CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

presentate il 15 novembre 2018 ( 1 )

Cause riunite da C‑487/17 a C‑489/17

Alfonso Verlezza,

Riccardo Traversa,

Irene Cocco,

Francesco Rando,

Carmelina Scaglione,

Francesco Rizzi,

Antonio Giuliano,

Enrico Giuliano,

Refecta Srl,

E. Giovi Srl,

Vetreco Srl,

SE.IN Srl (C‑487/17),

Carmelina Scaglione (C‑488/17),

MAD Srl (C‑489/17),

nei confronti di:

Procuratore della Repubblica del Tribunale di Roma,

Procuratore generale della Repubblica presso la Corte suprema di cassazione

[domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Corte suprema di cassazione (Italia)]

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2008/98/CE – Rifiuti – Decisione 2000/532/CE – Elenco europeo dei rifiuti – Classificazione dei rifiuti – Codici specchio – Rifiuti ai quali possono essere assegnati codici corrispondenti a rifiuti pericolosi e a rifiuti non pericolosi – Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti urbani»

1. 

I rifiuti pericolosi, che derivano principalmente dall’industria chimica, non rappresentano una quota importante del volume totale di rifiuti prodotti nell’Unione europea, ma il loro impatto sull’ambiente può risultare molto elevato qualora non siano gestiti e controllati adeguatamente. In particolare, possono comparire sostanze pericolose nei rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti urbani, come è accaduto nelle controversie da cui hanno tratto origine i presenti rinvii pregiudiziali.

2. 

Nella presente occasione, la Corte deve pronunciarsi per la prima volta, salvo errore da parte mia, in merito alla classificazione dei rifiuti con i cosiddetti codici specchio ( 2 ) dell’elenco europeo dei rifiuti (in prosieguo: l’«EER») previsto dalla decisione 2000/532/CE ( 3 ). Dovrà precisare i criteri da seguire a tale scopo, affinché il giudice del rinvio possa stabilire se gli imputati in vari procedimenti penali abbiano commesso, in Italia, il reato di traffico illecito di rifiuti, avendo trattato rifiuti pericolosi come se non fossero tali.

I. Contesto normativo

A.   Diritto dell’Unione

1. Direttiva 2008/98/CE ( 4 )

3.

Ai sensi dell’articolo 3:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

“rifiuto” qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi;

2)

“rifiuto pericoloso” rifiuto che presenta una o più caratteristiche pericolose di cui all’allegato III;

(…)

6)

“detentore di rifiuti” il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

7)

“commerciante” qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

8)

“intermediario” qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di altri, compresi gli intermediari che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

9)

“gestione dei rifiuti” la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento nonché le operazioni effettuate in qualità di commercianti o intermediari;

10)

“raccolta” il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

(…)».

4.

L’articolo 7 di detta direttiva, rubricato «Elenco dei rifiuti», così prevede:

«1.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, relative all’aggiornamento dell’elenco dei rifiuti istituito dalla decisione [2000/532], sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 39, paragrafo 2. L’elenco dei rifiuti include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi. Una sostanza o un oggetto è considerato un rifiuto solo se rientra nella definizione di cui all’articolo 3, punto 1.

2.   Uno Stato membro può considerare come pericolosi i rifiuti che, pur non figurando come tali nell’elenco dei rifiuti, presentano una o più caratteristiche fra quelle elencate nell’allegato III. Lo Stato membro notifica senza indugio tali casi alla Commissione. Esso li iscrive nella relazione di cui all’articolo 37, paragrafo 1, fornendole tutte le informazioni pertinenti. Alla luce delle notifiche ricevute, l’elenco è riesaminato per deciderne l’eventuale adeguamento.

3.   Uno Stato membro può considerare come non pericoloso uno specifico rifiuto che nell’elenco è indicato come pericoloso se dispone di prove che dimostrano che esso non possiede nessuna delle caratteristiche elencate nell’allegato III. Lo Stato membro notifica senza indugio tali casi alla Commissione fornendole tutte le prove necessarie. Alla luce delle notifiche ricevute, l’elenco è riesaminato per deciderne l’eventuale adeguamento.

4.   La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso di un rifiuto.

(…)

6.   Gli Stati membri possono considerare un rifiuto come non pericoloso in base all’elenco di rifiuti di cui al paragrafo 1.

(…)».

5.

L’allegato III della direttiva 2008/98, come modificato dal regolamento (UE) n. 1357/2014 ( 5 ), contiene l’elenco delle caratteristiche che determinano la pericolosità dei rifiuti. Per quanto riguarda i metodi di prova, detto allegato enuncia quanto segue:

«I metodi da utilizzare sono descritti nel regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione e in altre pertinenti note del [Comitato europeo di normalizzazione (CEN)] oppure in altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale».

2. Decisione 2000/532

6.

Nella rubrica «Valutazione e classificazione» dell’allegato di detta decisione, il punto 2 («Classificazione di un rifiuto come pericoloso») così prevede:

«I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell’elenco di rifiuti sono considerati rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva [2008/98], a meno che non si applichi l’articolo 20 di detta direttiva.

Ai rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi, si applicano le seguenti disposizioni:

L’iscrizione di una voce nell’elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a “sostanze pericolose”, è opportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8 e/o da HP 10 a HP 15 di cui all’allegato III della direttiva [2008/98]. La valutazione della caratteristica di pericolo HP 9 “infettivo” deve essere effettuata conformemente alla legislazione pertinente o ai documenti di riferimento negli Stati membri.

Una caratteristica di pericolo può essere valutata utilizzando la concentrazione di sostanze nei rifiuti, come specificato nell’allegato III della direttiva [2008/98] o, se non diversamente specificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008, eseguendo una prova conformemente al regolamento (CE) n. 440/2008 o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale, tenendo conto dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda la sperimentazione animale e umana.

(…)».

B.   Diritto italiano

7.

L’articolo 184 del decreto legislativo n. 152/2006 ( 6 ) disciplinava la classificazione dei rifiuti distinguendoli, in base all’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, questi ultimi, in base alle caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Erano considerati pericolosi i rifiuti non domestici espressamente qualificati come tali mediante un asterisco nell’elenco dell’allegato D.

8.

Tale allegato D, contenuto nella parte quarta del menzionato decreto legislativo, prevedeva la creazione di un elenco di rifiuti in conformità con la normativa europea.

9.

Nella versione iniziale, l’articolo 184, comma 4, prevedeva l’istituzione, mediante decreto interministeriale, di un elenco di rifiuti conformemente alla direttiva 75/442/CEE ( 7 ), alla direttiva 91/689/CEE ( 8 ) e alla decisione 2000/532. Precisava inoltre che, sino all’emanazione del futuro decreto, continuavano ad applicarsi le disposizioni di cui alla direttiva del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio del 9 aprile 2002 riportate nel suddetto allegato D.

10.

L’allegato D è stato successivamente modificato in varie occasioni:

in primo luogo, dal decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205 ( 9 ), che l’ha così reintitolato: «Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000»;

in secondo luogo, dalla legge del 24 marzo 2012, n. 28, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale ( 10 );

in terzo luogo, dalla legge dell’11 agosto 2014, n. 116 ( 11 ), recante, tra l’altro, disposizioni urgenti per la tutela ambientale.

11.

Quest’ultima legge ha modificato la parte premessa all’introduzione dell’allegato D, apportando le disposizioni che saranno analizzate più avanti ( 12 ).

12.

L’articolo 9 del decreto legge del 20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno) ( 13 ), in vigore dal 21 giugno 2017, ma non ancora convertito in legge alla data del rinvio pregiudiziale, ha soppresso i numeri da 1 a 7 dell’allegato D della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 e li ha sostituiti con il testo seguente:

«La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014».

II. Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

13.

Le questioni pregiudiziali sono state sollevate nell’ambito di tre procedimenti penali avviati nei confronti di una trentina di persone imputate del reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, previsto dall’articolo 260 del decreto legislativo n. 152/2006.

14.

Fra tali imputati vi sono gestori di discariche, società che conferiscono rifiuti, professionisti e laboratori d’analisi. Il Pubblico ministero ritiene che essi abbiano classificato rifiuti a specchio come non pericolosi a fini illeciti, ricorrendo ad analisi parziali, compiacenti e non esaustive. Tali rifiuti sono stati trattati in discariche per rifiuti non pericolosi.

