CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

GERARD WILLIAM HOGAN

presentate il 5 dicembre 2018 ( 1 )

Causa C‑450/17 P

Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank

contro

Banca centrale europea (BCE)

«Impugnazione – Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Regolamento (UE) n. 1024/2013 – Articolo 6, paragrafo 4 – Regolamento (UE) n. 468/2014 – Articolo 70, paragrafo 1 – Meccanismo di vigilanza unico (MVU) – Competenze della Banca centrale europea (BCE) – Esercizio decentrato da parte delle autorità nazionali – Classificazione di un ente quale soggetto significativo – Vigilanza diretta da parte della BCE – Eccezione – Esistenza di circostanze particolari – Inappropriata classificazione di un soggetto vigilato come soggetto significativo»

1. 

Il crollo della principale banca di investimento degli Stati Uniti, la Lehman Brothers, nel settembre 2008, è generalmente considerato il momento che ha segnato l’inizio di una grave crisi bancaria e fiscale, destinata a travolgere quasi tutte le economie avanzate. Tale crisi si è rivelata tanto intensa e prolungata, esigendo, com’è avvenuto, la ricapitalizzazione e la nazionalizzazione di banche in vari Stati membri, da rappresentare una reale minaccia alla stabilità fiscale di vari paesi dell’Eurozona e, talora, di fatto, alla stessa sopravvivenza dell’euro.

2. 

Di conseguenza, tale crisi ha lasciato lunghi strascichi. Da allora, i legislatori e le autorità di regolamentazione hanno faticato a gestire la gravità di tale crisi bancaria e a comprendere come un sistema di regolamentazione che, fino ad allora, sembrava perfettamente adeguato, nel momento in cui è stato posto alla prova, da quei giorni cupi del 2008 in avanti, abbia, in ultima analisi, fallito. Una delle lezioni tratte dal legislatore dell’Unione è che le pratiche del sistema bancario ombra e l’incapacità di cogliere la natura del rischio sistemico potenzialmente posto dai principali istituti bancari costituiscono il nucleo delle carenze di regolamentazione evidenziate dalla crisi del 2008.

3. 

Tutto ciò, in vari modi, costituisce il contesto dei fatti all’origine della presente impugnazione, proposta dalla Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank (in prosieguo: la «ricorrente»), che mira all’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 maggio 2017, Landeskreditbank Baden-Württemberg/BCE (T‑122/15, EU:T:2017:337) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»). Con tale sentenza il Tribunale ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione ECB/SSM/15/1 della Banca centrale europea (in prosieguo: la «BCE») del 5 gennaio 2015. Tale decisione della BCE era stata a sua volta adottata a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, e dell’articolo 24, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63) (in prosieguo: il «regolamento di base»). Attraverso tale decisione, la BCE aveva rifiutato di riconoscere la ricorrente come soggetto meno significativo ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del medesimo regolamento (in prosieguo: la «decisione controversa»).

4. 

La classificazione della ricorrente come soggetto significativo ha determinato la vigilanza prudenziale diretta di tale soggetto da parte della BCE, e non delle autorità tedesche competenti. La ricorrente sostiene che essa dovrebbe essere classificata come soggetto meno significativo data l’esistenza di «circostanze particolari», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento di base e dell’articolo 70 del regolamento (UE) n. 468/2014 della BCE, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (GU 2014, L 141, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento quadro sull’MVU»). Tuttavia, prima di esaminare tale argomento, è necessario illustrare, in primo luogo, le pertinenti disposizioni legislative.

I. Contesto normativo

A. Il regolamento di base

5.

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di base stabilisce che «[i]l presente regolamento attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, al fine di contribuire alla sicurezza e alla solidità degli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario all’interno dell’Unione e di ciascuno Stato membro, con pieno riguardo e dovere di diligenza riguardo all’unità e all’integrità del mercato interno, in base alla parità di trattamento degli enti creditizi al fine di impedire l’arbitraggio regolamentare».

6.

L’articolo 2 del regolamento di base, rubricato «Definizioni», dispone quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento s’intende per:

(…)

9)

“meccanismo di vigilanza unico” (MVU): il sistema di vigilanza finanziaria composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti come descritto all’articolo 6 del presente regolamento».

7.

L’articolo 4 del regolamento di base, rubricato «Compiti attribuiti alla BCE», dispone, al paragrafo 1, che «[n]el quadro dell’articolo 6, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo la BCE ha competenza esclusiva nell’assolvimento dei compiti seguenti [nove compiti elencati], a fini di vigilanza prudenziale, nei confronti di tutti gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti».

8.

L’articolo 6 del regolamento di base, rubricato «Cooperazione con l’MVU», stabilisce quanto segue:

«1.   La BCE assolve i suoi compiti nel quadro di un meccanismo di vigilanza unico composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti. La BCE è responsabile del funzionamento efficace e coerente dell’MVU.

(…)

4.   In relazione ai compiti definiti nell’articolo 4, eccetto il paragrafo 1, lettere a) e c), la BCE ha le responsabilità di cui al paragrafo 5 del presente articolo e le autorità nazionali competenti hanno le responsabilità di cui al paragrafo 6 del presente articolo, nel quadro di cui al paragrafo 7 del presente articolo e fatte salve le procedure ivi indicate, per la vigilanza dei seguenti enti creditizi, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista, o succursali, stabilite in Stati membri partecipanti, di enti creditizi stabiliti in Stati membri non partecipanti:

quelli meno rilevanti su base consolidata, al massimo livello di consolidamento all’interno degli Stati membri partecipanti, ovvero singolarmente, nel caso specifico di succursali, stabilite in Stati membri partecipanti, di enti creditizi stabiliti in Stati membri non partecipanti. La significatività è valutata sulla base dei seguenti criteri:

i)

dimensioni;

ii)

importanza per l’economia dell’Unione o di qualsiasi Stato membro partecipante;

iii)

significatività delle attività transfrontaliere.

Per quanto attiene al primo comma, un ente creditizio o società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista non sono considerati meno significativi, tranne se giustificato da particolari circostanze da specificare nella metodologia, qualora soddisfino una qualsiasi delle seguenti condizioni:

i)

il valore totale delle attività supera i 30 miliardi di EUR;

ii)

il rapporto tra le attività totali e il PIL dello Stato membro partecipante in cui sono stabiliti supera il 20%, a meno che il valore totale delle attività sia inferiore a 5 miliardi di EUR;

iii)

in seguito alla notifica dell’autorità nazionale competente secondo cui tale ente riveste un’importanza significativa con riguardo all’economia nazionale, la BCE decide di confermare tale significatività sulla scorta di una sua valutazione approfondita, compreso lo stato patrimoniale, dell’ente creditizio in questione.

Inoltre la BCE può, di propria iniziativa, considerare un ente di importanza significativa quando questo ha stabilito filiazioni in più di uno Stato membro partecipante e le sue attività o passività transfrontaliere rappresentano una parte significativa delle attività o passività totali soggette alle condizioni di cui alla metodologia.

Quelli per i quali è stata richiesta o ricevuta direttamente assistenza finanziaria pubblica dal [Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF)] o dal [Meccanismo europeo di stabilità (MES)] non sono considerati meno significativi.

Nonostante i commi precedenti, la BCE assolve i compiti attribuitile dal presente regolamento nei confronti dei tre enti creditizi più significativi in ciascuno Stato membro partecipante, salvo circostanze particolari.

5.   Riguardo agli enti creditizi di cui al paragrafo 4, e nel quadro definito nel paragrafo 7:

a)

la BCE emana regolamenti, orientamenti o istruzioni generali rivolti alle autorità nazionali competenti in base ai quali sono eseguiti i compiti definiti nell’articolo 4, ad esclusione del paragrafo 1, lettere a) e c), e le decisioni di vigilanza sono adottate dalle autorità nazionali competenti.

Tali istruzioni possono riferirsi ai poteri specifici di cui all’articolo 16, paragrafo 2, per gruppi o categorie di enti creditizi al fine di assicurare la coerenza dei risultati della vigilanza nell’ambito dell’MVU;

b)

allorché necessario per garantire l’applicazione coerente di standard di vigilanza elevati, la BCE può decidere in qualsiasi momento, di propria iniziativa dopo essersi consultata con le autorità nazionali competenti o su richiesta di un’autorità nazionale competente, di esercitare direttamente tutti i pertinenti poteri per uno o più enti creditizi di cui al paragrafo 4, ivi compreso il caso in cui è stata richiesta o ricevuta indirettamente l’assistenza finanziaria dal FESF o dal MES;

c)

la BCE esercita una sorveglianza sul funzionamento del sistema, sulla base delle responsabilità e delle procedure di cui al presente articolo, in particolare al paragrafo 7, lettera c);

d)

la BCE può avvalersi in qualsiasi momento dei poteri di cui agli articoli da 10 a 13;

e)

la BCE può inoltre richiedere, in casi specifici o in via permanente, informazioni alle autorità nazionali competenti in merito all’assolvimento dei compiti da esse assolti in virtù del presente articolo.

6.   Fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, le autorità nazionali competenti assolvono i compiti, e ne sono responsabili, di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), da d) a g) e i), e adottano tutte le pertinenti decisioni di vigilanza in relazione agli enti creditizi menzionati al paragrafo 4, primo comma, del presente articolo nel quadro di cui al paragrafo 7 del presente articolo e fatte salve le procedure ivi stabilite.

(…)

7.   La BCE adotta e pubblica, in consultazione con le autorità nazionali competenti e sulla base di una proposta del consiglio di vigilanza, un quadro per l’organizzazione delle modalità pratiche di attuazione del presente articolo (…)

(…)».

B. Regolamento quadro sull’MVU

9.

L’articolo 1 del regolamento quadro sull’MVU, rubricato «Oggetto e scopo», stabilisce quanto segue:

«1.   Il presente regolamento disciplina tutti i seguenti aspetti:

a)

il quadro di cui all’articolo 6, paragrafo 7, del regolamento [di base], segnatamente un quadro per l’organizzazione delle modalità pratiche per l’attuazione dell’articolo 6 del regolamento [di base] riguardanti la cooperazione nell’ambito dell’MVU, che comprende:

i)

la metodologia specifica per valutare e riesaminare se un soggetto vigilato è classificato come significativo o meno significativo secondo i criteri stabiliti dall’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento [di base] e le misure risultanti da tale valutazione;

(…)».

