza possano essere fatte valere come costi generali.

45.

Occorre tuttavia ricordare che la formulazione della Corte, secondo la quale le spese sostenute devono essere idonee ad essere incorporate nel prezzo delle azioni o delle quote, non significa che sia necessario un effettivo aumento dei prezzi, ad esempio tramite l’aggiunta di una determinata somma al prezzo di vendita.

46.

Ciò risulta in modo particolarmente evidente dall’esempio delle società per azioni quotate in borsa: in tal caso, infatti, il prezzo delle azioni viene di norma stabilito sulla scorta dell’attuale corso delle azioni, e non da una trattativa fra venditore e acquirente. Pertanto, la formulazione della Corte deve essere intesa nel senso che le spese devono influire direttamente, diminuendolo, sul profitto risultante da una concreta transazione avente ad oggetto quote o azioni, e non solo sul profitto totale dell’impresa. Le operazioni a monte devono cioè essere connesse in maniera a tal punto stretta con la vendita delle quote, da apparire direttamente, sotto il profilo economico, come un elemento costitutivo del prezzo dell’operazione prevista.

47.

Inoltre – diversamente da quanto ritenuto dalla C&D Foods – la presunzione di un nesso con la vendita di quote esente non è già esclusa per il solo fatto che la vendita non ha alla fine avuto luogo. Considerato che gli atti preparatori sono riconosciuti quale attività economica, ai fini della detrazione in siffatti casi rileva anche il nesso con le operazioni a valle previste ( 30 ).

48.

Un siffatto nesso – come sottolineato anche dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte – fra il servizio di consulenza dell’Holst Advokater e la prevista vendita delle azioni della Arovit Petfood sembra senz’altro sussistere. La consulenza, infatti, verteva appunto sulla bozza di un contratto avente ad oggetto la vendita delle quote. Le spese per tale consulenza sembrano pertanto essere connesse in maniera assai diretta con l’operazione esente prevista.

49.

Al ricorso a tale criterio non osta neanche la sentenza nella causa Iberdrola, la quale, con riferimento alla natura diretta del nesso, si è basata su un criterio molto ampio. In tale fattispecie, la Corte non ha tuttavia statuito sull’imputazione ad una determinata operazione a valle: la sua decisione riguardava unicamente il nesso con il complesso dell’attività economica del soggetto passivo ( 31 ).

50.

Sulla scorta di tali considerazioni, spetta al giudice del rinvio accertare ( 32 ) se i servizi di consulenza di cui trattasi presentassero un nesso diretto e immediato con la vendita delle quote della Arovit Petfood, esente ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera f), della direttiva IVA. In tal caso, alla C&D Foods non spetterebbe un diritto a detrazione.

3. Nesso con il complesso dell’attività economica

51.

Solo per il caso – come sottolineato anche dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte – in cui il giudice del rinvio non possa accertare un nesso diretto e immediato con le operazioni esenti risultanti dalla prevista vendita di azioni, sarà necessario esaminare il nesso con il complesso dell’attività economica ( 33 ).

52.

Al riguardo valgono, in sostanza, gli stessi principi. Infatti, nei limiti in cui la Corte richiede, anche in relazione alla detraibilità dei costi generali, che il costo delle prestazioni a monte sia incorporato rispettivamente nel prezzo dei beni o dei servizi forniti dal soggetto passivo ( 34 ), non viene prescritto il requisito di una maggiorazione contabile sui prezzi. Piuttosto, viene in tal modo descritto il necessario collegamento economico fra prestazioni a monte e a valle ( 35 ).

53.

Un siffatto collegamento non esige tuttavia un aumento effettivo dei prezzi, bensì unicamente che determinate spese facciano parte degli elementi costitutivi del prezzo per la totalità dei prodotti o dei servizi del soggetto passivo. Ciò è stato sottolineato anche dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte. Ciò che rileva è dunque unicamente che le prestazioni a monte siano connesse economicamente ed oggettivamente con l’attività imponibile ( 36 ), ad esempio in modo che da ciò dipenda l’entità del profitto.

54.

Una diversa soluzione porterebbe a negare la detrazione ad un soggetto passivo, il quale non possa o non voglia innalzare i suoi prezzi nel caso di un aumento dei costi. Ciò violerebbe manifestamente il principio di neutralità.

55.

