CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

presentate il 22 marzo 2018 ( 1 )

Causa C‑390/17 P

Irit Azoulay,

Andrew Boreham,

Mirja Bouchard,

Darren Neville

contro

Parlamento europeo

«Impugnazione – Funzione pubblica – Retribuzione – Assegni familiari – Indennità scolastica – Rifiuto di rimborsare le spese scolastiche – Interpretazione autonoma della nozione di spese scolastiche – Articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII allo Statuto dei funzionari»

I. Introduzione

1.

Al pari di taluni Stati membri che attuano una politica familiare comprendente un aspetto pecuniario, le istituzioni dell’Unione europea prevedono per il proprio personale il versamento di assegni familiari. Questi ultimi comprendono un assegno familiare versato al funzionario con famiglia a carico, maggiorato di un assegno per ogni figlio a carico, nonché un’indennità scolastica destinata a coprire le spese scolastiche sostenute dal funzionario per la frequentazione un istituto di istruzione da parte del proprio figlio. Sono le condizioni per beneficiare di quest’ultima indennità ad essere oggetto di controversia tra le parti nella causa in esame.

2.

Le condizioni che devono essere soddisfatte per ottenere l’indennità scolastica sono state modificate in occasione della riforma dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea del 2004. Mentre, per quanto riguarda la scuola primaria e secondaria, tale indennità era versata in precedenza ( 2 ) al funzionario indipendentemente dall’istituto frequentato dal figlio, la riforma ha subordinato la concessione del diritto all’indennità alla condizione che l’istituto fosse a pagamento ( 3 ). L’obiettivo era che «l’indennità scolastica dov[esse] essere, in futuro, ravvicinata maggiormente alla spesa reale» ( 4 ).

3.

È in base alla mancanza del carattere oneroso dell’istituto frequentato dai figli dei ricorrenti nel giudizio di impugnazione che il Parlamento europeo ha rifiutato di concedere loro, nel 2015, l’indennità scolastica richiesta, sebbene quest’ultimo l’avesse versata a loro favore negli anni precedenti. I ricorrenti nel giudizio di impugnazione ritengono di avere fondate ragioni per continuare a percepirla.

4.

Tale divergenza ha origine nella particolare modalità con cui gli istituti di istruzione interessati hanno richiesto la partecipazione finanziaria dei ricorrenti nel giudizio di impugnazione. Infatti, tali istituti sono sovvenzionati dall’autorità pubblica locale, il che li assoggetta all’obbligo di gratuità dell’accesso all’istruzione previsto dalla Costituzione belga ( 5 ). Tuttavia, per assicurarsi il finanziamento, gli istituti in questione si basano altresì su associazioni senza scopo di lucro ad essi rispettivamente collegate e alle quali i genitori degli alunni sono invitati a versare un contributo. È questo il contributo di cui i ricorrenti nel giudizio di impugnazione chiedono il rimborso a titolo di indennità scolastica.

5.

Nella presente causa in materia di funzione pubblica, che costituisce una delle prime di cui la Corte è investita in sede di impugnazione dopo lo scioglimento del Tribunale della funzione pubblica e la reintegrazione delle competenze di quest’ultimo nel Tribunale, la Corte è chiamata a stabilire se, nelle particolari circostanze del caso di specie, il Tribunale abbia concluso correttamente che il versamento di siffatto contributo non poteva rientrare nell’indennità scolastica.

II. Contesto normativo

6.

Il contesto normativo della presente causa è costituito dalle seguenti disposizioni dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») ( 6 ).

7.

Conformemente all’articolo 67, paragrafo 1, lettera c), dello Statuto, gli assegni familiari ai quali ha diritto il funzionario a titolo di retribuzione comprendono l’indennità scolastica.

8.

L’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII allo Statuto precisa le condizioni di concessione del diritto all’indennità scolastica:

«Alle condizioni fissate nelle disposizioni generali di esecuzione, il funzionario riceve un’indennità scolastica destinata a coprire le spese scolastiche effettivamente sostenute fino ad un massimo di 260,95 [euro] ( 7 ), al mese per ogni figlio a carico (…), che abbia almeno cinque anni di età e che frequenti regolarmente e a tempo pieno una scuola primaria o secondaria a pagamento o un istituto di insegnamento superiore. La condizione relativa alla frequentazione di una scuola a pagamento non si applica tuttavia al rimborso delle spese di trasporto scolastico.