10.

L’articolo 70 del regolamento quadro sull’MVU, rubricato «Circostanze particolari che determinano la classificazione di un soggetto vigilato come meno significativo», dispone quanto segue:

«1.   Ricorrono circostanze particolari, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, secondo e quinto comma, del regolamento [di base] (di seguito le “circostanze particolari”), quando sussistono circostanze specifiche e fattuali che rendono inappropriata la classificazione di un soggetto come significativo, tenuto conto degli obiettivi e dei principi del regolamento [di base] e, in particolare, della necessità di garantire l’applicazione coerente di standard di vigilanza elevati.

2.   Il termine “circostanze particolari” è interpretato in modo restrittivo».

11.

L’articolo 71 del regolamento quadro sull’MVU, rubricato «Valutazione circa la sussistenza di circostanze particolari», così dispone al suo paragrafo 1:

«La sussistenza di circostanze particolari che giustificano la classificazione come meno significativo di un soggetto vigilato che altrimenti sarebbe considerato significativo è determinata caso per caso e in modo specifico per il soggetto o gruppo vigilato in questione, e non per categorie di soggetti vigilati».

II. Fatti all’origine della controversia e decisione controversa

12.

La ricorrente è la banca di investimento e sviluppo (Förderbank) del Land del Baden-Württemberg (Germania). Istituita ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1 della legge sulla banca regionale di credito del Land del Baden-Württemberg, è una persona giuridica di diritto pubblico, della quale il Land del Baden‑Württemberg costituisce l’unico titolare di quote.

13.

Il 25 giugno 2014 la BCE ha informato la ricorrente, in sostanza, del fatto che, in ragione della sua dimensione, essa era sottoposta soltanto alla sua vigilanza e non alla vigilanza congiunta ai sensi dell’MVU, in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento di base, e l’ha invitata a presentare le sue osservazioni.

14.

Il 10 luglio 2014 la ricorrente ha contestato tale analisi, sostenendo, tra l’altro, l’esistenza di circostanze particolari ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento di base e degli articoli 70 e 71 del regolamento quadro sull’MVU.

15.

Il 1o settembre 2014 la BCE ha adottato una decisione che classifica la ricorrente come soggetto significativo ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento di base.

16.

Il 6 ottobre 2014 la ricorrente ha chiesto il riesame di tale decisione ai sensi dell’articolo 24, paragrafi 1, 5 e 6, del regolamento di base, in combinato disposto con l’articolo 7 della decisione [2014/360/UE della Banca centrale europea], del 14 aprile 2014, relativa all’istituzione di una commissione amministrativa del riesame e alle relative norme di funzionamento (GU 2014, L 175, pag. 47). Il 23 ottobre 2014 si è tenuta un’udienza dinanzi alla commissione amministrativa del riesame.

17.

Il 20 novembre 2014 la commissione amministrativa del riesame ha emesso un parere che conclude per la legittimità della decisione della BCE.

18.

Il 5 gennaio 2015 la BCE ha adottato la decisione controversa, che ha abrogato e sostituito la decisione del 1o settembre 2014, mantenendo al contempo la classificazione della ricorrente come soggetto significativo.

19.

Nella decisione controversa, la BCE ha rilevato che il valore delle attività della ricorrente superava EUR 30 miliardi e ha respinto gli argomenti di quest’ultima vertenti sull’esistenza, per quanto la riguardava, di «circostanze particolari» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento di base, tali da giustificare che essa continuasse ad essere sottoposta alla vigilanza prudenziale diretta delle autorità tedesche.

20.

La BCE si è basata, in sostanza, sulle seguenti considerazioni:

la qualificazione della ricorrente come soggetto significativo non era in contrasto con gli obiettivi del regolamento di base;

il profilo di rischio di un soggetto non era una questione pertinente nella fase della sua qualificazione;

anche supponendo che ritenesse che, nel caso della ricorrente, esistessero circostanze particolari, essa avrebbe anche dovuto verificare se tali circostanze giustificassero la riclassificazione della ricorrente come soggetto meno significativo;

in applicazione dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento quadro sull’MVU, la nozione di «circostanze particolari» deve essere oggetto di un’interpretazione restrittiva e, pertanto, soltanto quando la vigilanza diretta della BCE è inappropriata un soggetto può essere riclassificato da «significativo» a «meno significativo»;

la presa in considerazione del principio di proporzionalità a fini interpretativi non può imporle di verificare se l’applicazione a un soggetto dei criteri di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento di base avesse carattere proporzionato, e l’esame del carattere «inappropriato» della qualificazione di un soggetto come significativo non equivaleva a siffatta valutazione della proporzionalità;

l’adeguatezza dei quadri di vigilanza nazionali e la loro capacità di applicare standard elevati di vigilanza non consentiva di concludere per il carattere inappropriato dell’esercizio di una vigilanza diretta da parte della BCE, poiché il regolamento di base non subordinava quest’ultima alla dimostrazione del carattere inadeguato dei quadri di vigilanza nazionali o delle norme nazionali di vigilanza.

III. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

21.

Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 marzo 2015, la ricorrente ha chiesto l’annullamento della decisione controversa. La ricorrente ha dedotto cinque motivi a sostegno del suo ricorso: i) violazione dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento di base e dell’articolo 70 del regolamento quadro sull’MVU nella scelta dei criteri applicati dalla BCE; ii) errori manifesti di valutazione dei fatti; iii) violazione dell’obbligo di motivazione; iv) sviamento di potere risultante dall’omesso esercizio, da parte della BCE, del suo potere discrezionale; e v) violazione, da parte della BCE, del proprio obbligo di prendere in considerazione tutte le circostanze pertinenti del caso.

22.

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso d’annullamento proposto dalla ricorrente.

IV. Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte di giustizia

23.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

annullare la decisione controversa che dispone il mantenimento degli effetti della decisione della BCE del 1o settembre 2014, così come sostituita;

in subordine, annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

condannare la BCE alle spese del procedimento.

24.

Dal canto loro, la BCE e la Commissione chiedono che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione, e

condannare la ricorrente alle spese.

V. Sull’impugnazione

25.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi di impugnazione: i) violazione del diritto dell’Unione nell’interpretazione e applicazione dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento di base e dell’articolo 70 del regolamento quadro sull’MVU; ii) snaturamento della decisione controversa e valutazione erronea dei requisiti di motivazione; iii) errori procedurali da parte del Tribunale, consistenti nell’introduzione di elementi che non sono oggetto del presente procedimento.

A. Primo motivo di impugnazione, vertente sulla violazione del diritto dell’Unione nell’interpretazione e applicazione dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento di base e dell’articolo 70 del regolamento quadro sull’MVU

26.

Il primo motivo di impugnazione si suddivide in tre parti.

1.   Erronea interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di base e dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU

27.

Nella prima parte, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha interpretato erroneamente l’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma del regolamento di base e l’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU.

28.

La ricorrente si fonda su tre argomenti.

a)   Erronea interpretazione testuale

29.

In primo luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che le «circostanze particolari» ( 2 ) che determinano la classificazione di un soggetto come meno significativo sussistono soltanto qualora la vigilanza diretta da parte delle autorità nazionali sia più idonea a conseguire gli obiettivi del regolamento di base rispetto alla vigilanza diretta da parte della BCE. Secondo la ricorrente, l’interpretazione letterale, da parte del Tribunale, del termine«inappropriata» ( 3 ) si fonda unicamente sulla giurisprudenza della Corte relativa al principio di proporzionalità, ai sensi della quale la questione concernente l’appropriatezza di un atto dell’Unione dipende dalla sua idoneità o meno a conseguire gli obiettivi legittimi perseguiti dalla normativa in questione ( 4 ). È stato sostenuto, pertanto, che il Tribunale si è basato su una terminologia propria di un contesto completamente diverso, e non sul significato comune del termine.

30.

Inoltre, è stato sostenuto che il Tribunale ha erroneamente ritenuto determinante la sola versione inglese del regolamento quadro sull’MVU (e dunque, il termine «inappropriate»), violando così il principio secondo cui tutte le versioni linguistiche sono ugualmente vincolanti. La ricorrente sostiene che i termini «geeignet», «aptes», «idóneos», «idonei» e «geschickt», utilizzati rispettivamente nelle versioni di lingua tedesca, francese, spagnola, italiana e neerlandese della sentenza del 16 giugno 2015, Gauweiler e a. ( 5 ), non corrispondono ai termini «unangemessen», «inapproprié», «inadecuada», «inappropriata» e «niet passend» impiegati nell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU.

31.

Secondo la ricorrente, i termini «inappropriata» e «circostanze particolari» costituiscono concetti giuridici indeterminati. L’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento di base e l’articolo 70 del regolamento quadro sull’MVU devono pertanto essere interpretati facendo riferimento al loro scopo e alla struttura generale, alla luce del diritto di rango superiore.

32.

La BCE e la Commissione sostengono che tale argomento debba essere respinto. Per quanto mi riguarda, non posso che concordare.

33.

È importante osservare, in via preliminare, che la ricorrente non contesta la validità dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento di base o dell’articolo 70 del regolamento quadro sull’MVU. Ciò che è in discussione nel presente procedimento, e nel procedimento precedentemente pendente dinanzi al Tribunale, è la corretta interpretazione di tali disposizioni. Inoltre, poiché il valore delle attività della ricorrente supera EUR 30 miliardi ( 6 ), ne consegue che, a motivo dell’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di base, essa «non [è] considerat[a] meno significativ[a], tranne se giustificato da particolari circostanze». Si può inoltre osservare che la ricorrente non contesta la valutazione della BCE secondo cui il valore delle sue attività supera di gran lunga la soglia normativa definita.

34.