15.

Il 22 novembre 2016 e il 16 gennaio 2017, il Giudice per le indagini preliminari di Roma (Italia), su richiesta del Pubblico ministero, ha disposto il sequestro probatorio (ancorché con facoltà d’uso) di varie discariche nelle quali erano stati trattati i rifiuti. Ha inoltre disposto il sequestro preventivo dei beni dei proprietari e nominato per un periodo di sei mesi un commissario giudiziale per la gestione delle discariche nonché dei luoghi di produzione e raccolta dei rifiuti.

16.

Il 28 febbraio 2017, il Tribunale di Roma – Sezione per il riesame dei provvedimenti di sequestro (Italia) ha deciso sulle richieste di riesame presentate da alcuni imputati. Esso ha annullato, con tre distinti provvedimenti, le misure disposte dal suddetto giudice, contestando l’interpretazione della pubblica accusa basata sulla presunzione di pericolosità dei rifiuti.

17.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma – Direzione distrettuale antimafia (Italia) ha impugnato detti provvedimenti dinanzi alla Corte suprema di cassazione (Italia), sostenendo che il giudice di merito, accogliendo le tesi difensive, aveva interpretato erroneamente le disposizioni nazionali e di diritto dell’Unione in materia di classificazione dei rifiuti a specchio.

18.

Il giudice del rinvio rileva che, perché si configuri il reato e, quindi, per accertare se nel caso di specie i rifiuti con i codici specchio in oggetto siano stati caratterizzati e classificati correttamente, è necessario chiarire l’ambito di operatività della decisione 2014/955 e del regolamento n. 1357/2014. Solo così sarebbe possibile individuare le analisi (chimiche, microbiologiche ecc.) necessarie per accertare la presenza di sostanze pericolose in tali rifiuti ai fini della caratterizzazione e della conseguente classificazione degli stessi attraverso l’attribuzione di un codice di pericolosità o di non pericolosità.

19.

Il medesimo giudice aggiunge che la classificazione dei rifiuti con codici speculari ha suscitato un ampio dibattito in Italia:

parte della dottrina sostiene la tesi «della certezza» ovvero della «pericolosità presunta», che, ispirandosi al principio di precauzione, presume la pericolosità del rifiuto salvo prova contraria ( 14 );

altra parte della dottrina sostiene la tesi contraria, quella della «probabilità», secondo la quale il principio dello sviluppo sostenibile imporrebbe di valutare previamente la pericolosità del rifiuto mediante analisi appropriate ( 15 ).

20.

La Corte suprema di cassazione fa riferimento alla propria giurisprudenza relativa alle modifiche introdotte dalla legge n. 116/2014. Con tale giurisprudenza essa ha affermato il principio secondo cui, in caso di rifiuti con codici specchio, il produttore o detentore è tenuto, al fine di classificare il rifiuto e attribuire un codice come pericoloso o come non pericoloso, ad eseguire le analisi necessarie per accertare l’eventuale presenza di sostanze pericolose ed il superamento delle soglie di concentrazione. Il rifiuto potrà essere classificato come non pericoloso solo nel caso in cui siano riscontrati in concreto l’assenza o il mancato superamento di dette soglie ( 16 ).

21.

Per risolvere i propri dubbi sulle norme dell’Unione in tale materia, il giudice del rinvio ha deciso di sottoporre alla Corte tre domande di pronuncia pregiudiziale, che sollevano le seguenti questioni, identiche nei tre procedimenti:

«1)

Se l’allegato alla decisione [2014/955] ed il regolamento [n. 1357/2014] vadano o meno interpretati, con riferimento alla classificazione dei rifiuti con voci speculari, nel senso che il produttore del rifiuto, quando non ne è nota la composizione, debba procedere alla previa caratterizzazione ed in quali eventuali limiti.

2)

Se la ricerca delle sostanze pericolose debba essere fatta in base a metodiche uniformi predeterminate.

3)

Se la ricerca delle sostanze pericolose debba basarsi su una verifica accurata e rappresentativa che tenga conto della composizione del rifiuto, se già nota o individuata in fase di caratterizzazione, o se invece la ricerca delle sostanze pericolose possa essere effettuata secondo criteri probabilistici considerando quelle che potrebbero essere ragionevolmente presenti nel rifiuto.

4)

Se, nel dubbio o nell’impossibilità di provvedere con certezza all’individuazione della presenza o meno delle sostanze pericolose nel rifiuto, questo debba o meno essere comunque classificato e trattato come rifiuto pericoloso in applicazione del principio di precauzione».

22.

Hanno presentato osservazioni scritte il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte suprema di cassazione [in prosieguo: il «Procuratore presso la Corte di cassazione»], la Vetreco srl., il sig. Francesco Rando, la MAD srl., il sig. Alfonso Verlezza, i sigg. Antonio ed Enrico Giuliano, il governo italiano e la Commissione europea.

23.

All’udienza tenutasi il 6 settembre 2018 hanno presentato osservazioni i rappresentanti del sig. Francesco Rando, della Giovi Srl, della Vetreco Srl, della MAD srl., del governo italiano e della Commissione, nonché il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

III. Risposta alle questioni pregiudiziali

A.   Sulla ricevibilità

24.

Il Procuratore presso la Corte di cassazione, il sig. Rando e la Vetreco Srl hanno dedotto vari argomenti per eccepire l’irricevibilità delle questioni pregiudiziali.

25.

A parere del sig. Rando, dette questioni sarebbero irricevibili in quanto si fondano sull’applicazione della legge n. 116/2014 e quest’ultima sarebbe una regolamentazione tecnica nell’accezione dell’articolo 8 della direttiva 98/34/CE ( 17 ) che, non essendo stata notificata alla Commissione, non sarebbe applicabile ai privati.

26.

Non condivido tale obiezione. La disposizione italiana relativa alla classificazione dei rifiuti con codici specchio, contenuta nella legge n. 116/2014, è stata adottata per attuare ed applicare la normativa dell’Unione sulla classificazione dei rifiuti. Seppure detta legge costituisse una regolamentazione tecnica nell’accezione della direttiva 98/34, quod non, gli articoli 8, paragrafo 1, e 10, paragrafo 1, di quest’ultima prevedono un’esenzione dall’obbligo di notifica alla Commissione per le regolamentazioni tecniche nazionali adottate al fine di attuare norme di armonizzazione dell’Unione. Ad ogni modo, per stabilire se la legge italiana sia una regolamentazione tecnica occorrerebbe una risposta nel merito, che non può essere anticipata alla fase della ricevibilità delle questioni pregiudiziali.

27.

Le altre obiezioni vertono sulla descrizione (insufficiente, secondo i loro sostenitori) del contesto fattuale e giuridico delle controversie:

il sig. Rando argomenta che l’ordinanza di rinvio (causa C‑487/17) non precisa che egli era responsabile della spedizione verso talune discariche e che nessuna questione riguarda l’applicazione della direttiva 1999/31/CE o della decisione 2003/33/CE ( 18 ). Inoltre, il giudice del rinvio non ha menzionato, tra gli elementi di fatto, le analisi chimiche prodotte dal sig. Rando, in base alle quali un laboratorio ha classificato i rifiuti con il codice CER 19 12 12 (codice specchio di rifiuto non pericoloso);

la Vetreco srl deduce che le questioni pregiudiziali non sono necessarie, in quanto il giudice del rinvio dispone di una giurisprudenza sui criteri applicabili alla classificazione dei rifiuti con codici specchio. Esso dovrebbe quindi limitarsi a valutare i fatti e ad applicare la propria giurisprudenza, e tal fine non avrebbe bisogno di interpellare la Corte di giustizia;

secondo il Procuratore presso la Corte di cassazione, le questioni formulate non individuano con precisione le disposizioni di diritto dell’Unione di cui si chiede l’interpretazione, giacché solo nella prima di dette questioni appare un riferimento, generico, alla decisione 2014/955 e al regolamento 1357/2014. Inoltre, esse non soddisferebbero il requisito dell’autosufficienza, non essendo comprensibili in sé stesse senza necessità di consultarne la motivazione. Nell’ordinanza di rinvio non sono illustrati i fatti occorsi nel 2013, 2014 e 2015 e il giudice remittente si limita ad esporre i propri dubbi sull’interpretazione di un termine dell’allegato II, punto 2, della decisione 2014/955.