(…)».

9.

In base all’articolo 110 dello Statuto, il Parlamento ha adottato, il 18 maggio 2004, le disposizioni generali di esecuzione relative alla concessione dell’indennità scolastica prevista dall’articolo 3 dell’allegato VII allo Statuto (in prosieguo: le «DGE») ( 8 ). L’articolo 1 delle DGE distingue l’indennità scolastica A, forfettaria, versata per i figli che abbiano almeno cinque anni di età o che non frequentino ancora una scuola primaria, e l’indennità scolastica B. Per quanto riguarda quest’ultima indennità, l’articolo 3 delle DGE prevede quanto segue:

«Nel limite dei massimali previsti al paragrafo 1, commi primo e terzo, dell’articolo 3 dell’allegato VII dello Statuto, l’indennità scolastica B copre:

a)

le spese di iscrizione e di frequenza di istituti di insegnamento

b)

le spese di trasporto

ad esclusione di qualsiasi altra spesa, e in particolare:

delle spese obbligatorie come le spese per l’acquisto di libri, materiale scolastico, equipaggiamento sportivo, per la copertura di un’assicurazione scolastica e delle spese mediche, spese d’esame, spese sostenute per attività scolastiche all’aperto comuni (come escursioni, visite e viaggi scolastici, stages sportivi ecc.), nonché altre spese relative allo svolgimento del programma scolastico dell’istituto di insegnamento frequentato;

delle spese derivanti dalla partecipazione del figlio a corsi sulla neve, al mare e all’aria aperta, nonché ad attività simili».

III. Fatti e procedimento dinanzi al Tribunale

10.

I ricorrenti nel giudizio di impugnazione (in prosieguo: i «ricorrenti») sono rispettivamente agenti temporanei e funzionari del Parlamento europeo, residenti in Belgio. I loro figli frequentano istituti di istruzione ( 9 ) la cui caratteristica comune è di essere sovvenzionati, ma non interamente, dalla Communauté française de Belgique (comunità francese del Belgio). I due istituti interessati dispongono altresì di risorse proprie che vengono loro fornite, in particolare, da associazioni senza scopo di lucro (in prosieguo: le «associazioni»), alle quali i genitori dei rispettivi alunni sono invitati a versare un contributo.

11.

Fino all’anno scolastico 2013/2014 incluso, il Parlamento ha rimborsato, a titolo di spese scolastiche e sino a concorrenza del limite massimo previsto, il contributo versato alle associazioni dai ricorrenti che avevano già figli che frequentavano tali istituti. Il 24 aprile 2015 il Parlamento ha respinto le domande di rimborso del contributo versato alle associazioni dai ricorrenti per l’anno scolastico 2014/2015, con la motivazione che le condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII allo Statuto non erano soddisfatte (in prosieguo: la «decisione di rigetto»). Secondo il Parlamento, le due scuole interessate non erano istituti di istruzione a pagamento ai sensi di tale disposizione, in quanto i contributi facoltativi versati dai ricorrenti alle associazioni si collocavano al di fuori dell’istruzione obbligatoria gratuita, quale prevista dalla normativa belga.

12.

Sebbene i reclami presentati dai ricorrenti contro tali decisioni siano stati parimenti respinti il 17 e il 19 novembre 2015, il Parlamento ha tuttavia deciso di concedere ai ricorrenti, a titolo gratuito ed eccezionale, l’indennità scolastica per l’anno 2014/2015, ma di non concederla più per gli anni scolastici successivi per la frequentazione degli istituti interessati.

13.

Il 17 febbraio 2016 i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento delle decisioni di rigetto del Parlamento, fatta eccezione, tuttavia, per la concessione a titolo gratuito ed eccezionale dell’indennità scolastica per l’anno 2014/2015, e la condanna di quest’ultimo a versare loro l’indennità scolastica per l’anno 2015/2016. A sostegno del ricorso i ricorrenti deducevano tre motivi vertenti, in primo luogo, sulla violazione dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII allo Statuto e su un errore manifesto di valutazione, in secondo luogo, sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento e, in terzo luogo, sulla violazione dei principi della parità di trattamento e di buon andamento dell’amministrazione.