A mio avviso, risulta chiaramente dall’espressione «tranne se giustificato da particolari circostanze», di cui al secondo comma dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento di base, che la classificazione di un soggetto che soddisfi uno qualsiasi dei criteri dettagliati specificati in tale disposizione quale soggetto meno significativo rappresenta un’eccezione alla regola ordinaria secondo cui la vigilanza prudenziale diretta di tale soggetto, che per il resto soddisfa i relativi criteri, dovrebbe essere esercitata dalla BCE. A norma dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU, tali «circostanze particolari» sussistono quando la classificazione di un soggetto come significativo appare «inappropriata», tenuto conto degli obiettivi e dei principi del regolamento di base e, in particolare, della necessità di garantire l’applicazione coerente di standard di vigilanza elevati, nonché, aggiungerei, della necessità di evitare possibili rischi sistemici occulti posti dai grandi istituti bancari con un ingente capitale. Ciò è sottolineato dal fatto che l’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento quadro sull’MVU precisa che l’espressione «circostanze particolari» di cui al secondo comma dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento di base deve essere interpretata in modo restrittivo. L’ovvia conclusione è che la classificazione come meno significativo di un soggetto che soddisfa uno qualsiasi dei criteri pertinenti possiede carattere eccezionale e costituisce una deroga alla norma. Ciò significa, a sua volta, che se uno qualsiasi dei criteri di cui all’articolo 6, paragrafo 4, è soddisfatto, un ente bancario che, come la ricorrente, intenda dimostrare l’esistenza di «circostanze particolari» ai sensi di detta disposizione non può farlo attraverso semplici asserzioni, ma deve offrire una prova particolarmente convincente.

35.

Ritengo che il Tribunale non abbia commesso alcun errore di diritto nel ritenere, al punto 44 della sentenza impugnata, che la formulazione dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU si concentri sulla questione se la vigilanza diretta da parte della BCE di un soggetto che, in linea di principio, non dovrebbe essere classificato come meno significativo ( 7 ) e, quindi, sottoposto alla vigilanza diretta della BCE, sia o meno appropriata. Come correttamente sottolineato dal Tribunale, nell’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di base o nell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU non vi è alcun riferimento alla verifica della necessità di una vigilanza diretta di un soggetto da parte della BCE o al fatto che una vigilanza diretta da parte delle autorità nazionali sia in grado di realizzare gli obiettivi del regolamento di base esattamente come una vigilanza da parte della sola BCE ( 8 ).

36.

A tal riguardo, l’impostazione normativa è chiara. Si parte dal presupposto che qualsiasi ente bancario che soddisfi uno qualsiasi dei requisiti dettagliati di cui all’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di base è considerato o giudicato «significativo» dal legislatore dell’Unione, rendendo così necessaria una vigilanza diretta da parte della BCE. Nel caso di un soggetto quale la ricorrente, nel momento in cui il valore delle sue attività supera la soglia di EUR 30 miliardi, il legislatore dell’Unione si basa sulla presunzione ex ante che si renda necessaria la vigilanza diretta della BCE, salvo che sia dimostrata in modo persuasivo l’esistenza di circostanze particolari che smentiscano tale presunzione, ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU.

37.

Ci si chiede, dunque, quali siano le circostanze particolari invocate dalla ricorrente a sostegno della sua affermazione secondo cui essa dovrebbe essere considerata rientrante nell’eccezione di cui all’articolo 6, paragrafo 4. I principali argomenti avanzati a tal proposito si riferiscono alle norme che disciplinano il suo modello societario e la natura delle sue operazioni al dettaglio. In particolare, si è sostenuto che questi obiettivi legislativi definiscono il suo scopo principale di stanziamento di finanziamenti per determinati compiti di servizio pubblico e impongono allo Stato federale (Land) del Baden-Württemberg di fornirle le risorse necessarie per consentirle di adempiere a tali compiti. Essa sostiene, inoltre, che il proprio modello societario è essenzialmente avverso al rischio e, dal momento che essa è quasi interamente situata all’interno del territorio di uno Stato membro, l’effettiva semplicità della sua struttura garantisce una sana gestione del rischio, e persino l’assenza di una sua rilevanza sistemica in qualità di ente creditizio all’interno del più ampio sistema bancario tedesco.

38.

A mio avviso, anche se tali argomenti dovessero essere accettati come oggettivamente corretti, essi sono essenzialmente irrilevanti ai fini delle questioni in esame. Non vi è nulla nel regolamento di base o nel regolamento quadro sull’MVU che suggerisca che la struttura giuridica di un ente bancario, le norme che disciplinano l’esercizio delle sue funzioni bancarie o il suo modello societario o, allo stesso modo, la natura del rischio che esso comporta per la stabilità bancaria siano rilevanti ai fini della sua designazione quale significativo ai sensi del regolamento di base. In proposito, è opportuno ricordare che l’articolo 1, terza frase, del regolamento di base obbliga la BCE a «t[enere] in debita considerazione le diverse tipologie, i modelli societari e le dimensioni degli enti creditizi», sicché il quadro legislativo prevede che la BCE eserciti una vigilanza su enti creditizi caratterizzati da modelli societari differenti. Un ulteriore insegnamento che il legislatore dell’Unione ha tratto dalla crisi finanziaria del 2008 è che, in ultima analisi, molte delle semplici ipotesi precedentemente formulate circa la natura del rischio finanziario o l’assenza di rilevanza sistemica di determinati enti creditizi si sono dimostrate, alla prova dei fatti, prive di fondamento. Questo è il motivo per cui, del resto, il regolamento di base parte dal presupposto ex ante che un ente creditizio con attività di tale valore dovrebbe essere sottoposto alla vigilanza della BCE, a prescindere dal fatto che tale ente ponga o meno un effettivo rischio sistemico alla stabilità finanziaria. Ne consegue, pertanto, che la presunta assenza di rischio sistemico non implica, di per sé, che la classificazione dell’ente creditizio in questione come soggetto significativo ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento di base sia inappropriata.

39.

Il fatto che il Tribunale abbia fatto affidamento ( 9 ) sulla terminologia di cui al punto 67 della sentenza del 16 giugno 2015, Gauweiler e a. (C‑62/14, EU:C:2015:400) al fine di interpretare il termine «inappropriata», non può, a mio avviso, essere considerato giuridicamente errato. Mentre il punto 67 della sentenza del 16 giugno 2015, Gauweiler e a. (C‑62/14, EU:C:2015:400) riguarda indubbiamente il principio di proporzionalità, il Tribunale ha citato il paragrafo in questione semplicemente al fine di illustrare, al punto 46 della sentenza impugnata, che l’esame della questione se qualcosa sia o meno appropriato è diverso dall’esame della questione se esso vada al di là di quanto necessario.

40.

Inoltre, temo che gli argomenti della ricorrente concernenti le varie versioni linguistiche dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU e il punto 67 della sentenza del 16 giugno 2015, Gauweiler (C‑62/14, EU:C:2015:400) non siano convincenti. Ritengo che il significato comune dei termini «geeignet», «aptes», «idóneos», «idonei» e «geschickt», utilizzati rispettivamente nelle versioni di lingua tedesca, francese, spagnola, italiana e neerlandese della sentenza, del 16 giugno 2015, Gauweiler e a. (C‑62/14, EU:C:2015:400, punto 67) sia l’antonimo del significato comune dei termini «unangemessen», «inapproprié», «inadecuada», «inappropriata» e «niet passend» di cui all’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU. Pertanto, dalla formulazione dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU discende chiaramente che la vigilanza di un soggetto da parte delle autorità nazionali competenti è consentita solo se la vigilanza diretta della BCE è inidonea, inadeguata o «inappropriata», alla luce degli obiettivi del regolamento di base. Ciò può accadere, ad esempio, nel caso in cui la vigilanza prudenziale non sarebbe esercitata in modo adeguato dalla BCE.

b)   Principio di proporzionalità

41.

In secondo luogo, la ricorrente ritiene che il Tribunale abbia omesso di interpretare l’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di base e l’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU in conformità con il principio di proporzionalità applicabile in materia di competenze, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, TUE.

42.

Secondo la ricorrente, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il principio di proporzionalità applicabile in materia di competenze non sia pertinente ai fini dell’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento di base e dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU ( 10 ), sulla base del fatto che «le autorità nazionali (…) agiscono nell’ambito dell’attuazione decentrata di una competenza esclusiva dell’Unione e non nell’esercizio di una competenza nazionale» ( 11 ). La ricorrente ritiene che il principio di proporzionalità di cui all’articolo 5, paragrafo 4, TUE si applichi anche alle competenze esclusive dell’Unione e debba pertanto essere rispettato dalla BCE quando agisce in qualità di autorità di vigilanza europea e, in particolare, quando classifica un soggetto come significativo o meno significativo.

43.

Secondo la ricorrente, da un’analisi globale degli articoli 4 e 6 del regolamento di base risulta che la BCE dispone di una competenza esclusiva per quanto riguarda la vigilanza dei soggetti significativi, mentre le autorità nazionali conservano le loro preesistenti competenze nei confronti dei soggetti meno significativi. I considerando 15, 28 ( 12 ) e da 37 a 40 ( 13 ) del regolamento di base non consentono di supportare la diversa conclusione raggiunta dal Tribunale.

44.

La ricorrente sostiene, inoltre, che poiché la base giuridica del regolamento di base è l’articolo 127, paragrafo 6, del TFUE, il Consiglio, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale ai punti 63 e 72 della sentenza impugnata, non può attribuire poteri alle autorità nazionali competenti. Essa prosegue affermando che, conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, del TUE, una vigilanza diretta da parte della BCE non è necessaria quando le autorità nazionali competenti sono in grado di realizzare gli obiettivi del regolamento di base. Essa sostiene che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di base, esistono «circostanze particolari», quando, in ragione delle circostanze specifiche e fattuali del caso, la vigilanza prudenziale diretta da parte delle autorità nazionali competenti è in grado di realizzare gli obiettivi del regolamento di base almeno quanto la vigilanza diretta della BCE. In tal caso, si rende necessaria una riclassificazione del soggetto significativo quale soggetto meno significativo.

45.

La BCE e la Commissione ritengono che tale argomento debba essere respinto. Sono d’accordo.

46.

È importante osservare, in via preliminare, che la ricorrente non sostiene che le disposizioni del regolamento di base o del regolamento quadro sull’MVU violino il principio di proporzionalità di cui all’articolo 5, paragrafo 4 del TUE ( 14 ).

47.