28.

Nessuna di queste obiezioni mi sembra sufficiente per negare la ricevibilità dei tre rinvii pregiudiziali. Nella sua giurisprudenza, la Corte ha dichiarato ripetutamente che può rifiutarsi di statuire su una questione pregiudiziale soltanto qualora risulti in modo manifesto che l’interpretazione o l’esame di validità richiesto relativamente ad una norma dell’Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia nel procedimento principale, oppure qualora il problema sia di natura ipotetica, o anche quando non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per rispondere utilmente alle questioni che le vengono sottoposte ( 19 ).

29.

Spetta al giudice nazionale, e non alle parti intervenute al suo cospetto, sottoporre alla Corte le questioni sulle quali nutra dubbi di interpretazione. Pertanto, esso può non sollevare questioni sulla direttiva 1999/31 e sulla decisione 2003/33 nella controversia riguardante il sig. Rando, qualora non lo consideri necessario. Può altresì sollevarne altre se ritiene che la sua giurisprudenza pregressa possa essere modulata o contraddetta da quella derivante dalla risposta fornita in via pregiudiziale. In ogni caso, la Corte ha facoltà di fare riferimento a norme dell’Unione diverse da quelle menzionate nell’ordinanza di rinvio, se lo considera necessario per rispondere alle questioni pregiudiziali che le sono state deferite.

30.

Nel caso di specie, le questioni presentano un innegabile rapporto con l’oggetto della controversia e la necessità dell’interpretazione delle norme dell’Unione emerge dalle spiegazioni fornite dal giudice nazionale. Inoltre, le ordinanze di rinvio illustrano, nella sostanza, il contesto fattuale e normativo del procedimento penale in corso e contengono una descrizione abbastanza completa delle norme italiane applicabili. Certamente, nell’esposizione dei fatti si sarebbero potute aggiungere altre informazioni sui tipi di rifiuti e sulle analisi eseguite. Tuttavia, nulla ha impedito alle parti di presentare osservazioni e ritengo che la Corte disponga di elementi sufficienti per dare una risposta utile al giudice del rinvio.

31.

In definitiva, i requisiti di cui all’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte sono soddisfatti.

B.   Nel merito

32.

La classificazione dei rifiuti è cruciale in tutte le fasi della loro esistenza, dalla generazione fino al trattamento finale. Essa determina sia le decisioni sulla loro gestione, sia la fattibilità e redditività economica della loro raccolta, la scelta tra riciclaggio o smaltimento nonché, eventualmente, il metodo di riciclaggio.

33.

La classificazione di un rifiuto come pericoloso comporta rilevanti conseguenze giuridiche ( 20 ), giacché la direttiva 2008/98 assoggetta la sua gestione a condizioni rigorose. Tra l’altro, essa impone di fornire elementi di prova ai fini della tracciabilità dei rifiuti secondo il sistema istituito dallo Stato membro (articolo 17), vieta la miscelazione (articolo 18), stabilisce obblighi specifici in termini di etichettatura e imballaggio (articolo 19) e prescrive che i rifiuti pericolosi siano trattati esclusivamente in impianti appositamente designati che hanno ottenuto un’autorizzazione speciale (ai sensi degli articoli da 23 a 25) ( 21 ).

34.

Le prime tre questioni del giudice a quo, alle quali si può rispondere congiuntamente, riguardano il modo in cui la direttiva 2008/98 (come modificata dal regolamento n. 1357/2014) e la decisione 2000/532 (come modificata dalla decisione 2014/955) disciplinano la procedura per la classificazione dei rifiuti ai quali sono attribuibili codici specchio. Con la quarta questione detto giudice domanda se, nel dubbio o nell’impossibilità di provvedere con certezza all’individuazione della presenza o meno delle sostanze pericolose nel rifiuto, quest’ultimo debba essere comunque classificato con un codice specchio di rifiuto pericoloso.

35.

Il senso delle questioni appare chiaro alla luce degli argomenti dedotti nei procedimenti dinanzi al giudice di merito:

secondo il Pubblico ministero, spetta al produttore o detentore del rifiuto l’onere di classificarlo, tenendo conto del principio di precauzione, dopo avere effettuato analisi esaustive. Esso richiama le linee guida europee e i manuali tecnici nazionali per sostenere che la metodologia prevista dalla legge italiana funge da complemento tecnico rispetto alla decisione 2014/955 e al regolamento n. 1357/2014;

secondo gli imputati, l’indagine e l’ipotesi accusatoria a loro carico sarebbero basate su una presunzione di pericolosità dei rifiuti con codice specchio contraria allo spirito della legge ed impossibile da superare in concreto. A loro parere, non esisterebbe alcuna metodologia idonea ad individuare la totalità o quasi dei componenti presenti in un rifiuto e sarebbe, quindi, corretta la classificazione mediante analisi a campione. Inoltre, dal 1o giugno 2015 sarebbero applicabili la decisione 2014/955 e il regolamento n. 1357/2014, interpretati nel senso che le analisi di pericolosità dovrebbero fare riferimento unicamente alle sostanze «pertinenti in base al processo produttivo» ( 22 ).

1. Prima, seconda e terza questione pregiudiziale

36.

Secondo le informazioni desumibili dagli atti e le osservazioni delle parti presentate per iscritto e all’udienza, le controversie vertono unicamente sui rifiuti prodotti dal trattamento biomeccanico di rifiuti urbani ( 23 ), sulla cui pericolosità sussistono dubbi e che, per tale motivo, possono essere classificati con codici specchio. Tali rifiuti, se contengono sostanze pericolose o che presentano indizi di pericolosità, sono classificati con il codice specchio di rifiuto pericoloso 19 12 11*; se invece non rivelano indizi di pericolosità, sono classificati con il codice specchio di rifiuto non pericoloso 19 12 12 ( 24 ).

37.

È importante precisare che le questioni del giudice del rinvio non vertono sulla classificazione dei rifiuti urbani non differenziati, che godono di una presunzione di non pericolosità in forza dell’articolo 20 della direttiva 2000/98 e sono quindi esentati dall’applicazione dei principali vincoli imposti sui rifiuti pericolosi ( 25 ).

38.

I dubbi del giudice a quo riguardano soltanto la classificazione dei rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti urbani, che non vanno confusi con i rifiuti urbani non differenziati conferiti nelle discariche. Tale distinzione comporta, a mio parere, due conseguenze:

la non applicazione ai rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti urbani delle norme relative alle discariche e all’ammissione dei rifiuti nelle discariche ( 26 ), e

la non applicazione ai rifiuti prodotti dal loro trattamento meccanico della presunzione di non pericolosità dei rifiuti urbani non differenziati. I rifiuti derivanti da tale trattamento meccanico possono contenere sostanze con indizi di pericolosità per il semplice fatto che sono stati inclusi per errore tra i rifiuti urbani non differenziati prodotti quali pile e cartucce di inchiostro per stampanti o qualunque altro tipo di rifiuto contenente sostanze pericolose.

39.

Pertanto, limiterò la mia analisi ai rifiuti sulla cui pericolosità sussistono dubbi e che, per tale motivo, possono essere classificati con codici specchio, in particolare quelli prodotti dal trattamento biomeccanico dei rifiuti urbani, che sono quelli controversi nei procedimenti principali.

40.

L’articolo 3 della direttiva 2008/98 definisce il «rifiuto» come «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi» e il «rifiuto pericoloso» come il rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all’allegato III della direttiva 2008/98, che sono state adeguate al progresso scientifico mediante il regolamento n. 1357/2014, applicabile dal 1o giugno 2015 ( 27 ).

41.

La difficoltà di classificare i rifiuti ed accertarne la pericolosità spiega perché il legislatore dell’Unione elabori un elenco di rifiuti al fine di facilitare le decisioni dei produttori e dei detentori di questo tipo di prodotto.

42.

L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/98 prevede che detto elenco includa i rifiuti pericolosi e tenga conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Inoltre, esso indica che l’elenco è vincolante, in linea di principio ( 28 ), per determinare i rifiuti da considerare pericolosi. L’elenco è quindi obbligatorio per gli Stati membri, ma non è né definitivo né assoluto, dato che l’armonizzazione realizzata dalla direttiva 2008/98 non è esaustiva ( 29 ).