14.

Nella sentenza del 28 aprile 2017 (in prosieguo: la «sentenza impugnata») ( 10 ), il Tribunale ha respinto tutti i motivi dedotti e, pertanto, la domanda di annullamento delle decisioni di rigetto. Tenuto conto di tale rigetto, il Tribunale ha dichiarato che non vi era più luogo a statuire sulla domanda diretta a ottenere la condanna del Parlamento a versare ai ricorrenti l’indennità scolastica per l’anno 2015/2016.

IV. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

15.

Con atto del 28 giugno 2017 le ricorrenti hanno proposto, congiuntamente, la presente impugnazione contro la sentenza del Tribunale.

16.

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

accogliere le conclusioni formulate in primo grado dai ricorrenti nell’ambito del ricorso nella causa T‑580/16 ( 11 );

condannare il convenuto al pagamento di tutte le spese.

17.

Il Parlamento chiede, a sua volta, che la Corte voglia,

respingere l’impugnazione in quanto infondata;

condannare i ricorrenti alle spese.

18.

Dinanzi alla Corte si è svolta la fase scritta del procedimento.

V. Analisi giuridica

19.

I ricorrenti ritengono che la sentenza impugnata sia viziata da vari errori di diritto, in particolare dal travisamento degli elementi di fatto e dalla mancanza di motivazione. In particolare, il Tribunale sarebbe incorso, in primo luogo, in un errore di diritto e avrebbe travisato i fatti respingendo un’interpretazione autonoma e uniforme della nozione di «spese scolastiche» all’interno dell’ordinamento giuridico dell’Unione ( 12 ). In secondo luogo, la sentenza impugnata conterrebbe un’inesattezza materiale nelle constatazioni effettuate dal Tribunale ( 13 ). In terzo luogo, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nell’interpretazione della costante giurisprudenza applicabile in materia di concordanza tra il reclamo e il ricorso ( 14 ). Infine, il Tribunale sarebbe venuto meno all’obbligo di motivazione nel rispondere al motivo vertente sui principi della parità di trattamento e di buon andamento dell’amministrazione ( 15 ).

A.   Ricevibilità

20.

Rilevo che, dinanzi al Tribunale, i ricorrenti chiedevano l’annullamento delle decisioni di rigetto delle loro domande di rimborso delle spese scolastiche per l’anno scolastico 2014/2015. Orbene, nelle decisioni di rigetto dei loro reclami, di cui i ricorrenti chiedevano parimenti l’annullamento ad eccezione di questo punto, il Parlamento ha concesso loro, a titolo gratuito ed eccezionale, l’indennità scolastica per il medesimo anno. I ricorrenti hanno quindi beneficiato senz’altro dell’indennità richiesta.

21.

Per quanto riguarda gli anni scolastici successivi, il Parlamento, solo nelle decisioni di rigetto dei reclami, ha precisato che l’indennità scolastica non sarebbe stata più accordata ai ricorrenti per gli anni scolastici successivi ( 16 ).

22.

Il Tribunale ha considerato che le decisioni di rigetto dei reclami erano prive di autonomia e che esso era quindi investito soltanto del ricorso avverso le decisioni di rigetto ( 17 ), le quali si riferivano esclusivamente all’anno scolastico 2014/2015. Tale punto non è stato contestato dai ricorrenti in sede di impugnazione.

23.

Quanto all’anno scolastico 2015/2016, in particolare, i ricorrenti chiedevano inoltre dinanzi al Tribunale la condanna del Parlamento al versamento dell’indennità scolastica per tale anno. Il Parlamento sottolineava dinanzi al Tribunale l’irricevibilità di tale domanda, in quanto l’indennità scolastica era concessa dall’amministrazione soltanto per un anno scolastico e i ricorrenti avrebbero dovuto seguire l’iter amministrativo prima di presentare il ricorso ( 18 ).

24.

Il Tribunale ha considerato che, tenuto conto del rigetto della domanda di annullamento delle decisioni di rigetto (riguardanti l’anno scolastico 2014/2015), non vi era più luogo a statuire sulla domanda riguardante l’anno scolastico 2015/2016 ( 19 ). Neppure tale punto è stato contestato dai ricorrenti in sede di impugnazione.