La ricorrente ritiene, piuttosto, che poiché gli articoli 4 e 6 del regolamento di base si limitano ad attribuire poteri esclusivi di vigilanza alla BCE nei confronti di soggetti significativi, mentre le autorità nazionali restano competenti, in linea di principio, per quanto concerne i soggetti meno significativi, la BCE, nel valutare la riclassificazione di un soggetto come meno significativo a causa dell’esistenza di «circostanze particolari», è vincolata dal principio di proporzionalità. La BCE deve pertanto esaminare, caso per caso, se la vigilanza prudenziale di un determinato soggetto possa essere esercitata in maniera altrettanto valida da parte delle autorità nazionali competenti, nel qual caso tale soggetto dovrebbe essere classificato come meno significativo.

48.

Da quanto precede discende la necessità di esaminare se il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel valutare la ripartizione di competenze tra la BCE e le pertinenti autorità nazionali ai sensi degli articoli 4 e 6 del regolamento di base, per quanto concerne i soggetti meno significativi, prima di esaminare l’applicazione del principio di proporzionalità da parte di tale giudice.

1) Ripartizione di competenze

49.

Al punto 63 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che «il Consiglio ha delegato alla BCE una competenza esclusiva per quanto riguarda i compiti previsti all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base e che l’articolo 6 del medesimo regolamento ha il solo obiettivo di permettere l’attuazione decentrata nell’ambito dell’MVU ( 15 ) di tale competenza da parte delle autorità nazionali, sotto il controllo della BCE, nei confronti dei soggetti meno significativi e per quanto riguarda i compiti previsti all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e da d) a i), del regolamento di base, attribuendo al contempo alla BCE la competenza esclusiva per determinare il contenuto della nozione di “circostanze particolari” ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del medesimo regolamento, la quale è stata attuata con l’adozione degli articoli 70 e 71 del regolamento quadro sull’MVU».

50.

Per quanto mi riguarda, concordo in toto con l’analisi del Tribunale. L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base attribuisce alla BCE la competenza esclusiva a svolgere i nove compiti ivi elencati in relazione a «tutti» gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti ( 16 ), nel quadro dell’articolo 6 di detto regolamento. In proposito, va ricordato che, a tal fine, l’articolo 4 del regolamento di base non traccia alcuna distinzione tra soggetti significativi e meno significativi. L’articolo 6, paragrafo 4 del regolamento di base stabilisce, tuttavia, che la BCE possiede determinate responsabilità ( 17 ), per quanto concerne i soggetti meno significativi, in relazione ai compiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), da d) a g) e i), mentre le autorità nazionali competenti possiedono altre responsabilità in relazione a tali compiti. La BCE è la sola responsabile per i compiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento di base per quanto concerne i soggetti meno significativi.

51.

L’articolo 6, paragrafo 5, lettera a) del regolamento di base stabilisce che la BCE adotta regolamenti, orientamenti o istruzioni generali rivolti alle autorità nazionali competenti, in relazione all’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 4 ( 18 ). La BCE può decidere, al fine di garantire standard di vigilanza elevati, di esercitare tutti i pertinenti poteri nei confronti di uno o più soggetti meno significativi ( 19 ). Inoltre, la BCE ha il potere di controllare il funzionamento del sistema ( 20 ), può avvalersi in qualsiasi momento dei poteri d’indagine di cui agli articoli da 10 a 13 del regolamento di base ( 21 ) e può richiedere informazioni alle autorità nazionali competenti in merito all’assolvimento dei loro compiti ( 22 ).

52.

Di converso, le autorità nazionali competenti assolvono i compiti, e ne sono responsabili, di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 4, lettere a) e c), e adottano tutte le pertinenti decisioni di vigilanza in relazione ai soggetti meno significativi, conformemente al quadro adottato dalla BCE, «in consultazione con le autorità nazionali competenti (…)», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 7, del regolamento di base ( 23 ). Sulla base di tale quadro, la BCE ha adottato il regolamento quadro sull’MVU, ivi compresi gli articoli 70 e 71 che stabiliscono le norme per determinare la sussistenza di «circostanze particolari» ( 24 ).

53.

Tenuto conto della vasta estensione delle competenze attribuite alla BCE nei confronti dei soggetti meno significativi e del ruolo chiaramente secondario o accessorio svolto, a tal riguardo, dalle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento di base, non posso concordare con l’argomento, dedotto dalla ricorrente, secondo cui tali autorità mantengono la loro competenza preesistente nei confronti di tali soggetti. Pertanto, la BCE esercita in via esclusiva la vigilanza prudenziale dei soggetti meno significativi in riferimento ai nove compiti specificati all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, ed è assistita ( 25 ) in tale attività per quanto concerne i compiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), da d) a g) e i), del regolamento di base.

54.

Per quanto riguarda, inoltre, l’affermazione della ricorrente attinente alla base giuridica del regolamento di base, non posso concordare con la sua analisi della sentenza impugnata, in quanto il Tribunale non ha dichiarato, ai punti 63 e 72 di tale sentenza, che i poteri sono stati conferiti alle autorità nazionali competenti. Tali paragrafi si riferiscono in modo specifico alla competenza esclusiva della BCE/Unione. In ogni caso, poiché il regolamento di base prevede che sia la BCE, e non gli Stati membri, a esercitare in via esclusiva la vigilanza prudenziale dei soggetti meno significativi per quanto concerne i nove i compiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, l’argomento della ricorrente attinente alla base giuridica del regolamento di base illustrato supra, al paragrafo 44, non può essere accolto e deve essere respinto.

2) Applicazione del principio di proporzionalità

55.

Contrariamente alle affermazioni della ricorrente, di cui supra al paragrafo 42, il Tribunale non ha ritenuto che il principio di proporzionalità non fosse pertinente ai fini dell’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento di base e dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU. Infatti, il Tribunale ha esaminato tale questione in modo approfondito ai punti da 66 a 85 della sentenza impugnata e ha fatto riferimento alla giurisprudenza della Corte relativa a tale principio ai punti da 66 a 68 di tale sentenza.

56.

Risulta chiaramente dal tenore letterale dell’articolo 5, paragrafo 4, TUE, che il principio di proporzionalità si applica al contenuto e alla forma di qualsiasi azione dell’Unione, ivi comprese, come affermato dalla ricorrente, le azioni intraprese dall’Unione quando agisce nell’ambito della sua competenza esclusiva.

57.

A mio parere, il principio di proporzionalità non può modificare la ripartizione di competenze fra gli Stati membri e l’Unione, che è governata dal principio di attribuzione, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 2, del TUE. Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del TUE, «[l]a delimitazione delle competenze dell’Unione si fonda sul principio di attribuzione». L’articolo 5, paragrafo 2, del TUE stabilisce che «[i]n virtù del principio di attribuzione, l’Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all’Unione nei trattati appartiene agli Stati membri». Conseguentemente, il principio di proporzionalità non può essere invocato per trasferire una competenza dell’Unione agli Stati membri o viceversa. L’«esercizio delle competenze dell’Unione si fonda [tuttavia] sui principi di sussidiarietà e proporzionalità» ( 26 ).

58.

Nell’interpretare la nozione di «circostanze particolari», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento di base e di «inappropriata» ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU alla luce del principio di proporzionalità, la BCE non può classificare come meno significativo un soggetto altrimenti significativo, salvo che tale azione sia, fra l’altro, appropriata a realizzare gli obiettivi legittimi del regolamento di base e non ecceda i limiti di quanto è necessario per raggiungere tali obiettivi.

59.

Conseguentemente, non è sufficiente, come sostenuto dalla ricorrente, dimostrare che le autorità nazionali competenti possono conseguire gli obiettivi del regolamento di base ( 27 ), in quanto ciò si limita a soddisfare il requisito dell’idoneità dell’azione ai fini del controllo della proporzionalità. Piuttosto, deve essere dimostrato anche il fatto che la vigilanza da parte delle autorità nazionali competenti è maggiormente in grado di realizzare gli obiettivi del regolamento di base ( 28 ), assicurando in tal modo che la classificazione come meno significativo di un soggetto altrimenti significativo non ecceda i limiti di quanto è necessario per raggiungere tali obiettivi.

60.

Qualsiasi tentativo di classificare come meno significativo un soggetto altrimenti significativo ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento di base, a motivo del fatto che gli obiettivi di tale regolamento potrebbero essere conseguiti in modo altrettanto valido attraverso una vigilanza diretta da parte delle autorità nazionali competenti, non soltanto viola la ripartizione di competenze tra gli Stati membri e la BCE previsti in tale disposizione, ma si pone altresì in contrasto con il principio di proporzionalità.

61.

In ogni caso, ritengo che l’argomento concernente la proporzionalità, così come sostenuto dalla ricorrente nell’ambito della presente impugnazione costituisca, in sostanza, una censura indiretta alla validità dell’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di base. Come ho già osservato, l’impostazione normativa è chiara, in quanto gli enti bancari che soddisfino una qualsiasi delle condizioni ivi elencate si presumono significativi, salvo che sia dimostrata chiaramente l’esistenza di circostanze particolari. Ciò è sottolineato dalle disposizioni dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento quadro sull’MVU, il quale precisa che il termine «circostanze particolari» deve essere interpretato in modo restrittivo.

62.

Se è vero che l’eventuale applicazione del principio di proporzionalità non può, se del caso, essere esclusa, al tempo stesso tale principio non può essere utilizzato in modo tale da pregiudicare, in concreto, l’effetto utile dell’impostazione normativa adottata dal legislatore dell’Unione. Eppure, per quanto concerne la presente impugnazione, questo è il risultato che la ricorrente ha effettivamente tentato di conseguire.

63.

In tale contesto, non posso evitare di pensare che, curiosamente, la ricorrente non è riuscita a dedurre alcun argomento vertente sull’esistenza di circostanze particolari ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di base. L’argomento concernente la proporzionalità sembra equivalere, piuttosto, all’argomento secondo cui, poiché sarebbe possibile, e persino auspicabile, per la ricorrente, essere oggetto di controllo diretto da parte delle autorità nazionali di vigilanza, spetterebbe alla BCE l’onere di dimostrare che è necessario, per qualche motivo, che avvenga il contrario. Questo, tuttavia, è un argomento piuttosto incoerente rispetto al chiaro contesto dell’impostazione normativa e, come ho appena osservato, si configura, in sostanza, come una censura indiretta alla sua validità.

64.