43.

L’EER è stato istituito dalla decisione 2000/532 ( 30 ) e rivisto, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/98, dalla decisione 2014/955 ( 31 ) per adattarlo al progresso scientifico e allinearlo all’evoluzione della normativa in materia di sostanze chimiche ( 32 ).

44.

La classificazione ai sensi dell’EER implica l’assegnazione a ogni rifiuto di un codice a sei cifre, denominato «codice europeo dei rifiuti» («CER») ( 33 ), dal quale si deduce se esso sia pericoloso o meno. A questo proposito l’EER riconosce tre tipi di voci:

«voci di pericolo assoluto (Absolute Hazardous, AH)»: i rifiuti con tali codici [contrassegnati da un asterisco (*)] sono considerati pericolosi senza che occorra ulteriore valutazione;

«voce di non pericolo assoluto (ANH)»: i rifiuti con tali codici sono considerati non pericolosi senza che occorra ulteriore valutazione;

«voci specchio»: se i rifiuti non sono stati classificati secondo una voce assoluta, in linea di principio può essere assegnata loro una voce AH o ANH in base al caso specifico e alla loro composizione. In altri termini, le voci specchio possono essere definite come due o più voci correlate, una delle quali è pericolosa e l’altra no, cosicché esistono voci specchio di pericolo (MH) [contrassegnate da un asterisco (*)] e voci specchio di non pericolo (MNH).

45.

Se la composizione del rifiuto è nota, il produttore lo classifica, conformemente all’EER, secondo una voce AH o una voce ANH. La classificazione risulta invece più complessa quando si tratta di rifiuti riconducibili a voci specchio, poiché il produttore o detentore deve intraprendere una valutazione più approfondita per assegnarli, in definitiva, a una voce MH o a una MNH. Il giudice a quo si trova di fronte a quest’ultima situazione.

46.

Infatti, la Corte suprema di cassazione afferma di dover applicare i punti 4, 5 e 6 dell’allegato D della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006, come modificato dalla legge n. 116/2014, i quali avevano istituito la procedura per determinare, in Italia, la pericolosità dei rifiuti classificabili con voci speculari secondo le tre fasi seguenti (in ordine cronologico):

individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso la scheda informativa del produttore, la conoscenza del processo chimico, il campionamento e l’analisi del rifiuto;

determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, le fonti informative europee ed internazionali e la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto; e

stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all’analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo.

47.

La medesima normativa prevedeva, inoltre, che, se le analisi chimiche non consentivano di rilevare tutti i componenti specifici del rifiuto, per individuare le sue caratteristiche di pericolo dovevano essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione. Se la procedura non era stata seguita o non aveva consentito di accertare i componenti o le caratteristiche di pericolo, il rifiuto doveva essere classificato come pericoloso, ossia con una voce speculare di pericolo (MHN) [contrassegnata da un asterisco (*)].

48.

Il giudice del rinvio domanda, in sintesi, se una normativa nazionale siffatta sia compatibile con la direttiva 2008/98 e con la decisione 2000/532, come modificate rispettivamente dal regolamento n. 1357/2014 e dalla decisione 2014/955.

49.

La normativa italiana mi sembra sostanzialmente compatibile con il diritto dell’Unione per i motivi che passo ad esporre.

50.

Ai sensi dell’articolo 3, punto 2, della direttiva 2008/98, per valutare la pericolosità occorre, in primo luogo, conoscere la composizione del rifiuto, onde individuare le sostanze pericolose in esso contenute che possono attribuirgli una o più delle quindici caratteristiche di pericolo (da HP 1 a HP 15) dell’allegato III. Spetta al produttore o detentore procedere alle verifiche necessarie nel caso in cui non conosca la composizione del rifiuto.

51.

Ai fini dell’accertamento della composizione del rifiuto occorre considerare che l’EER prevede una classificazione in base all’origine (il processo specifico o l’attività con cui viene prodotto) e al «tipo di rifiuto» (o ai tipi, in caso di miscelazione). Le indagini dirette ad accertare la composizione del rifiuto devono permettere di individuarne la fonte e/o il tipo, agevolandone così la classificazione in una delle voci dell’EER.

52.

Esistono modi diversi per il produttore o detentore del rifiuto per raccogliere informazioni sulla sua composizione pertinente, sulle sostanze pericolose presenti e sulle potenziali caratteristiche di pericolo dello stesso ( 34 ):

informazioni sul processo chimico e sul processo di fabbricazione che «generano rifiuti» e sulle relative sostanze in ingresso e intermedie, inclusi i pareri di esperti. Possono essere fonti utili le relazioni BREF ( 35 ), i manuali dei processi industriali, le descrizioni dei processi e gli elenchi di materiali di ingresso forniti dal produttore;

informazioni fornite dal produttore originario della sostanza o dell’oggetto prima che questi diventassero rifiuti, ad esempio schede di dati di sicurezza (SDS), etichetta del prodotto o schede di prodotto;

banche dati sulle analisi dei rifiuti disponibili a livello di Stati membri; e

campionamento e analisi chimica dei rifiuti.

53.

Una volta raccolte le informazioni sulla composizione del rifiuto, il produttore deve accertare se esso sia identificato come pericoloso (non sarà il caso standard) o contenga sostanze che presentano caratteristiche di pericolo (il caso standard, che ricorre nei presenti procedimenti). Le sostanze devono essere classificate secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 ( 36 ), mentre la presenza di sostanze pericolose nei rifiuti deve essere accertata conformemente all’allegato III della direttiva 2008/98 ( 37 ).

54.

Il regolamento n. 1272/2008, che adatta per l’Unione europea il sistema internazionale di classificazione delle sostanze chimiche delle Nazioni Unite (sistema generale armonizzato – GHS), fornisce criteri dettagliati per la valutazione delle sostanze e la determinazione della classificazione dei pericoli presentati dalle stesse.

55.

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, di detto regolamento, i rifiuti non costituiscono una sostanza, una miscela o un articolo; di conseguenza, gli obblighi ivi previsti non si applicano ai produttori o detentori di rifiuti. Tuttavia, l’allegato VI prevede una serie di classificazioni armonizzate di sostanze pericolose, che devono essere utilizzate nella classificazione dei rifiuti, dato che molti dei codici specchio si riferiscono, specificamente, a «sostanze pericolose» ( 38 ).

56.

La presenza di sostanze pericolose deve essere accertata dal produttore o detentore del rifiuto conformemente all’allegato III della direttiva 2008/98, che, come ho già rilevato, descrive quindici caratteristiche che rendono i rifiuti pericolosi ( 39 ). Tale accertamento può essere eseguito: a) mediante calcolo, vale a dire stabilendo se le sostanze presenti nei rifiuti in esame presentano valori uguali o superiori ai limiti di soglia basati sui codici di indicazione di pericolo (che dipendono individualmente dalle proprietà da HP 4 a HP 14), e b) mediante prove atte a stabilire se i rifiuti presentano caratteristiche di pericolo (metodo particolarmente adatto per le caratteristiche da HP 1 a HP 4) ( 40 ).

57.

L’allegato della decisione 2000/532, nel punto relativo alla valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti (paragrafo 1 in fine), enuncia che, «[l]addove una caratteristica di pericolo di un rifiuto è stata valutata sia mediante una prova che utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose come indicato nell’allegato III della direttiva [2008/98], prevalgono i risultati della prova».

58.

Se il rifiuto presenta una o più delle quindici caratteristiche di pericolo, il produttore o detentore deve classificarlo in una voce specchio di rifiuto pericoloso (MH). In caso contrario, esso potrebbe essere comunque classificato in tal modo qualora contenesse uno degli inquinanti organici persistenti ( 41 ) indicati nell’allegato dell’EER (punto 2, terzo trattino) in quantità superiori alla soglia pertinente di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 ( 42 ).

59.

Le precedenti considerazioni mi consentono di escludere quella che il giudice del rinvio definisce la tesi della probabilità, secondo cui il produttore del rifiuto disporrebbe di un margine di discrezionalità nella classificazione come pericolosi o come non pericolosi dei rifiuti riconducibili a voci specchio, in quanto sarebbe impossibile eseguire prove per individuare tutte le sostanze presenti nei rifiuti, che sarebbero inevitabilmente classificati con voci MH.