25.

Ciò posto, e nel caso in cui la Corte reputi necessario esaminare d’ufficio la condizione di ricevibilità del ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale ( 20 ) collegata all’interesse ad agire, ritengo che i ricorrenti abbiano un interesse ad agire riguardo alle decisioni di rigetto per l’anno scolastico 2014/2015, il che è sufficiente per giustificare la ricevibilità del ricorso. È vero che l’indennità scolastica è stata loro concessa per tale anno. Ma sebbene, di fatto, i ricorrenti siano stati rimborsati, tuttavia ciò è avvenuto solo in virtù di una misura eccezionale, a titolo gratuito, adottata dal Parlamento per compensare il tempo eccessivamente lungo che lo stesso aveva impiegato per trattare le loro domande ( 21 ). Le decisioni che respingevano le loro domande e che contenevano una presa di posizione definitiva dell’amministrazione nei loro confronti non sono state tuttavia revocate e definiscono i loro diritti. I ricorrenti mantengono pertanto un interesse ad agire contro tali decisioni che, negando loro il diritto all’indennità scolastica, arrecano loro pregiudizio.

26.

Per quanto riguarda l’impugnazione, il Parlamento non ha contestato la sua ricevibilità e non vedo alcuna ragione per rilevare d’ufficio la sua irricevibilità.

B.   Sul primo motivo, vertente su un errore di diritto e sul travisamento dei fatti nell’interpretazione della nozione di «spese scolastiche»

1. Interpretazione autonoma della nozione di spese scolastiche

27.

I ricorrenti criticano il Tribunale per non aver proceduto a un’interpretazione autonoma e uniforme della nozione di «spese scolastiche» nell’ambito dell’ordinamento giuridico dell’Unione. Essi invocano la giurisprudenza della Corte secondo la quale i funzionari, conformemente all’articolo 1 bis dello Statuto, hanno diritto alla parità di trattamento nell’applicazione di quest’ultimo, il che necessita, di norma, di un’interpretazione autonoma e uniforme dello Statuto in tutta l’Unione. Tale interpretazione deve effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione stessa e della finalità perseguita dalla normativa in questione ( 22 ).

28.

Per quanto attiene, in particolare, alle spese scolastiche, i ricorrenti si basano sulla sentenza Bovagnet/Commissione per sostenere che, ai fini del rimborso, tale nozione non può dipendere dalle denominazioni esistenti o dalle classificazioni effettuate a livello nazionale, ma solo dalla natura stessa e dagli elementi costitutivi della spesa da rimborsare ( 23 ). Orbene, secondo i ricorrenti, il Tribunale avrebbe interpretato tale nozione alla luce della normativa belga.

29.

Gli argomenti dei ricorrenti non mi convincono. Al pari del Parlamento, ritengo che il Tribunale abbia proceduto a un’interpretazione autonoma della nozione di «spese scolastiche», che tiene conto della finalità dell’indennità scolastica e che non dipende dalle qualificazioni adottate a livello nazionale.

30.

Infatti, al punto 30 della sentenza impugnata, il Tribunale definisce le «spese scolastiche» rimborsabili a titolo di indennità scolastica come comprendenti tanto le spese che consentono a un alunno di accedere ad un istituto di insegnamento (spese di iscrizione), quanto quelle che gli consentono di frequentare le lezioni e di partecipare con profitto ai programmi del medesimo istituto (spese di frequenza).

31.

Tale definizione riprende quella accolta dal Tribunale della funzione pubblica nella sentenza Bovagnet/Commissione ( 24 ), i cui fatti si inserivano in un altro contesto nazionale in quanto l’istituto scolastico considerato era situato in Lussemburgo.

32.