Per tutti questi motivi, ritengo che l’argomento concernente la proporzionalità, così come dedotto dalla ricorrente, non sia fondato.

c)   Violazione del principio interpretativo «ut res magis valeat quam pereat» e obbligo di non imporre una «probatio diabolica»

65.

In terzo luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale abbia violato il principio interpretativo ut res magis valeat quam pereat e l’obbligo di non imporre una probatio diabolica L’argomento qui sostenuto, equivale, di fatto, ad affermare che la prova dell’applicabilità dell’eccezione di cui all’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, non deve essere resa eccessivamente difficile.

66.

La ricorrente ritiene che la nozione di «circostanze particolari», di cui all’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di base non possa essere interpretata in modo tale che la presunzione secondo cui i soggetti che soddisfano i criteri ivi menzionati devono essere qualificati come soggetti significativi non possa in nessun caso essere confutata. Essa sostiene che, sebbene i criteri relativi all’esistenza di «circostanze particolari», ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento quadro sull’MVU debbano essere interpretati in «modo restrittivo», deve esservi spazio per la loro applicazione. Secondo la ricorrente, il Tribunale, ai punti 46 e 80 della sentenza impugnata, omette di riconoscere questo aspetto e, così facendo, rende praticamente impossibile, per la ricorrente, dimostrare l’esistenza di tali circostanze particolari.

67.

La ricorrente sostiene che il Tribunale, al punto 80 della sentenza impugnata, ha commesso un errore di diritto affermando che «una vigilanza diretta da parte delle autorità nazionali [deve essere] maggiormente in grado di realizzare gli obiettivi ed i principi del regolamento di base» e che questo aspetto deve essere oggetto di prova da parte dei soggetti significativi. Essa sostiene che né il regolamento di base né il regolamento quadro sull’MVU stabiliscono una simile gerarchia tra una vigilanza che è «maggiormente in grado» di realizzare gli obiettivi del regolamento di base e una vigilanza che è «meno in grado» di farlo. Essa afferma che il criterio impiegato dal Tribunale, secondo cui la vigilanza da parte delle autorità nazionali dovrebbe essere «maggiormente in grado» [di realizzare gli obiettivi del regolamento], è inappropriato e priva i soggetti significativi di qualsiasi reale possibilità di fornire concretamente la prova richiesta da tale giudice, in quanto tali soggetti sono tenuti a dimostrare fatti concernenti il modo in cui le varie autorità di vigilanza operano, fatti che non rientrano nella sfera di competenza di tali soggetti. La regola concernente le «circostanze particolari», di cui all’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di base e all’articolo 70 del regolamento quadro sull’MVU mira a evitare incongruenze derivanti, in un dato caso, da un’applicazione semplicistica del criterio delle dimensioni, che comporterebbe l’attribuzione di competenze eccessive alla BCE.

68.

Nella loro difesa, la BCE e la Commissione ritengono che sia possibile dimostrare la sussistenza di «circostanze particolari» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di base. Esse fanno riferimento a vari esempi di decisioni adottate dalla BCE a tal proposito.

69.

Nella replica, la ricorrente sostiene che le decisioni della BCE menzionate dalla BCE e dalla Commissione non hanno applicato i criteri stabiliti dal Tribunale nella sentenza impugnata. Secondo la ricorrente, tali decisioni della BCE dimostrano, al contrario, che la BCE adotta le sue decisioni in modo arbitrario e opportunistico.

70.

Ritengo che siffatta censura della ricorrente debba essere respinta. In via preliminare, rilevo che questa Corte, agendo in qualità di giudice dell’impugnazione, non è in grado di valutare se gli esempi di decisioni della BCE addotti dalla BCE e dalla Commissione suffraghino o meno la loro affermazione secondo cui l’applicazione dell’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di base adottata dal Tribunale non impone una «probatio diabolica». Si tratta di una questione di fatto che non rientra nelle competenze di questa Corte in sede di impugnazione.

71.

Come ho già osservato, si evince chiaramente dall’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento quadro sull’MVU, che la nozione di «circostanze particolari», di cui all’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di base deve essere interpretata in modo restrittivo. La classificazione di un soggetto significativo quale soggetto meno significativo a motivo dell’esistenza di circostanze particolari, in conformità all’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di base, deve pertanto essere considerata come una situazione di natura eccezionale.

72.

Probabilmente, ai fini della presente impugnazione non è necessario tentare di offrire una definizione tassativa degli elementi che integrano le «circostanze particolari». Tuttavia, tenuto conto dell’obiettivo normativo dei due regolamenti, che, del resto, mira a garantire l’applicazione coerente di standard di vigilanza elevati, mediante l’applicazione delle medesime norme sostanziali in materia di vigilanza prudenziale di un soggetto, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga a livello nazionale o della BCE, l’eccezione prevista dall’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di base risulta essenzialmente destinata a quelle circostanze speciali e peculiari in cui la designazione di un soggetto come significativo equivarrebbe, in pratica, a un ostacolo all’applicazione coerente di tali standard di vigilanza elevati.

73.

La ricorrente obietta che è praticamente impossibile provare che una vigilanza diretta da parte delle autorità nazionali competenti sia maggiormente in grado di realizzare gli obiettivi del regolamento di base, poiché ciò richiederebbe la conoscenza del modo in cui operano le varie autorità di vigilanza.

74.

Per quanto mi riguarda, ritengo tale argomento assolutamente non convincente. Si può concordare sul fatto che sia più facile soddisfare il criterio invocato dalla ricorrente, piuttosto che quello stabilito dal Tribunale nella sentenza impugnata. Tuttavia, entrambi i criteri richiedono una conoscenza approfondita del modo in cui la BCE e una determinata autorità nazionale competente operano. Dato che il modo in cui operano la BCE e le autorità nazionali competenti è di dominio pubblico, non vedo come possa essere impossibile dimostrare, in un determinato caso, che la vigilanza prudenziale diretta da parte delle autorità nazionali competenti sia maggiormente in grado di realizzare gli obiettivi del regolamento di base. Inoltre, la ricorrente è un ente dotato di risorse assolutamente congrue e, si presume, di una conoscenza approfondita delle prassi bancarie e della regolamentazione. Se esistessero effettivamente «circostanze particolari» in grado di giustificare la mancata applicazione dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento di base e il passaggio della vigilanza diretta dalla BCE alle autorità nazionali competenti, si può immaginare che la ricorrente non esiterebbe a sottolineare tali elementi specifici. Tuttavia, essa è rimasta stranamente silenziosa su tale punto, preferendo dedurre argomenti che non possono che essere considerati, per quanto concerne i fatti della presente impugnazione, alquanto teorici, relativamente al principio di proporzionalità e alla sua interazione con le disposizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.   Errore manifesto nella valutazione dei fatti

75.

Con la seconda parte del primo motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale sia incorso, ai punti da 101 a 112 della sentenza impugnata, in un errore di diritto, omettendo di esaminare le circostanze specifiche invocate dal ricorrente e di valutare se, nel caso della ricorrente, sussistessero «circostanze particolari», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di base. Il Tribunale avrebbe omesso di effettuare tale valutazione e si sarebbe limitato a constatare, al punto 108 della sentenza impugnata, che la ricorrente non ha sostenuto che una vigilanza nazionale sarebbe maggiormente in grado di realizzare gli obiettivi del regolamento di base rispetto ad una vigilanza diretta da parte BCE.

76.

La BCE e la Commissione ritengono che tale argomento debba essere respinto. Sono d’accordo.

77.

Si deve notare che, come ho già osservato, la ricorrente non contesta il fatto che, nel suo ricorso in primo grado, i fatti da essa invocati a sostegno del suo argomento secondo cui dovrebbe essere riclassificata quale soggetto meno significativo erano unicamente diretti a dimostrare che la vigilanza diretta della BCE non era necessaria ( 29 ).

78.

A mio avviso, se il Tribunale avesse proceduto d’ufficio a esaminare i fatti addotti dalla ricorrente al fine di verificare se la vigilanza diretta da parte delle autorità nazionali competenti fosse maggiormente in grado di realizzare gli obiettivi del regolamento di base, esso avrebbe violato il divieto di statuire ultra petita ( 30 ). Tale questione, che non è stata sollevata dalla ricorrente nel ricorso in primo grado, non rientrerebbe nel campo di applicazione dell’eccezione dei motivi di ordine pubblico che il Tribunale può sollevare d’ufficio.

79.

Inoltre, la ricorrente mette in discussione la valutazione effettuata dal Tribunale, ai punti da 109 a 111 della sentenza impugnata, con cui tale giudice ha respinto il suo argomento secondo cui, a causa della diversità dei quadri normativi e delle autorità di vigilanza, le autorità nazionali competenti sono maggiormente in grado di collaborare tra di loro, anziché con la BCE, al fine di garantire l’applicazione coerente degli standard di vigilanza prudenziale, sulla base del fatto che la ricorrente non aveva fornito alcuna prova atta a dimostrare che la cooperazione tra le autorità tedesche competenti fosse più agevole che con la BCE.

80.

Dal punto 109 della sentenza impugnata risulta che soltanto nella sua replica, in primo grado, la ricorrente ha fornito taluni elementi volti a dimostrare che l’autorità nazionale competente sarebbe stata maggiormente in grado di realizzare gli obiettivi del regolamento di base. A prescindere dalla questione se il Tribunale avrebbe dovuto esaminare tali elementi di prova, dato che, secondo la BCE e la Commissione, essi costituivano un motivo nuovo e, pertanto, irricevibile, ritengo che la ricorrente non abbia, di fatto, sostenuto che la valutazione compiuta dal Tribunale al punto 111 della sentenza impugnata non sia corretta. Nella presente impugnazione, la ricorrente si limita a sostenere di non essere a conoscenza del fatto che avrebbe dovuto produrre tali prove e che, in ogni caso, ciò comporterebbe l’imposizione, in capo ad essa, di un onere probatorio impossibile.

81.