60.

Come ho già spiegato, la normativa dell’Unione impone al produttore o detentore di procedere a un ragionevole accertamento della composizione dei rifiuti e di verificare successivamente l’eventuale pericolosità delle sostanze individuate onde stabilire, in funzione dei loro valori di concentrazione, se ricadano nell’allegato III della direttiva 2008/98 o nell’allegato IV del regolamento n. 850/2004. Va quindi parimenti esclusa la «tesi della certezza o della pericolosità presunta», menzionata dal giudice del rinvio, che imporrebbe, quale unica via per non classificare il rifiuto come pericoloso, un’indagine esaustiva della composizione del rifiuto e di tutte le possibili sostanze pericolose, nonché del loro grado di concentrazione.

61.

Il giudice del rinvio nutre dubbi sull’interpretazione di due termini di cui al punto 2 della rubrica «Valutazione e classificazione» dell’allegato della decisione 2000/532, come modificati dalla decisione 2014/955. Secondo il testo italiano di tale disposizione, «(…) l’iscrizione di una voce nell’elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a “sostanze pericolose”, è opportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo (…)». Il giudice del rinvio afferma che, secondo talune interpretazioni, l’impiego dei termini «opportuna» e «pertinenti», in relazione ai codici specchio, confermerebbe che può sussistere un potere discrezionale di valutazione e che l’accertamento della pericolosità è limitato ai componenti del rifiuto pertinenti in funzione della loro pericolosità.

62.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte ( 43 ), occorre fare riferimento alle altre versioni linguistiche di tale disposizione onde verificare se sussistano differenze e, in caso affermativo, interpretarla in funzione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte.

63.

Orbene, le versioni in lingua spagnola ( 44 ), portoghese ( 45 ), francese ( 46 ) e inglese ( 47 ) della disposizione in parola coincidono nel senso che, quando si tratta di rifiuti con codici specchio, il loro inserimento nell’elenco armonizzato di rifiuti contrassegnati come pericolosi si giustifica o è appropriato solo «(…) quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo (…)». Un rifiuto al quale risulta applicabile un codice specchio è classificato con una voce MH solo se contiene sostanze che determinano in esso una o più delle quindici caratteristiche di pericolo previste nell’allegato III della direttiva 2008/98. Pertanto, non esiste alcun margine di discrezionalità o di opportunità al riguardo. Ritengo che le versioni linguistiche sopra menzionate corrispondano esattamente alla finalità e all’economia generale della disposizione.

64.

Per quanto riguarda i metodi di analisi e di prova utilizzabili dal produttore o detentore per valutare la tossicità o pericolosità di un rifiuto e classificarlo con un codice specchio (seconda questione pregiudiziale), né la direttiva 2008/98 né la decisione 2000/532 contengono indicazioni specifiche e dirette, in quanto i metodi non sono stati armonizzati dal diritto dell’Unione. Tuttavia, l’allegato III in fine della direttiva 2008/98, come modificato dal regolamento n. 1357/2014, precisa, in riferimento ai metodi di prova, che devono essere utilizzati quelli «(…) descritti nel regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione e in altre pertinenti note del CEN oppure in altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale».

65.

Altre precisazioni le aggiunge l’allegato della decisione 2000/532, rubrica «Valutazione e classificazione», punto 2, riguardo alle analisi e ai metodi di prova:

il secondo trattino indica che una caratteristica di pericolo può essere valutata utilizzando le sostanze presenti nei rifiuti oppure eseguendo una prova conformemente al regolamento (CE) n. 440/2008 ( 48 ) o ad altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale, salvo che il regolamento n. 1272/2008 disponga diversamente;

il quinto trattino precisa che, «[s]e del caso, al momento di stabilire le caratteristiche di pericolo dei rifiuti si possono prendere in considerazione le seguenti note contenute nell’allegato VI del regolamento n. 1272/2008: – 1.1.3.1. Note relative all’identificazione, alla classificazione e all’etichettatura delle sostanze: note B, D, F, J, L, M, P, Q, R e U. – 1.1.3.2. Note relative alla classificazione e all’etichettatura delle miscele: note 1, 2, 3 e 5».

66.

Entrambi i riferimenti forniscono un’indicazione sui tipi di prove e di analisi chimiche ( 49 ) ai quali i produttori o detentori dei rifiuti possono ricorrere per valutare la pericolosità delle sostanze in essi contenute. Sarebbero certamente validi i metodi di prova applicabili alle sostanze chimiche nel quadro del regolamento REACH, previsti dal regolamento n. 440/2008. Analogamente, risultano validi i metodi di prova e i metodi di calcolo delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti esplicitati dalla Commissione nell’allegato III della sua comunicazione del 2018 ( 50 ).

67.

L’allegato 4 di detta comunicazione, dal canto suo, contiene un elenco dei metodi e delle norme CEN per la caratterizzazione dei rifiuti mediante vari tipi di analisi chimiche ( 51 ).

68.

Ritengo, tuttavia, che qualsiasi altro tipo di prova ammesso dalle normative internazionale, dell’Unione o nazionale ( 52 ) sarebbe altrettanto valido per accertare la pericolosità, o l’assenza di pericolosità, delle sostanze contenute nei rifiuti. Tanto l’allegato III in fine della direttiva 2008/98, come modificato dal regolamento n. 1357/2014, quanto l’allegato della decisione 2000/532, rubrica «Valutazione e classificazione», punto 2, secondo trattino, prevedono che si possano utilizzare «altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale». Ricordo di nuovo che, secondo l’allegato della decisione 2000/532, rubrica «Valutazione e classificazione», punto 1 in fine, i risultati di una prova prevalgono sul metodo di calcolo di tali sostanze pericolose.

69.

Per quanto riguarda la portata delle prove e delle analisi chimiche, ritengo, in linea con quanto sin qui esposto, che tali analisi possano essere effettuate a campione, purché siano pienamente garantite l’efficacia e la rappresentatività. Ciò si ottiene, ad esempio, applicando le norme e le specifiche tecniche elaborate dal CEN in materia di «caratterizzazione dei rifiuti – campionamento dei rifiuti» ( 53 ).

70.

Alla luce delle precedenti considerazioni, l’articolo 7 e l’allegato III alla direttiva 2008/98 nonché l’allegato alla decisione 2000/532, rubrica «Valutazione e classificazione», punto 2, «Classificazione di un rifiuto come pericoloso», dovrebbero essere interpretati nel senso che il produttore o detentore di un rifiuto con codice specchio ha l’obbligo di accertarne la composizione e di verificare successivamente, mediante calcolo o prove, se esso contenga sostanze pericolose o che presentano uno degli indizi di pericolosità elencati nell’allegato III della direttiva 2008/98 o nell’allegato IV del regolamento n. 850/2004. A tal fine si possono utilizzare i campionamenti, le analisi chimiche e le prove previsti dal regolamento n. 440/2008 oppure riconosciuti a livello internazionale o ammessi dal diritto interno dello Stato membro.

2. Quarta questione pregiudiziale

71.

Il giudice del rinvio domanda se, in base al principio di precauzione, nel dubbio o nell’impossibilità di provvedere con certezza all’individuazione della presenza o meno di sostanze pericolose nel rifiuto, quest’ultimo debba essere classificato con una voce speculare di rifiuto pericoloso MH.

72.

Il principio di precauzione o cautela costituisce, secondo l’articolo 191, paragrafo 2, TFUE, uno dei principi ispiratori della politica ambientale dell’Unione, unitamente ai principi dell’azione preventiva, della correzione dell’inquinamento alla fonte e del «chi inquina paga». Il principio di precauzione è uno strumento di gestione del rischio al quale si può fare ricorso in caso di incertezza scientifica su un sospetto di rischio per la salute umana o l’ambiente e che consente di adottare misure preventive prima che tale incertezza sia risolta ( 54 ).

73.

Il principio di precauzione (o cautela) è menzionato, insieme ad altri principi, all’articolo 4, paragrafo 2, ultimo comma, della direttiva 2008/98 ( 55 ), mentre gli articoli 1 e 13 della medesima direttiva fanno riferimento all’obbligo degli Stati membri di prendere le misure necessarie affinché la gestione dei rifiuti sia effettuata senza mettere in pericolo la salute umana e senza arrecare pregiudizio all’ambiente.