Di conseguenza, non si perviene ad una diversa conclusione neanche in relazione alla particolare fattispecie, menzionata dalla seconda questione pregiudiziale, di un aumento fisso del margine di profitto. È vero che, in un caso del genere, è escluso – e a ciò sembra mirare il giudice del rinvio con la sua questione –, che le spese per i servizi di consulenza si ripercuotano effettivamente sui prezzi calcolati dalla C&D Foods per la gestione. Il prezzo fatturato, infatti, consta delle spese a titolo di remunerazione del personale, aumentato di un «mark up» del 10%. Ciò non comporta ancora, tuttavia, che un nesso con siffatte operazioni sia escluso in ogni caso. Indipendentemente da un effettivo aumento dei prezzi, infatti, determinate spese fanno parte degli elementi costitutivi del prezzo dei beni o dei servizi forniti da un soggetto passivo.

56.

Contro una detrazione integrale a titolo di costi generali potrebbe tuttavia deporre il fatto che la consulenza è probabilmente connessa anche con la vendita delle quote alla controllata diretta (Arovit Holding), in relazione alla quale la C&D Foods funge da mera holding ( 37 ). Potrebbe pertanto essere necessaria una ripartizione della detrazione fra le attività economiche e le attività non economiche della società. Tuttavia, né le questioni pregiudiziali vanno in tale direzione, né la decisione di rinvio contiene indizi sufficienti che consentano di fornire una risposta utile.

57.

Occorre peraltro rammentare ancora una volta che il nesso col complesso dell’attività economica non è comunque rilevante qualora sia già possibile un’imputazione univoca ad una determinata operazione a valle esente. In tal caso è esclusa qualsiasi considerazione a titolo di costi generali.

V. Conclusione

58.

Dalle considerazioni che precedono risulta che occorre rispondere nei seguenti termini alle questioni pregiudiziali del Vestre Landsret (Corte regionale dell’Ovest, Danimarca):

1)

L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, deve essere interpretato nel senso che fanno parte di un’attività economica ai sensi di tale disposizione, accanto agli atti preparatori all’avvio della medesima, anche gli atti che portano alla sua cessazione. Per questo motivo, la vendita di quote di una controllata indiretta, con la quale si pone fine ad un’attività imponibile svolta in precedenza, segnatamente l’ingerenza nella gestione di tale società al fine di realizzare operazioni imponibili, costituisce un’attività economica ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112.

2)

L’articolo 168 della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che una holding non può far valere una detrazione per i servizi di consulenza gravati da IVA, fruiti prima di una prevista vendita di quote di una controllata indiretta, qualora sussista un nesso diretto e immediato di tali servizi di consulenza con le operazioni previste risultanti dalla vendita delle quote, che sono esenti ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112. Tale accertamento spetta al giudice nazionale.


( 1 ) Lingua originale: il tedesco.

( 2 ) V. ad es. le sentenze del 20 giugno 1991, Polysar Investments Netherlands (C‑60/90, EU:C:1991:268); del 14 novembre 2000, Floridienne e Berginvest (C‑142/99, EU:C:2000:623); del 27 settembre 2001, Cibo Participations (C‑16/00, EU:C:2001:495); del 6 settembre 2012, Portugal Telecom (C‑496/11, EU:C:2012:557), e del 16 luglio 2015, Larentia + Minerva e Marenave Schiffahrt (C‑108/14 e C‑109/14, EU:C:2015:496), nonché, da ultimo, le mie conclusioni nella causa Ryanair (C‑249/17, EU:C:2018:301).

( 3 ) Occorre soprattutto richiamare, in relazione al caso in oggetto, la sentenza del 29 ottobre 2009, AB SKF (C‑29/08, EU:C:2009:665).

( 4 ) Direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

( 5 ) Secondo una giurisprudenza costante, è ivi ravvisabile un’attività economica, v. sentenze del 27 settembre 2001, Cibo Participations (C‑16/00, EU:C:2001:495, punto 21); del 29 ottobre 2009, AB SKF (C‑29/08, EU:C:2009:665, punti 3031), e del 16 luglio 2015, Larentia + Minerva e Marenave Schiffahrt (C‑108/14 e C‑109/14, EU:C:2015:496, punto 21).

( 6 ) In tal senso, sentenza del 22 febbraio 2001, Abbey National (C‑408/98, EU:C:2001:110, punto 32).