Dato che la ricorrente stessa ha sollevato tale obiezione, essa deve fornire elementi di prova a sostegno. Inoltre, alla luce della mia risposta nella precedente sezione ( 31 ), non mi convince l’argomento della ricorrente secondo cui essa non può fornire elementi di prova relativamente ai quadri normativi nazionali e al funzionamento delle autorità nazionali e della BCE, che sono tutte questioni di dominio pubblico. Se, infatti, fosse probabile che la vigilanza della ricorrente da parte della BCE pregiudichi l’applicazione di adeguati ed elevati standard di regolamentazione bancaria, sarebbe sufficiente constatare, ancora una volta, che la ricorrente possiede, indubbiamente, le competenze e le risorse necessarie a permetterle di suffragare la sua censura. Ancora una volta, non posso astenermi dall’osservare che essa ha omesso di farlo, preferendo, a tal fine, invocare argomenti essenzialmente astratti basati sulla proporzionalità.

3.   Erroneo rifiuto di riconoscere che la BCE aveva omesso di esercitare il proprio potere discrezionale e violato il suo obbligo di esaminare il caso

82.

Nella terza parte del primo motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto ritenendo che la BCE non avesse violato l’obbligo di far uso del proprio potere discrezionale, in quanto «l’argomentazione presentata dalla ricorrente nel corso del procedimento amministrativo era volta esclusivamente a dimostrare che gli obiettivi del regolamento di base potevano essere realizzati con una vigilanza diretta della ricorrente da parte delle autorità nazionali». Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto, al punto 140 e seguenti della sentenza impugnata, che non si possa «contestare alla BCE di non aver esercitato il suo potere discrezionale nel respingere immediatamente un’argomentazione priva di pertinenza».

83.

Secondo la ricorrente, è parimenti errata la statuizione del Tribunale, al punto 149 della sentenza impugnata, secondo cui «le circostanze che la BCE, secondo quanto le viene contestato, non avrebbe preso in considerazione erano prive di pertinenza alla luce della formulazione dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU», sicché «non si può (…) utilmente contestare alla BCE di non aver preso in considerazione tali circostanze in occasione dell’applicazione di tale disposizione».

84.

La ricorrente sostiene che i fatti dedotti non erano irrilevanti ai fini della valutazione della BCE e dell’esercizio del suo potere discrezionale, in quanto la ricorrente si era basata su di essi per sostenere il criterio giuridico corretto da applicare ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU. In ogni caso, né la BCE né il Tribunale possono limitarsi a respingere un argomento della parte in quanto «priv[o] di pertinenza» per il solo motivo che, dal loro punto di vista, tale argomento si basa su una criterio giuridico errato. Al contrario, la BCE deve considerare tutti i fatti pertinenti ed esercitare pienamente il proprio potere discrezionale. Nella decisione controversa, la BCE non ha adempiuto a tale requisito.

85.

La BCE e la Commissione ritengono che tale argomento dovrebbe essere respinto. Sono d’accordo.

86.

Dato che il criterio giuridico corretto per valutare le «circostanze particolari», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di base e il termine «inappropriata» di cui all’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU consiste nella questione se la realizzazione degli obiettivi del regolamento di base possa essere maggiormente garantita mediante una vigilanza diretta da parte delle autorità nazionali competenti, ritengo che il Tribunale abbia correttamente constatato, ai punti 140 e 149 della sentenza impugnata, che gli argomenti o le prove che mirano a soddisfare un criterio giuridico diverso, segnatamente quello secondo cui la vigilanza da parte delle autorità tedesche competenti è sufficiente a realizzare tali obiettivi, sono irrilevanti. Pertanto, il Tribunale ha correttamente considerato che la BCE non aveva né commesso sviamento di potere per non aver esercitato il suo potere discrezionale nell’applicare l’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU, né omesso di prendere in considerazione tutte le circostanze pertinenti.

87.

Vorrei aggiungere che, il Tribunale o, appunto, la BCE sarebbero incorsi in un errore di diritto se avessero agito sulla base di elementi di prova che si limitavano a dimostrare che la vigilanza da parte delle autorità tedesche competenti sarebbe stata sufficiente a realizzare gli obiettivi del regolamento di base, senza però andare oltre e fornire la dimostrazione che la realizzazione degli obiettivi di tale regolamento poteva essere maggiormente garantita mediante una vigilanza diretta da parte delle autorità nazionali competenti.

B. Secondo motivo di impugnazione, che lamenta un presunto snaturamento della decisione controversa e una valutazione erronea dei requisiti d motivazione

88.

Il secondo motivo di impugnazione è suddiviso in due parti.

1.   Snaturamento, da parte del Tribunale, del contenuto della decisione controversa

89.

La ricorrente sostiene che, ai punti 31 e 34 della sentenza impugnata, il Tribunale ha snaturato il contenuto della decisione controversa, incorrendo, pertanto, in un errore di diritto ( 32 ).

90.

In primo luogo, la ricorrente sostiene che, al punto 31 della sentenza impugnata, il Tribunale ha invertito l’ordine delle frasi contenute nella decisione controversa e, in secondo luogo, ha collegato tale decisione al parere della commissione amministrativa del riesame, del 20 novembre 2014 ( 33 ), anche se tale nesso non è rinvenibile nella decisione controversa. La ricorrente sottolinea il fatto che la decisione controversa si limita ad affermare che la classificazione del soggetto vigilato come significativo non è in contrasto con gli obiettivi del regolamento di base. La decisione controversa non afferma che è questo il motivo per cui la vigilanza della ricorrente non risulta «inappropriata» ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU. Il Tribunale ha statuito che la commissione amministrativa del riesame aveva sottolineato il fatto che la ricorrente doveva provare l’esistenza di circostanze atte a dimostrare che una vigilanza diretta da parte delle autorità nazionali competenti sarebbe stata maggiormente in grado di garantire la realizzazione degli obiettivi del regolamento di base. La ricorrente ritiene, tuttavia, che questo presunto collegamento tra i criteri enunciati nel parere della commissione amministrativa del riesame, del 20 novembre 2014, e la decisione controversa non esiste. La decisione controversa non fa riferimento al passaggio citato da tale parere, né ad alcun altro passaggio dello stesso. Di converso, il parere non menziona il requisito del «contrasto» con gli obiettivi del regolamento di base, al quale la decisione controversa fa riferimento.

91.

La ricorrente sostiene che il Tribunale, dopo aver fatto riferimento alla sua erronea ricostruzione della decisione controversa, al punto 31 della sentenza impugnata, ha esaminato, al punto 34 della medesima sentenza, il contenuto della decisione controversa e, in particolare, l’impostazione della BCE per quanto concerne il criterio di valutazione da applicare. La ricorrente osserva che, secondo il Tribunale, dalla decisione controversa, interpretata alla luce del parere, risulta che la BCE ritiene che l’applicazione dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU non possa condurre alla classificazione di un soggetto come meno significativo, salvo che la vigilanza diretta da parte delle autorità tedesche competenti sia maggiormente in grado di garantire gli obiettivi del regolamento di base rispetto alla vigilanza da parte della BCE ( 34 ). La ricorrente afferma che la decisione controversa non menziona neppure una volta tale criterio.

92.

La BCE e la Commissione sostengono che tale argomento dovrebbe essere respinto. Sono d’accordo.

93.

In aggiunta all’obbligo, per la BCE, di motivare le sue decisioni ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di base e dell’articolo 33, paragrafi 1 e 2, del regolamento quadro sull’MVU, l’articolo 296 del TFUE stabilisce chiaramente che gli atti giuridici ( 35 ) sono motivati.

94.

In base a una giurisprudenza costante, l’obbligo di motivazione di un atto pregiudizievole, che costituisce un corollario del principio del rispetto dei diritti della difesa, ha lo scopo, da un lato, di fornire all’interessato indicazioni sufficienti per giudicare se l’atto sia fondato oppure se sia eventualmente inficiato da un vizio che consente di contestarne la validità dinanzi al giudice dell’Unione e, dall’altro, di consentire a quest’ultimo di esercitare il suo controllo di legittimità dell’atto stesso. La motivazione richiesta dall’articolo 296 TFUE deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni dei provvedimenti adottati e al giudice competente di esercitare il suo controllo. Tuttavia, la motivazione richiesta dall’articolo 296 TFUE dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e al contesto nel quale è stato adottato. La necessità della motivazione dev’essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari o altre persone interessate direttamente e individualmente dall’atto possono avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’adeguatezza della motivazione dev’essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi. In particolare, un atto che arreca pregiudizio è sufficientemente motivato quando è stato emanato in un contesto noto all’interessato, che gli consente di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti ( 36 ).

95.

Desidero osservare, in via preliminare, che la semplice affermazione della ricorrente, secondo cui il Tribunale ha invertito l’ordine delle frasi della decisione impugnata non dimostra, di per sé, che il significato di tale decisione sia stato snaturato.

96.

Ritengo, inoltre, che il Tribunale non abbia commesso alcun errore di diritto per aver dichiarato che il parere della commissione amministrativa del riesame, del 20 novembre 2014 ( 37 ), è collegato alla decisione controversa e costituisce, pertanto, parte del contesto in cui tale decisione si inserisce ( 38 ).

97.

La ricorrente stessa non soltanto afferma che il parere era stato «allegato» alla decisione impugnata ed ivi menzionato in quanto parte del contesto di fatto in cui tale decisione era stata adottata, ma afferma altresì che, in conformità all’articolo 24, paragrafo 9, del regolamento di base ( 39 ) e all’articolo 18 della decisione della Banca centrale europea, del 14 aprile 2014, relativa all’istituzione di una commissione amministrativa del riesame e alle relative norme di funzionamento ( 40 ), la BCE è tenuta ad allegare ( 41 ) il parere della commissione amministrativa del riesame a tutte le nuove decisioni.

98.

Ritengo che emerga chiaramente dall’articolo 24, paragrafi 7 ( 42 ) e 9, del regolamento di base, che il parere della commissione amministrativa del riesame, il nuovo progetto di decisione presentato dal Consiglio di vigilanza e la decisione adottata dal Consiglio direttivo ai sensi di tale articolo sono intrinsecamente connessi. Ciò vale nonostante il parere non sia vincolante per il Consiglio di vigilanza e il Consiglio direttivo della BCE ( 43 ).

99.