74.

Ho già rilevato che la classificazione di un rifiuto con un codice specchio MH incide profondamente sulla sua gestione successiva (riutilizzo, riciclaggio, possibile recupero o smaltimento). Come affermato dalla Commissione, il principio di precauzione non impone automaticamente tale classificazione quando sussista un semplice dubbio sull’esistenza di sostanze che presentano elementi di pericolo previsti dall’allegato III della direttiva 2008/98 o dall’allegato IV del regolamento n. 850/2004.

75.

Per stabilire se si debba assegnare ai rifiuti una voce MH o una voce MNH, il proprietario o detentore deve applicare la procedura di classificazione dei rifiuti con codici specchio determinandone previamente la composizione e, qualora rilevi sostanze che presentano indizi di pericolosità, calcolandone i valori o eseguendo le prove corrispondenti.

76.

D’altro lato, il produttore o detentore del rifiuto non può invocare il principio di precauzione come pretesto per non applicare la procedura di classificazione dei rifiuti con codici specchio istituita dalla direttiva 2008/98 e dalla decisione 2000/532. Gli Stati membri hanno facoltà di riclassificare o declassificare un rifiuto come pericoloso, ma devono informarne la Commissione affinché, se del caso, modifichi l’EER, conformemente all’articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/98. Se vige siffatta restrizione per gli Stati membri, il menzionato principio non autorizza i singoli a classificare i rifiuti al di fuori della procedura prevista dalle succitate disposizioni di diritto dell’Unione.

77.

Ritengo che ciò trovi conferma nella giurisprudenza della Corte ( 56 ). Infatti, «[u]n’applicazione corretta del principio di precauzione presuppone, in primo luogo, l’individuazione delle conseguenze potenzialmente negative per la salute delle sostanze o degli alimenti interessati e, in secondo luogo, una valutazione complessiva del rischio per la salute basata sui dati scientifici disponibili più affidabili e sui risultati più recenti della ricerca internazionale» ( 57 ). Pertanto, le «misure di tutela (…) non possono essere validamente motivate con un approccio puramente ipotetico del rischio, fondato su semplici supposizioni non ancora accertate scientificamente. Al contrario, siffatte misure di tutela, nonostante il loro carattere provvisorio e ancorché rivestano un carattere preventivo, possono essere adottate solamente se fondate su una valutazione dei rischi quanto più possibile completa tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, che dimostrino che tali misure sono necessarie» ( 58 ).

78.

Per classificare un rifiuto con una voce MH non è neppure sufficiente addurre un semplice dubbio sulla sua pericolosità, invocando il principio di precauzione. Se lo fosse, tutti i codici specchio condurrebbero alla classificazione del rifiuto come pericoloso. Siffatta classificazione richiede invece, insisto, un’analisi individuale della composizione del rifiuto e la successiva verifica dell’eventuale pericolosità delle sostanze che lo compongono. La procedura di cui alla direttiva 2008/98 e alla decisione 2000/532 impone condizioni analoghe a quelle cui alla Corte subordina la possibilità di invocare il principio di precauzione.

79.

Concordo con il governo italiano sul fatto che il produttore o detentore del rifiuto non ha l’obbligo di sottoporlo ad analisi esaustive al fine di individuare tutte le sostanze pericolose, ai sensi del regolamento n. 1272/2008, eventualmente presenti nello stesso e tutti i possibili indizi di pericolosità che esso può comportare, in applicazione dell’allegato III della direttiva 2008/98. Tale opinione è condivisa dal giudice del rinvio, il quale ritiene che sia necessaria non una ricerca indiscriminata di tutte le sostanze che i rifiuti potrebbero astrattamente contenere, ma un’adeguata caratterizzazione degli stessi basata prima sull’accertamento della loro esatta composizione e, successivamente, sulla verifica della pericolosità delle sostanze così individuate.

80.

Anche il principio di fattibilità tecnica e praticabilità economica, espresso all’articolo 4, paragrafo 2, ultimo comma, della direttiva 2008/98, osta a che si imponga al produttore di svolgere analisi assolutamente esaustive della composizione dei rifiuti e di tutti gli indizi di pericolosità delle sostanze che li compongono. Un obbligo siffatto sarebbe peraltro sproporzionato.

81.

A mio avviso, il principio di precauzione giustificherebbe invece la classificazione di un rifiuto in una voce speculare MH qualora risultasse impossibile analizzare la composizione dello stesso e/o gli indizi di pericolosità dei suoi componenti, per motivi non imputabili al produttore o detentore. In tal caso, sussisterebbe un rischio reale per la salute o per l’ambiente, che legittimerebbe la classificazione del rifiuto in una voce speculare MH quale misura restrittiva per «neutralizzare» la sua pericolosità ( 59 ).

IV. Conclusione

82.

Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali sottoposte dalla Corte suprema di cassazione (Italia):

«L’articolo 7 e l’allegato III alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, come modificati dal regolamento (UE) n. 1357/2014, nonché l’allegato, rubrica «Valutazione e classificazione», punto 2, «Classificazione di un rifiuto come pericoloso», alla decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi, come modificato dalla decisione 2014/955/UE, devono essere interpretati nel senso che:

1)

il produttore o detentore di un rifiuto classificabile con un codice specchio ha l’obbligo di accertare la composizione di tale rifiuto e di verificare successivamente, mediante calcolo o prova, se esso contenga sostanze pericolose o che presentano uno degli indizi di pericolosità elencati nell’allegato III della direttiva 2008/98 o nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004. A tal fine si possono utilizzare i campionamenti, le analisi chimiche e le prove previsti dal regolamento (CE) n. 440/2008 oppure riconosciuti a livello internazionale o ammessi dal diritto interno dello Stato membro.

2)

Il principio di precauzione o cautela non può essere fatto valere dal produttore o detentore di un rifiuto come pretesto per non applicare la procedura di classificazione dei rifiuti con codici specchio di cui alla direttiva 2008/98 e alla decisione 2000/532, salvo che l’analisi della sua composizione e/o degli indizi di pericolosità dei suoi componenti risulti impossibile».


( 1 ) Lingua originale: lo spagnolo.

( 2 ) Si tratta dei rifiuti che, in funzione della presenza o meno di sostanze pericolose, potrebbero essere classificati, in linea di principio, come pericolosi o come non pericolosi.

( 3 ) Decisione della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva del Consiglio 75/442/CEE relativa ai rifiuti e la decisione del Consiglio 94/904/CE che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva del Consiglio 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi [notificata con il numero C(2000) 1147] (GU 2000, L 226, pag. 3), come modificata dalla decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014 (GU 2014, L 370, pag. 44) (in prosieguo: la «decisione 2000/532»).

( 4 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU 2008, L 312, pag. 3).

( 5 ) Regolamento della Commissione, del 18 dicembre 2014, che sostituisce l’allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU 2014, L 365, pag. 89).

( 6 ) Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» (GURI n. 88 del 14 aprile 2006 — Supplemento Ordinario n. 96; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 152/2006»).

( 7 ) Direttiva del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (GU 1975, L 194, pag. 47).

( 8 ) Direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (GU 1991, L 377, pag. 20).

( 9 ) Decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205, recante «Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive» (GURI n. 288 del 10 dicembre 2010 – Supplemento ordinario n. 269).

( 10 ) Testo del decreto legge del 25 gennaio 2012, n. 2 (GURI n. 20 del 25 gennaio 2012), coordinato con la legge di conversione del 24 marzo 2012, n. 28, recante «Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale» (GURI n. 71 del 24 marzo 2012).

( 11 ) Testo del decreto legge del 24 giugno 2014, n. 91 (GURI n. 144 del 24 giugno 2014), coordinato con la legge di conversione dell’11 agosto 2014, n. 116, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea» (GURI n. 192 del 20 agosto 2014 – Supplemento ordinario n. 72; in prosieguo: la «legge n. 116/2014»).

( 12 ) Paragrafi 46 e 47 delle presenti conclusioni.

( 13 ) GURI n. 141 del 20 giugno 2017.