( 7 ) Sentenze del 16 luglio 1992, Meilicke (C‑83/91, EU:C:1992:332, punto 23); del 22 novembre 2005, Mangold (C‑144/04, EU:C:2005:709, punti 3437), e del 21 dicembre 2016, Tele2 Sverige e Watson e a. (C‑203/15 e C‑698/15, EU:C:2016:970, punto 130).

( 8 ) Sentenze del 20 giugno 1991, Polysar Investments Netherlands (C‑60/90, EU:C:1991:268, punto 17); del 14 novembre 2000, Floridienne e Berginvest (C‑142/99, EU:C:2000:623, punto 17), e del 16 luglio 2015, Larentia + Minerva e Marenave Schiffahrt (C‑108/14 e C‑109/14, EU:C:2015:496, punto 20).

( 9 ) Sentenze del 20 giugno 1991, Polysar Investments Netherlands (C‑60/90, EU:C:1991:268, punto 14); del 14 novembre 2000, Floridienne e Berginvest (C‑142/99, EU:C:2000:623, punto 17); del 27 settembre 2001, Cibo Participations (C‑16/00, EU:C:2001:495, punto 19), e del 16 luglio 2015, Larentia + Minerva e Marenave Schiffahrt (C‑108/14 e C‑109/14, EU:C:2015:496, punto 20).

( 10 ) Sentenze del 27 settembre 2001, Cibo Participations (C‑16/00, EU:C:2001:495, punto 21); del 6 settembre 2012, Portugal Telecom (C‑496/11, EU:C:2012:557, punto 34), e del 16 luglio 2015, Larentia + Minerva e Marenave Schiffahrt (C‑108/14 e C‑109/14, EU:C:2015:496, punto 21).

( 11 ) Sentenza del 5 luglio 2018, Marle Participations (C‑320/17, EU:C:2018:537, punto 35) – sotto questo profilo è tuttavia controverso se l’affitto di beni immobili debba veramente essere considerato un’«interferenza nella gestione» di una società.

( 12 ) Sentenza del 29 ottobre 2009, AB SKF (C‑29/08, EU:C:2009:665, punto 34).

( 13 ) Sentenze del 20 giugno 1996, Wellcome Trust (C‑155/94, EU:C:1996:243, punto 33); del 3 marzo 2005, Fini H (C‑32/03, EU:C:2005:128; punti da 22 a 24); del 26 maggio 2005, Kretztechnik (C‑465/03, EU:C:2005:320, punto 19), e del 29 ottobre 2009, AB SKF (C‑29/08, EU:C:2009:665, punto 34).

( 14 ) In tal senso, sentenze del 22 febbraio 2001, Abbey National (C‑408/98, EU:C:2001:110, punto 35); del 29 aprile 2004, Faxworld (C‑137/02, EU:C:2004:267, punto 39), e del 3 marzo 2005, Fini H (C‑32/03, EU:C:2005:128, punti 2324).

( 15 ) Sentenza del 29 ottobre 2009, AB SKF (C‑29/08, EU:C:2009:665, punto 33).

( 16 ) Sentenza del 29 ottobre 2009, AB SKF (C‑29/08, EU:C:2009:665, punto 32).

( 17 ) Sentenze del 22 febbraio 2001, Abbey National (C‑408/98, EU:C:2001:110, punto 35); del 29 aprile 2004, Faxworld (C‑137/02, EU:C:2004:267, punto 39), e del 3 marzo 2005, Fini H (C‑32/03, EU:C:2005:128, punti 2324).

( 18 ) V. sentenze del 12 gennaio 2006, Optigen e a. (C‑354/03, C‑355/03 e C‑484/03, EU:C:2006:16, punto 44); del 6 luglio 2006, Kittel e Recolta Recycling (C‑439/04 e C‑440/04, EU:C:2006:446, punto 41), e del 16 dicembre 2010, Euro Tyre Holding (C‑430/09, EU:C:2010:786, punto 28).

( 19 ) Sentenze del 6 aprile 1995, BLP Group (C‑4/94, EU:C:1995:107, punto 24); dell’8 giugno 2000, Midland Bank (C‑98/98, EU:C:2000:300, punto 20); del 6 settembre 2012, Portugal Telecom (C‑496/11, EU:C:2012:557, punto 38), e del 22 febbraio 2001, Abbey National (C‑408/98, EU:C:2001:110, punto 25).

( 20 ) Sentenza del 6 aprile 1995, BLP Group (C‑4/94, EU:C:1995:107, punto 27). L’esistenza di un nesso diretto e immediato dovrà essere verificata nel prosieguo, v. infra, paragrafo 36 e segg. delle presenti conclusioni.