Tenuto conto dell’obbligo, per il Consiglio di vigilanza, a norma dell’articolo 24, paragrafo 7, del regolamento di base, di tener conto del parere della commissione amministrativa del riesame e di presentare senza indugio un nuovo progetto di decisione al Consiglio direttivo, nonché del fatto che la decisione controversa giunge alla stessa conclusione del parere della commissione amministrativa del riesame del 20 novembre 2014, il Tribunale ha giustamente considerato che il parere poteva essere preso in considerazione al fine di valutare se la decisione controversa contenesse una motivazione sufficiente ( 44 ).

100.

La prima parte del secondo motivo dovrebbe, pertanto, essere respinta, in quanto infondata.

2.   Il Tribunale ha omesso di dichiarare che la decisione controversa non è stata adeguatamente motivata

101.

Nella seconda parte del secondo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale, avendo snaturato il contenuto della decisione controversa e sostituito la propria valutazione a quella della BCE, non ha tenuto conto del fatto che la BCE non ha rispettato l’obbligo di motivazione. Secondo la ricorrente, la motivazione della decisione controversa è illogica e in sé contraddittoria.

102.

Tale parte del secondo motivo, poiché si basa sull’assenza di un nesso tra la decisione controversa e il parere della commissione amministrativa del riesame del 20 novembre 2014, e sul fatto che quest’ultimo non si inserisce nel contesto in cui è stata adottata la decisione controversa, ritengo che vada respinta in quanto inconferente.

103.

A fini di completezza, tuttavia, suggerisco di esaminare una serie di argomenti invocati dalla ricorrente.

104.

La ricorrente ritiene che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto non avendo riconosciuto che la decisione controversa non indica i motivi giuridici su cui si fonda, in quanto la BCE, nella decisione controversa, si limita ad accostare vari criteri giuridici. Pertanto, la decisione controversa non indica chiaramente i fatti che la BCE ha inteso prendere in considerazione nel decidere se la classificazione di un soggetto come significativo fosse inappropriata.

105.

La ricorrente osserva che, al punto 133 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato l’assenza di contraddizione «tra, da un lato, la menzione nel parere della Commissione amministrativa del riesame del fatto che l’esistenza di “circostanze particolari” implica che gli obiettivi del regolamento di base, e, in particolare, la necessità di garantire l’applicazione coerente di standard di vigilanza prudenziale elevati, devono essere meglio assicurati dalla vigilanza diretta delle autorità nazionali e, dall’altro, il riferimento contenuto nella decisione impugnata al fatto che la vigilanza diretta della ricorrente da parte della BCE debba essere contraria agli obiettivi del regolamento di base affinché trovi applicazione l’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU».

106.

Anch’io ritengo che non vi sia contraddizione tra queste due affermazioni e che, dato il nesso esistente tra i documenti in questione, il primo serva unicamente a chiarire il secondo, alla luce del quadro giuridico pertinente. L’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di base esige l’esistenza di «circostanze particolari» ai fini della riclassificazione di un soggetto significativo come meno significativo, garantendo in tal modo che la vigilanza diretta sarà effettuata dalle autorità nazionali competenti, anziché dalla BCE. A norma dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU, vi sono «circostanze particolari», tra l’altro, quando la classificazione di un soggetto come significativo risulta inappropriata, tenuto conto degli obiettivi e dei principi del regolamento di base. L’enfasi collocata, tanto nel parere, quanto nella decisione controversa, sugli obiettivi del regolamento di base è, pertanto, del tutto coerente con il quadro giuridico in questione e non contraddittoria. Ciò che la ricorrente contesta è, in realtà, l’esigenza, menzionata nella decisione controversa/parere della commissione amministrativa del riesame ( 45 ), e confermata dal Tribunale ( 46 ), di dimostrare che l’applicazione coerente di standard di vigilanza elevati è maggiormente garantita da una vigilanza diretta da parte delle autorità nazionali competenti. Trattasi di una questione di merito piuttosto che di una questione di adeguatezza dei motivi ( 47 ).

107.

La ricorrente sostiene, inoltre, che il Tribunale ha omesso di riconoscere che la BCE non ha esaminato, nella decisione controversa, gli argomenti che essa ha sollevato durante il procedimento amministrativo. Il Tribunale ha constatato, al punto 130 della sentenza impugnata, che la BCE non è tenuta a fornire i motivi dettagliati che smentiscono gli argomenti della ricorrente, trattandosi di argomenti «manifestamente priv[i] di pertinenza» alla luce dell’interpretazione adottata dalla BCE. La ricorrente ha sostenuto dinanzi al Tribunale, e continua a sostenere dinanzi alla Corte, di non riuscire a desumere dalla decisione controversa o dal parere della commissione amministrativa del riesame le ragioni per cui i suoi argomenti sarebbero «priv[i] di pertinenza».

108.

Ritengo che il Tribunale non abbia commesso alcun errore di diritto nel ritenere, al punto 130 della sentenza impugnata, che la ricorrente potesse agevolmente dedurre dalla decisione controversa e dal parere della commissione amministrativa del riesame i motivi per cui i suoi argomenti, che a mio avviso miravano chiaramente a soddisfare un requisito concernente le «circostanze particolari» completamente diverso da quello preso in considerazione nella decisione controversa e nel parere, erano «manifestamente priv[i] di pertinenza».

109.

La seconda parte del secondo motivo dovrebbe essere pertanto essere respinta in quanto inconferente e, in ogni caso, infondata.

C. Terzo motivo di impugnazione, vertente su presunti errori procedurali commessi dal Tribunale per aver inserito elementi che non erano oggetto del procedimento

110.

La ricorrente ritiene che la sentenza impugnata violi il suo diritto di essere sentita e il requisito del rispetto del principio del contraddittorio, che costituiscono principi fondamentali del diritto dell’Unione. Secondo la ricorrente, il Tribunale ha fondato la sentenza impugnata su due questioni decisive che non facevano parte del procedimento, vale a dire la necessità di provare che la vigilanza da parte dell’autorità tedesca competente fosse più appropriata rispetto a una vigilanza da parte della BCE e la prova della collaborazione tra tale autorità e il ministero delle finanze dello Stato federale (Land).

111.

La ricorrente osserva che il Tribunale ha considerato, al punto 46 della sentenza impugnata, che le «circostanze particolari», «implica[no] necessariamente che viene presa in considerazione soltanto l’ipotesi in cui l’esercizio di una vigilanza diretta da parte della BCE, sul presupposto della qualificazione di un soggetto come “significativo”, sarebbe meno in grado di conseguire gli obiettivi del regolamento di base rispetto all’esercizio di una vigilanza diretta di tale soggetto da parte delle autorità nazionali». Il Tribunale ha fondato la sua sentenza sul fatto che la ricorrente non aveva dedotto che la vigilanza diretta dell’autorità tedesca competente sarebbe stata maggiormente in grado di realizzare gli obiettivi del regolamento di base rispetto alla vigilanza diretta della BCE ( 48 ). Considerato che tale criterio non era stato menzionato nel corso del procedimento, né dalla BCE né dal Tribunale, e poiché le pertinenti disposizioni normative non lo menzionano, il Tribunale ha violato il diritto della ricorrente ad essere sentita, nonché la necessità di rispettare il principio del contraddittorio. Il Tribunale ha, pertanto, reso una «sentenza a sorpresa».

112.

La ricorrente sostiene, inoltre, che il Tribunale ha ritenuto non pertinenti i suoi argomenti di merito, poiché essa non aveva sostenuto che una vigilanza diretta da parte della autorità tedesca competente sarebbe stata maggiormente in grado di realizzare gli obiettivi del regolamento di base.

113.

Nel corso del procedimento, la ricorrente ha sostenuto, in relazione all’obiettivo dell’applicazione coerente di standard prudenziali elevati, di essere sottoposta non soltanto a varie normative dell’Unione e nazionali, ma anche a diverse autorità di vigilanza nazionali. Il Tribunale, tuttavia, ha respinto tale argomento sulla base del fatto che «è sufficiente osservare che la ricorrente non evidenzia l’esistenza di alcun accordo o collaborazione tra le autorità del Land del Baden-Württemberg e le autorità tedesche che possa rendere la loro collaborazione più agevole che con la BCE» ( 49 ). La ricorrente ritiene che il fatto che fosse necessaria la prova di un simile accordo o di un’altra forma di «collaborazione» tra l’autorità tedesca competente, la Deutsche Bundesbank e lo Stato federale (Land) al fine di dimostrare che la vigilanza diretta da parte della autorità tedesca competente è maggiormente in grado di garantire l’obiettivo dell’applicazione coerente di standard di vigilanza elevati non fosse stato precedentemente menzionato dalla BCE o dal Tribunale nel corso del procedimento.

114.

La BCE e la Commissione sostengono che tale motivo debba essere respinto. Sono d’accordo.

115.

Al punto 45 e 46 del suo ricorso dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha sostenuto che il criterio delle «circostanze particolari» descritto nel parere della commissione amministrativa del riesame, del 20 novembre 2014, vale a dire che «gli obiettivi del [regolamento di base] e, in particolare, l’applicazione di standard di vigilanza elevati, sarebbero maggiormente realizzati se il soggetto che soddisfa i criteri di significatività fosse classificato come meno significativo e, di conseguenza, restasse sotto la vigilanza diretta della pertinente [autorità nazionale competente]» non era corretto, in quanto non menzionato dal regolamento di base o dal regolamento quadro sull’MVU ( 50 ). La BCE ha esaurientemente ribattuto a tale argomento nel suo controricorso dinanzi al Tribunale, in particolare ai punti 26 e 50 dello stesso ( 51 ).

116.

Pertanto, risulta chiaramente dai soli ricorso e controricorso menzionati che il criterio di verifica dell’esistenza di «circostanze particolari» accolto dal Tribunale è stato ampiamente discusso dalle parti dinanzi a tale giudice, garantendo in tal modo il rispetto del diritto della ricorrente ad essere sentita e del principio del contraddittorio.

117.

Il fatto che, al punto 88 della sentenza impugnata, il Tribunale abbia constatato che la ricorrente si era limitata a sostenere, nelle sue lettere del 10 luglio 2014 ( 52 ) e del 6 ottobre 2014 ( 53 ), che non vi era necessità di una vigilanza prudenziale da parte della BCE al fine di garantire l’applicazione coerente di standard di vigilanza elevati, senza sostenere che una vigilanza nazionale fosse maggiormente in grado di realizzare tali obiettivi, non dimostra che il criterio di verifica delle «circostanze particolari» accolto dal Tribunale non sia stato dibattuto dinanzi ad esso dalle parti ( 54 ) cosa che è chiaramente contraddetta dalla lettura degli atti delle parti presentati al Tribunale, come dimostrato ai punti 115 e 116 delle presenti conclusioni.