( 14 ) I fautori di questa tesi accolgono favorevolmente le procedure introdotte dalla legge n. 116/2014, di cui sottolineano la conformità con la decisione 2000/532, con le linee guida della Commissione europea e con i manuali tecnici sui rifiuti pericolosi adottati da altri Stati membri, nonché con la decisione 2014/955 e il regolamento n. 1357/2014. Fra tali manuali tecnici figurano quello elaborato dal Ministero dell’Ecologia francese (MEDDE) n. 4/2/2016 («Classification réglementaire des déchets. Guide d’application pour la caractérisation et dangerosité») e l’«Hazardous waste, Interpretation of the definition and classification of hazardous waste (Technics Guidance WM2)», pubblicato nel Regno Unito per la prima volta nel 2003.

( 15 ) Sotto questo profilo, la legge n. 116/2014 sarebbe stata molto negativa per gli operatori del settore, sia tecnicamente sia economicamente. La dimostrazione della non pericolosità del rifiuto si sarebbe risolta in una probatio diabolica, che avrebbe costretto il produttore a classificare sempre il rifiuto come pericoloso. I fautori di questa tesi ritengono che detta legge fosse incompatibile con la normativa dell’Unione e affermano che il decreto legge n. 91/2017, che ha eleminato le procedure introdotte dalla legge n. 116/2014, corrobora la loro posizione.

( 16 ) Sentenza n. 46897, del 3 maggio 2016, Arduini e a., Rv. 26812601.

( 17 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU 1998, L 204, pag. 37). A partire dal 6 ottobre 2015, tale direttiva è stata codificata e sostituita dalla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU 2015, L 241, pag. 1).

( 18 ) Direttiva del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU 1999, L 182, pag. 1), e decisione del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l’ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell’articolo 16 e dell’allegato II della direttiva 1999/31/CE (GU 2003, L 11, pag. 27).

( 19 ) In tal senso v., ad esempio, sentenze del 16 giugno 2015, Gauweiler e a. (C‑62/14, EU:C:2015:400, punti 2425); del 4 maggio 2016, Pillbox 38 (C‑477/14, EU:C:2016:324, punti 1516); del 5 luglio 2016, Ognyanov (C‑614/14, EU:C:2016:514, punto 19); del 15 novembre de 2016, Ullens de Schooten (C‑268/15, EU:C:2016:874, punto 54), e del 28 marzo 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236, punti 50155).

( 20 ) V., a tale proposito, la classificazione di De Saeleer, N., Droit des déchets de l’UE. De l’élimination à l’économie circulaire, Bruylant, Bruxelles, 2016, pagg. 253 e 254.

( 21 ) Inoltre, essi possono essere conferiti soltanto in discariche per rifiuti pericolosi e nel rispetto di determinate condizioni (articoli 6 e 11 della direttiva 1999/31) e la loro spedizione tra Stati membri è soggetta a comunicazione e autorizzazione. L’esportazione e l’importazione di rifiuti pericolosi sono vietate o soggette a controlli rigorosi, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU 2006, L 190, pag. 1).

( 22 ) Gli imputati fanno riferimento a una relazione della Regione Lazio predisposta proprio in occasione del sequestro e prodotta dalla difesa, nonché a una nota del 26 gennaio 2017 del Ministero competente nella quale si conferma «l’applicabilità dal 1o giugno 2015 delle disposizioni europee». Si oppongono, inoltre, all’accusa formulata dal Pubblico ministero sulla base del decreto legge n. 91/2017 che, in particolare, abroga le norme nazionali relative alle indagini da effettuare ai fini della classificazione dei rifiuti.

( 23 ) I rifiuti urbani non differenziati costituiscono indubbiamente rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98. La sentenza del 12 dicembre 2013, Ragn‑Sells (C‑292/12, EU:C:2013:820, punto 56), indica che, per quanto riguarda i rifiuti urbani non differenziati, l’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1013/2006, letto alla luce del considerando 20 dello stesso e dell’articolo 16 della direttiva 2008/98, consente agli Stati membri di adottare misure di portata generale che limitino la spedizione di tali rifiuti tra Stati membri nella forma di divieto totale o parziale di spedizione, per attuare i principi della prossimità, della priorità al recupero e dell’autosufficienza, conformemente alla direttiva 2008/98.

( 24 ) Codice 19 12 11* corrispondente a «altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose» o codice 19 12 12 corrispondente a «altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11».

( 25 ) Ai sensi dell’articolo 20, primo periodo, della direttiva 2008/98, «[g]li articoli 17, 18, 19 e 35 non si applicano ai rifiuti non differenziati prodotti da nuclei domestici».

( 26 ) La direttiva 1999/31, relativa alle discariche di rifiuti, disciplina la gestione, le condizioni di autorizzazione, la chiusura e la gestione successiva alla chiusura delle discariche. La decisione 2003/33 definisce i criteri relativi all’ammissione dei rifiuti nelle diverse categorie di discariche, per la quale è determinante la classificazione di un rifiuto come pericoloso o meno secondo l’EER. Orbene, detta classificazione è diversa e non deve essere confusa con la valutazione dei rifiuti al fine di verificare la conformità ai criteri di ammissione dei rifiuti previsti dall’allegato II della direttiva 1999/31 e dalla decisione 2003/33. Per tale motivo, le analisi effettuate nel quadro dei criteri di ammissione dei rifiuti non possono in genere essere utilizzate per la classificazione dei rifiuti a norma dell’EER. V., a tale proposito, la comunicazione della Commissione del 9 aprile 2018, Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti (GU 2018, C 124, pag. 1), punto 2.1.4.

( 27 ) Successivamente è stato realizzato un ulteriore adeguamento mediante il regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell’8 giugno 2017, che modifica l’allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» (GU 2017, L 150, pag. 1); esso si applica a decorrere dal 5 luglio 2018 e pertanto non è rilevante ratione temporis nei presenti procedimenti.

( 28 ) A tenore dei paragrafi 2 e 3 di tale articolo 7, gli Stati membri possono riclassificare i rifiuti pericolosi come non pericolosi, e viceversa, se dispongono di prove che dimostrino che essi presentano o meno sostanze pericolose, informandone la Commissione affinché proceda, se del caso, a modificare l’elenco. Sul margine di discrezionalità degli Stati membri, v. sentenza del 29 aprile 2004, Commissione/Austria (C‑194/01, EU:C:2004:248, punti da 66 a 71).

( 29 ) Si può trasporre alla direttiva 2008/98 la giurisprudenza della Corte secondo cui la direttiva 91/689 non impedisce agli Stati membri, ivi comprese, nell’ambito dei loro poteri, le rispettive autorità giudiziarie, di qualificare come pericolosi rifiuti diversi da quelli figuranti nell’elenco dei rifiuti pericolosi fissato dalla decisione 94/904 e di stabilire, conseguentemente, misure rafforzate di protezione al fine di vietare l’abbandono, lo scarico e l’eliminazione incontrollata di tali rifiuti (sentenza del 22 giugno 2000, Fornasar e a., C‑318/98, EU:C:2000:337, punto 51).

( 30 ) La direttiva 2008/98 e la decisione 2000/532 formano un tutt’uno e devono essere interpretate congiuntamente in relazione alla definizione e al regime giuridico dei rifiuti pericolosi. V. Van Calster, G., EU Waste Law, 2a ed., Oxford University Press, 2015, pag. 86.

( 31 ) Essendo contenuto in una decisione dell’Unione, l’EER è obbligatorio in tutti i suoi elementi, è rivolto agli Stati membri e non necessita di trasposizione.

( 32 ) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1).

( 33 ) L’EER è composto da venti capitoli (codici a due cifre, che si riferiscono alla categoria di origine), suddivisi a loro volta in sottocapitoli (codici a quattro cifre, che precisano il settore di attività, il processo o i detentori che producono il rifiuto) e voci (codici a sei cifre, che designano il rifiuto). Ad esempio, il codice 19 12 11* è una voce specchio di rifiuto pericoloso (MH) così suddivisa: 19 (rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, [da] impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale); 12 [rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti]; 11* altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose. Se cambiano le ultime due cifre, si tratta di un MNH: 19 12 12 [altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11].

( 34 ) Comunicazione della Commissione, del 9 aprile 2018, Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti, punto 3.2.1. Tale documento, privo di efficacia vincolante, è stato redatto previa un’ampia consultazione con gli Stati membri e gli operatori economici.