Esaminando se le spese sostenute dai ricorrenti costituissero effettivamente spese di iscrizione e di frequenza ai sensi della sentenza Bovagnet/Commissione ( 25 ), il Tribunale ha constatato, ai punti 31 e 32 della sentenza impugnata, che l’iscrizione agli istituti considerati e l’istruzione ivi offerta non erano subordinate al versamento di una somma di denaro a copertura delle spese di iscrizione e di frequenza. Parimenti, non versare alle associazioni il contributo richiesto non comportava la mancata iscrizione o l’esclusione dell’alunno. In altri termini, gli istituti non esigevano il versamento di una somma di denaro affinché i figli vi avessero accesso e vi frequentassero le lezioni, né i genitori erano tenuti al pagamento di spese. Il Tribunale ne ha concluso che le spese sostenute dai ricorrenti non potevano essere qualificate come spese scolastiche.

33.

Il Tribunale ha quindi interpretato le spese scolastiche ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII allo Statuto, nel senso che tali spese devono essere obbligatorie per il funzionario al fine di iscrivere il figlio in un determinato istituto e consentirgli di frequentarvi le lezioni.

34.

Tale condizione è già stata posta nella sentenza Bovagnet/Commissione. Le spese rimborsabili sono state definite in tale sentenza come spese cui è subordinata l’ammissione stessa dell’alunno alla scuola e al suo programma, quindi all’istruzione, e il cui pagamento è pertanto obbligatorio ( 26 ).

35.

Tale interpretazione risponde alle prescrizioni dello Statuto. Infatti, come ricorda il Parlamento, le disposizioni del diritto dell’Unione che danno diritto a prestazioni finanziarie devono essere interpretate restrittivamente ( 27 ).

36.

Rimborsare un contributo versato dal funzionario a titolo facoltativo e volontario non risponderebbe a tale esigenza di interpretazione restrittiva. Ciò sarebbe inoltre contrario alla volontà del legislatore che, in occasione della riforma dello Statuto nel 2004, ha subordinato il rimborso delle spese alla condizione che il figlio frequenti un istituto a pagamento ( 28 ) e ha posto fine al versamento dell’indennità scolastica sotto forma di forfait a disposizione dei funzionari ( 29 ). Pertanto, lo Statuto non consente di considerare l’indennità scolastica come un’integrazione della retribuzione che il funzionario intaccherebbe liberamente, in particolare versando contributi volontari o donazioni.

37.

Il Tribunale non ha interpretato la nozione di «spese scolastiche» conformemente al diritto belga. Sebbene esso menzioni ( 30 ) una circolare nazionale della Comunità francese del Belgio intitolata «Accesso gratuito all’istruzione obbligatoria» ( 31 ), è solo quale indizio a sostegno della constatazione, non contestata dai ricorrenti, che gli istituti non imponevano loro il pagamento di spese di iscrizione e di frequenza. Il Tribunale precisa infatti che tale circolare, applicabile agli istituti in questione, prevede che un istituto sovvenzionato non possa subordinare l’iscrizione al versamento di una somma di denaro e che il mancato pagamento delle spese che un istituto può reclamare ( 32 ) non possa avere conseguenze sulla frequenza dell’istituto da parte dell’alunno interessato.

38.

Per stabilire se il pagamento delle spese di cui i ricorrenti chiedono il rimborso costituisca una condizione per l’ammissione dei loro figli agli istituti considerati, il Tribunale ha quindi fatto riferimento al diritto belga quale indizio rlevante e non quale criterio decisivo ( 33 ), il che è dimostrato dall’uso delle forme avverbiali «del resto/d’altronde» ( 34 ).

39.

I ricorrenti ritengono che l’interpretazione restrittiva adottata dal Tribunale faccia dipendere il rimborso delle spese scolastiche dai vari sistemi di istruzione degli Stati membri.

40.

Ciò è errato. Non è il rimborso delle spese scolastiche a poter variare da uno Stato membro all’altro, o da un istituto all’altro, ma l’esistenza stessa e l’importo delle spese scolastiche da rimborsare.

41.

Pertanto, quando un istituto subordina l’iscrizione e la frequenza di un alunno al pagamento di spese, sono la natura e gli elementi costitutivi di tali spese, conformemente alla sentenza Bovagnet/Commissione ( 35 ) e indipendentemente dalle denominazioni o dalle classificazioni nazionali, a determinare il loro rimborso. Per contro, quando l’istituto non subordina l’iscrizione e la frequenza di un alunno al pagamento di spese, per una qualsiasi ragione, il funzionario interessato non ha fondati motivi per beneficiare dell’indennità scolastica.