118.

Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente relativo al punto 111 della sentenza impugnata ( 55 ), ritengo che esso non possa essere accolto. Al punto 111 della sentenza impugnata, il Tribunale si è limitato a respingere, in quanto privo di fondamento, l’argomento dedotto dalla ricorrente nella replica dinanzi al Tribunale, secondo cui la vigilanza prudenziale da parte delle autorità tedesche competenti sarebbe maggiormente in grado di realizzare l’obiettivo dell’applicazione di standard di vigilanza elevati, di cui all’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU.

119.

Il terzo motivo dovrebbe essere respinto in quanto infondato.

120.

Poiché nessuno dei motivi dedotti dalla ricorrente a sostegno della sua impugnazione può essere accolto, ritengo che l’impugnazione debba essere respinta in toto.

VI. Sulle spese

121.

Conformemente all’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento in virtù dell’articolo 184, paragrafo 1 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

122.

Poiché la BCE e la Commissione hanno fatto domanda di condanna alle spese e la ricorrente è rimasta soccombente in sede di impugnazione, quest’ultima deve essere condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla BCE e dalla Commissione.

VII. Conclusione

123.

Alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che la Corte debba:

respingere l’impugnazione;

condannare la Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank a farsi carico delle proprie spese, nonché di quelle sostenute dalla Banca centrale europea e dalla Commissione europea.


( 1 ) Lingua originale: l’inglese.

( 2 ) V. articolo 6, paragrafo 4, secondo comma del regolamento di base.

( 3 ) V. articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU e punto 46 della sentenza impugnata.

( 4 ) Sentenza del 16 giugno 2015, Gauweiler e a. (C‑62/14, EU:C:2015:400, punto 67).

( 5 ) Sentenza del 16 giugno 2015, Gauweiler e a. (C‑62/14, EU:C:2015:400, punto 67).

( 6 ) Dal fascicolo della Corte risulterebbe che, all’epoca, il valore totale delle attività della ricorrente ammontava a EUR 70,682 miliardi.

( 7 ) Conformemente ai criteri dettagliati enunciati all’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di base.

( 8 ) V. punti 44 e 46 della sentenza impugnata.

( 9 ) V. punto 45 della sentenza impugnata.

( 10 ) V. punti da 66 a 72 della sentenza impugnata.

( 11 ) V. punto 72 della sentenza impugnata.

( 12 ) V. punto 56 e segg. della sentenza impugnata.

( 13 ) V. punto 58 della sentenza impugnata.

( 14 ) V., ad esempio, i punti da 61 a 72 della sentenza del 12 maggio 2011, Lussemburgo/Parlamento e Consiglio (C‑176/09, EU:C:2011:290). In tale causa, il Granducato di Lussemburgo ha sostenuto che la disposizione di una direttiva violava il principio di proporzionalità, in quanto il criterio che definiva l’ambito di applicazione di tale direttiva non era pertinente rispetto ai suoi obiettivi.

( 15 ) Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9 del regolamento di base, si intende per «“meccanismo di vigilanza unico” (MVU): il sistema di vigilanza finanziaria composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti come descritto all’articolo 6 del presente regolamento».

( 16 ) Anche dalla lettura del considerando 15 del regolamento di base risulta chiaramente che è stata prevista l’attribuzione alla BCE di determinati compiti specifici di vigilanza. Inoltre, conformemente al considerando 28 del regolamento di base, «[è] opportuno lasciare alle autorità nazionali i compiti di vigilanza non attribuiti alla BCE». Gli esempi di compiti che dovrebbero restare di competenza delle autorità nazionali, menzionati in tale considerando, non si sovrappongono ai compiti attribuiti alla BCE ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. V. punto 57 della sentenza impugnata. Contrariamente al quanto sostenuto dalla ricorrente, il Tribunale non fa alcun cenno al fatto che l’elenco dei compiti di vigilanza che dovrebbero restare di competenza delle autorità nazionali sia tassativo. Al contrario, risulta chiaramente dall’uso, in tale considerando, dell’espressione «in particolare», che l’elenco dei compiti ha carattere esemplificativo.

( 17 ) Elencate all’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento di base.

( 18 ) Fatta esclusione per i compiti specificati all’articolo 4, lettere a) e c) del regolamento di base.

( 19 ) Articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento di base.

( 20 ) Articolo 6, paragrafo 5, lettera c), del regolamento di base.

( 21 ) Articolo 6, paragrafo 5, lettera d), del regolamento di base.

( 22 ) Articolo 6, paragrafo 5, lettera e), del regolamento di base.

( 23 ) Articolo 6, paragrafo 6, del regolamento di base. Tuttavia, le autorità nazionali competenti informano la BCE delle misure adottate in virtù dell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento di base e coordinano strettamente tali misure con la BCE. Inoltre, esse riferiscono periodicamente alla BCE in merito al risultato delle loro attività.

( 24 ) Articolo 6, paragrafo 7, del regolamento di base.

( 25 ) V. considerando 37 del regolamento di base.

( 26 ) Il corsivo è mio.

( 27 ) V. punto 74 della sentenza impugnata.

( 28 ) V. punti 40, 75 e 80 della sentenza impugnata.

( 29 ) V. punto 104 della sentenza impugnata.

( 30 ) Dalle regole che disciplinano il procedimento di fronte ai giudici dell’Unione europea, in particolare dall’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dagli articoli 76 e 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, discende che la controversia è determinata e circoscritta dalle parti e che i giudici dell’Unione non possono statuire ultra petita. V., ad esempio, la sentenza del 3 maggio 2018, EUIPO/European Dynamics Luxembourg e a. (C‑376/16 P, EU:C:2018:299, punto 33).

( 31 ) V. supra, in particolare paragrafo 74.

( 32 ) V. sentenza del 27 gennaio 2000, DIR International Film e a./Commissione (C‑164/98 P, EU:C:2000:48, punti da 44 a 49).

( 33 ) V. supra, paragrafo 17.

( 34 ) V. punto 128 della sentenza impugnata.

( 35 ) Conseguentemente, gli atti legislativi e amministrativi devono essere motivati. V. anche articolo 41, paragrafo 2, lettera c) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea sul diritto ad una buona amministrazione e sull’obbligo dell’amministrazione di motivare le proprie decisioni.

( 36 ) Sentenza del 15 novembre 2012, Consiglio/Bamba (C‑417/11 P, EU:C:2012:718, punti 49, 50, 5354).

( 37 ) Risulta chiaramente dall’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di base che la commissione amministrativa del riesame è un organo interno della BCE. L’argomento della ricorrente secondo cui, ai fini della valutazione dell’adeguatezza della motivazione della decisione controversa, non si può creare alcun nesso fra il parere della commissione amministrativa del riesame e la decisione controversa, dato che i due documenti sono redatti da autori differenti, non può essere accolto, in quanto entrambi i documenti promanano dalla medesima istituzione e si inseriscono nel procedimento previsto all’articolo 24 del regolamento di base.

( 38 ) In conformità all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di base, la commissione amministrativa del riesame procede al riesame amministrativo interno delle decisioni adottate dalla BCE nell’esercizio dei poteri attribuitile dal medesimo regolamento dopo che è stata presentata una richiesta di riesame conformemente all’articolo 24, paragrafo 5.

( 39 ) Tale disposizione stabilisce che «[i]l parere espresso dalla commissione amministrativa del riesame, il nuovo progetto di decisione presentato dal consiglio di vigilanza e la decisione adottata dal consiglio direttivo ai sensi del presente articolo sono motivati e notificati alle parti».

( 40 ) Ai sensi di tale disposizione, «[i]l parere della Commissione amministrativa, il nuovo progetto di decisione presentato da parte del Consiglio di vigilanza e la nuova decisione adottata dal Consiglio direttivo è notificata alle parti dal segretario del Consiglio direttivo unitamente ai motivi rilevanti».

( 41 ) Tale termine non è impiegato negli atti giuridici.

( 42 ) Ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 7, del regolamento di base, «[d]opo essersi pronunciata sull’ammissibilità del riesame, la commissione amministrativa del riesame esprime un parere entro un termine adeguato all’urgenza della questione e non oltre due mesi dalla ricezione della richiesta, e rinvia il caso al consiglio di vigilanza affinché prepari un nuovo progetto di decisione. Il consiglio di vigilanza tiene conto del parere della commissione amministrativa del riesame e presenta senza indugio al consiglio direttivo un nuovo progetto di decisione. Il nuovo progetto di decisione abroga la decisione iniziale, la sostituisce con una decisione di contenuto identico oppure la sostituisce con una decisione modificata. Il nuovo progetto di decisione si ritiene adottato a meno che il consiglio direttivo non sollevi obiezioni entro un termine massimo di dieci giorni lavorativi». Il corsivo è mio.

( 43 ) V. articolo 16, paragrafo 5 della decisione della Banca centrale europea, del 14 aprile 2014, relativa all’istituzione di una commissione amministrativa del riesame e alle relative norme di funzionamento.

( 44 ) V. punto 127 della sentenza impugnata.

( 45 ) V. punti 31, 32 e 128 della sentenza impugnata.

( 46 ) V. punto 81 della sentenza impugnata.

( 47 ) Sentenza del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France (C‑367/95 P, EU:C:1998:154, punto 67).

( 48 ) V. punto 88 della sentenza impugnata.

( 49 ) V. punto 111 della sentenza impugnata.

( 50 ) V. anche i punti 8 e 9 della replica della ricorrente dinanzi al Tribunale.

( 51 ) Il corsivo è mio. V. anche i punti 4, 10 e 76 della controreplica della BCE dinanzi al Tribunale.

( 52 ) V. supra, paragrafo 14.

( 53 ) V. supra, paragrafo 16.

( 54 ) E, in effetti, ad esso è stato fatto specifico riferimento al punto 6.7 del parere della commissione amministrativa del riesame, del 20 novembre 2014.

( 55 ) V. supra, paragrafo 113.