( 35 ) I documenti di riferimento europei sulle migliori tecniche disponibili (EU Best Available Techniques Reference Documents, «BREF»), redatti dall’European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau, sono disponibili all’indirizzo http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/.

( 36 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU 2008, L 353, pag. 1).

( 37 ) Queste due serie di norme non sono pienamente armonizzate e la Commissione menziona situazioni nelle quali il medesimo materiale, contenente una sostanza pericolosa, puè essere considerato pericoloso o non pericoloso, a seconda che si tratti di un rifiuto o di un prodotto. Tale discrepanza implica che non si possa presumere che i materiali reintrodotti nell’economia a partire dal recupero di rifiuti non pericolosi diano necessariamente origine a un prodotto non pericoloso. La Commissione ha lanciato un’iniziativa volta ad eliminare tali disfunzioni con il documento COM(2018) 32 final, del 16 gennaio 2018, contenente la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull’attuazione del pacchetto sull’economia circolare: possibili soluzioni all’interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti.

( 38 ) Ad esempio, la voce 16 01 11* (pastiglie per freni, contenenti amianto) è un codice MH, mentre la 16 01 12 (pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11) è un codice MNH.

( 39 ) Tali caratteristiche di pericolo sono: HP 1 Esplosivo; HP 2 Comburente; HP 3 Infiammabile; HP 4 Irritante – Irritazione cutanea e lesioni oculari; HP 5 Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT, Specific Target Organ Toxicity)/Tossicità in caso di aspirazione; HP 6 Tossicità acuta; HP 7 Cancerogeno; HP 8 Corrosivo; HP 9 Infettivo; HP 10 Tossico per la riproduzione; HP 11 Mutageno; HP 12 Liberazione di gas a tossicità acuta; HP 13 Sensibilizzante; HP 14 Ecotossico; HP 15 Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente.

( 40 ) Comunicazione della Commissione, del 9 aprile 2018, Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti, punto 3.2.2.

( 41 ) Gli inquinanti organici persistenti (POP) sono sostanze chimiche organiche. Essi possiedono una particolare combinazione di proprietà fisiche e chimiche tale che, una volta rilasciati nell’ambiente, vi persistono a lungo, si diffondono ampiamente in tutto l’ambiente, si accumulano nel tessuto adiposo degli organismi viventi compresi gli esseri umani e sono tossici sia per gli esseri umani sia per la fauna selvatica. Ne sono esempi le dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF), il DDT [1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano], il clordano, gli esaclorocicloesani (compreso il lindano), il dieldrin, l’endrin, l’eptacloro, l’esaclorobenzene, il clordecone, l’aldrin, il pentaclorobenzene, il mirex, il toxafeno e l’esabromobifenile.

( 42 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU 2004, L 158, pag. 7).

( 43 ) Secondo costante giurisprudenza della Corte, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può servire quale unico fondamento per l’interpretazione di una delle sue norme, né le si può attribuire valore prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Le disposizioni del diritto dell’Unione, infatti, devono essere interpretate ed applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell’Unione. In caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche di un testo del diritto dell’Unione, la disposizione di cui trattasi dev’essere interpretata in funzione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte (sentenze del 28 luglio 2016, Edilizia Mastrodonato, C‑147/15, EU:C:2016:606, punto 29, e del 17 marzo 2016, Kødbranchens Fællesråd, C‑112/15, EU:C:2016:185, punto 36 e giurisprudenza citata).

( 44 )

( 45 ) Analogamente «Só se justifica a inclusão de um resíduo na lista harmonizada de resíduos, assinalado como “perigoso” e com uma menção específica ou geral a “substâncias perigosas”, se o resíduo em causa contiver substâncias perigosas que lhe confiram uma ou mais das características de perigosidade (…)».

( 46 )

( 47 )

( 48 ) Regolamento della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU 2008, L 142, pag. 1).

( 49 ) Generalmente, le analisi chimiche vengono utilizzate per individuare le sostanze presenti in un rifiuto, mentre le prove sono impiegate, di norma, per determinare la concentrazione di una sostanza la cui presenza nel rifiuto è nota.

( 50 ) Allegato 3, intitolato «Approcci specifici per la determinazione delle caratteristiche di pericolo (da HP 1 a HP 15)», della comunicazione della Commissione, del 9 aprile 2018, Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti, pagg. da 87 a 123.

( 51 ) Comunicazione della Commissione, del 9 aprile 2018, Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti, allegato 4, pagg. da 129 a 131.

( 52 ) Nella comunicazione del 2018, la stessa Commissione menziona il documento «Caratterizzazione dei rifiuti – Determinazione del tenore di elementi e sostanze nei rifiuti» descritta dalla norma sperimentale AFNOR XP X30-489, che propone un metodo per la determinazione esauriente di elementi e sostanze nei rifiuti liquidi e solidi. Essa menziona altresì il documento dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente degli Stati Uniti d’America Test Methods for Evaluating Solid Waste (SW-846) 2014, disponibile all’indirizzo: http://www3.epa.gov/epawaste/hazard/testmethods/sw846/online/index.htm.

( 53 ) Le norme tecniche del CEN sono le seguenti: EN 14899 Schema quadro di riferimento per la preparazione e l’applicazione di un piano di campionamento; CEN/TR 15310-1:2006 Guida alla selezione e applicazione dei criteri per il campionamento in diverse condizioni; CEN/TR 15310-2:2006 Guida alle tecniche di campionamento; CEN/TR 15310-3:2006 Guida alle procedure per il sottocampionamento sul campo; CEN/TR 15310-4:2006 Guida alle procedure per l’imballaggio, l’immagazzinamento, la conservazione, il trasporto e la consegna di campioni, e CEN/TR 15310-5:2006 Guida al processo di definizione del piano di campionamento.

( 54 ) V. Thieffry, P., Manuel de droit européen de l’environnement, 2a ed., Bruylant, Bruxelles, 2017, pag. 83, e Esteve Pardo, J., El desconcierto del Leviatán. Política y derecho ante las incertidumbres de la ciencia, Marcial Pons, Madrid, 2009, pagg. da 141 a 146.

( 55 ) Detta disposizione prevede che, «[c]onformemente agli articoli 1 e 13, gli Stati membri tengono conto dei principi generali in materia di protezione dell’ambiente di precauzione e sostenibilità, della fattibilità tecnica e praticabilità economica, della protezione delle risorse nonché degli impatti complessivi sociali, economici, sanitari e ambientali».

( 56 ) Per un’esposizione dettagliata della giurisprudenza dei giudici dell’Unione, v. Da Cruz Vilaça, J.L., «The Precautionary Principle in EC Law», in EU Law and Integration: Twenty Years of Judicial Application of EU Law, Hart Publishing, 2014, pagg. da 321 a 354.

( 57 ) V., inter alia, sentenze del 28 gennaio 2010, Commissione/Francia (C‑333/08, EU:C:2010:44, punto 92), e del 19 gennaio 2017, Queisser Pharma (C‑282/15, EU:C:2017:26, punto 56). V. altresì conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa Confédération paysanne e a. (C‑528/16, EU:C:2018:20, paragrafi da 48 a 54).

( 58 ) V., inter alia, sentenze dell’8 settembre 2011, Monsanto e a. (da C‑58/10 a C‑68/10, EU:C:2011:553, punto 77), e del 13 settembre 2017, Fidenato e a. (C‑111/16, EU:C:2017:676, punto 51).

( 59 ) Secondo la Corte, «[q]ualora risulti impossibile determinare con certezza l’esistenza o la portata del rischio asserito a causa della natura insufficiente, inconcludente o imprecisa dei risultati degli studi condotti, ma persista la probabilità di un danno reale per la salute nell’ipotesi in cui il rischio si realizzasse, il principio di precauzione giustifica l’adozione di misure restrittive» (sentenze del 2 dicembre 2004, Commissione/Paesi Bassi, C‑41/02, EU:C:2004:762, punto 54; del 28 gennaio 2010, Commissione/Francia, C‑333/08, EU:C:2010:44, punto 93, e del 19 gennaio 2017, Queisser Pharma, C‑282/15, EU:C:2017:26, punto 57).