( 21 ) Sentenze del 6 aprile 1995, BLP Group (C‑4/94, EU:C:1995:107, punti 1819); dell’8 giugno 2000, Midland Bank (C‑98/98, EU:C:2000:300, punto 20), e del 29 ottobre 2009, AB SKF (C‑29/08, EU:C:2009:665, punto 57).

( 22 ) Sentenze del 27 settembre 2001, Cibo Participations (C‑16/00, EU:C:2001:495, punto 31); del 26 maggio 2005, Kretztechnik (C‑465/03, EU:C:2005:320, punto 35); del 29 ottobre 2009, AB SKF (C‑29/08, EU:C:2009:665, punto 57), e del 14 settembre 2017, Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments (C‑132/16, EU:C:2017:683, punto 28)

( 23 ) Sentenze del 27 settembre 2001, Cibo Participations (C‑16/00, EU:C:2001:495, punto 33); del 26 maggio 2005, Kretztechnik (C‑465/03, EU:C:2005:320, punto 37); del 6 settembre 2012, Portugal Telecom (C‑496/11, EU:C:2012:557, punto 37), e del 14 settembre 2017, Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments (C‑132/16, EU:C:2017:683, punto 29).

( 24 ) Talune eccezioni vengono disciplinate ad es. all’articolo 169 della direttiva IVA.

( 25 ) Sentenze del 6 aprile 1995, BLP Group (C‑4/94, EU:C:1995:107, punto 28); del 14 settembre 2006, Wollny (C‑72/05, EU:C:2006:573, punto 20); del 12 febbraio 2009, Vereniging Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (C‑515/07, EU:C:2009:88, punto 28); del 13 marzo 2008, Securenta (C‑437/06, EU:C:2008:166, punto 30), e del 29 ottobre 2009, AB SKF (C‑29/08, EU:C:2009:665, punto 59), nonché le mie conclusioni nella causa Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments (C‑132/16, EU:C:2017:283, paragrafo 37).

( 26 ) Sentenze del 13 dicembre 2001, CSC Financial Services (C‑235/00, EU:C:2001:696, punto 33), e del 29 ottobre 2009, AB SKF (C‑29/08, EU:C:2009:665, punto 48).

( 27 ) V. paragrafo 26 delle presenti conclusioni.

( 28 ) V. al riguardo già le mie conclusioni nella causa Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments (C‑132/16, EU:C:2017:283, paragrafi 3637).

( 29 ) Sentenze del 29 ottobre 2009, AB SKF (C‑29/08, EU:C:2009:665, punto 62), nonché del 30 maggio 2013, X (C‑651/11, EU:C:2013:346, punto 56).

( 30 ) V. sentenze del 29 novembre 2012, Gran Via Moineşti (C‑257/11, EU:C:2012:759, punto 27), e del 22 ottobre 2015, Sveda (C‑126/14, EU:C:2015:712, punto 20).

( 31 ) V. sentenza del 14 settembre 2017, Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments (C‑132/16, EU:C:2017:683, punto 29).

( 32 ) Sentenza del 29 ottobre 2009, AB SKF (C‑29/08, EU:C:2009:665, punti 6373).

( 33 ) V. al riguardo già le mie conclusioni nella causa Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments (C‑132/16, EU:C:2017:283, paragrafi 3637).

( 34 ) Sentenza del 29 ottobre 2009, AB SKF (C‑29/08, EU:C:2009:665, punto 60).

( 35 ) V. al riguardo già ampiamente le mie conclusioni nella causa Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments (C‑132/16, EU:C:2017:283, paragrafi da 25 a 31).

( 36 ) Sentenza del 22 ottobre 2015, Sveda (C‑126/14, EU:C:2015:712, punto 29).

( 37 ) Le mere holding finanziarie non devono tuttavia essere considerate, secondo la giurisprudenza della Corte, soggetti passivi ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA, v. sentenze del 20 giugno 1991, Polysar Investments Netherlands (C‑60/90, EU:C:1991:268, punto 17); del 14 novembre 2000, Floridienne e Berginvest (C‑142/99, EU:C:2000:623, punto 17), e del 16 luglio 2015, Larentia + Minerva e Marenave Schiffahrt (C‑108/14 e C‑109/14, EU:C:2015:496, punto 20), nonché il paragrafo 24 delle presenti conclusioni.