42.

I ricorrenti ritengono inoltre che un’interpretazione autonoma avrebbe dovuto tener conto del fatto che, senza i contributi che essi sono invitati a versare, gli istituti considerati non sarebbero in grado di finanziare l’istruzione specifica per la quale i ricorrenti hanno scelto di iscrive i loro figli in tali scuole. I contributi costituirebbero quindi spese effettivamente sostenute dai ricorrenti per l’istruzione dei loro figli.

43.

Dichiarando che le spese scolastiche non coprono tutte le spese effettivamente sostenute per l’istruzione, ma soltanto quelle che un istituto richiede come spese di iscrizione e di frequenza, il Tribunale ha tuttavia interpretato tale nozione conformemente al dettato e alla finalità delle disposizioni applicabili dello Statuto.

44.

I ricorrenti ritengono infine che assimilando, al punto 40 della sentenza impugnata, i contributi versati ad «altre spese» ai sensi dell’articolo 3 delle DGE, il Tribunale limiterebbe notevolmente la nozione autonoma e statutaria di «spese scolastiche». Secondo i ricorrenti, il Tribunale avrebbe considerato che i contributi versati rientrerebbero nella categoria delle «altre spese» per la sola ragione che essi non sarebbero collegati al programma ufficiale di istruzione belga.

45.

Non è questa la mia interpretazione della sentenza del Tribunale. Dopo aver concluso, per le ragioni esposte precedentemente ( 36 ), che i contributi versati non rientravano nella categoria delle spese scolastiche rimborsabili, il Tribunale li ha classificati per esclusione nella categoria residua di «qualsiasi altra spesa», non rimborsabile. Poiché l’elenco dei casi previsti, rientranti in tale categoria, non era tassativo, il Tribunale poteva considerarli correttamente come «altre spese relative allo svolgimento del programma scolastico dell’istituto di insegnamento frequentato» ( 37 ).

46.

Tale censura deve essere quindi respinta.

2. Travisamento dei fatti

47.

I ricorrenti sostengono che, affermando, al punto 31 della sentenza impugnata, che la fatturazione delle spese scolastiche da parte delle associazioni non sarebbe conforme al diritto belga, il Tribunale ha travisato i fatti.

48.

A tal riguardo, un travisamento siffatto sussiste quando, senza dover assumere nuove prove, la valutazione dei mezzi di prova disponibili risulta, in modo evidente, inesatta ( 38 ).

49.

Orbene, nella fattispecie, un siffatto travisamento del diritto nazionale non è accertato, in quanto i ricorrenti non hanno dimostrato che la circolare in questione non fosse vincolante né che il Tribunale abbia effettuato una valutazione manifestamente contraria al suo contenuto. In particolare, essi non hanno dimostrato, a sostegno del loro argomento, che gli istituti o le associazioni sarebbero autorizzati a reclamare il pagamento delle spese relative al progetto pedagogico specifico di tali istituti.

50.

Anche tale censura va quindi respinta.

51.

Pertanto, il primo motivo è, nel suo insieme, infondato.

C.   Sul secondo motivo, vertente sull’inesattezza materiale delle constatazioni

52.

I ricorrenti ritengono che, nella sentenza impugnata, la risposta al motivo da essi dedotto, vertente sulla violazione del principio del legittimo affidamento, contenga un’inesattezza materiale delle constatazioni. A loro avviso, il Tribunale si sarebbe pronunciato sulla questione se il modulo predisposto dal Parlamento, da compilare a cura degli istituti interessati, dimostrasse l’esistenza di spese di iscrizione. Per contro, il Tribunale non si sarebbe pronunciato sull’esistenza di una prassi costante del Parlamento che avrebbe ingenerato nei ricorrenti un legittimo affidamento.

53.

Ai punti 44 e 45 della sentenza impugnata, il Tribunale ha tuttavia risposto al motivo dei ricorrenti vertente sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento. Dopo aver richiamato le tre condizioni che devono sussistere per far valere la tutela del legittimo affidamento, il Tribunale ha dichiarato che, sebbene l’amministrazione avesse fornito assicurazioni precise, categoriche e concordanti, queste non potevano creare un legittimo affidamento nei ricorrenti non avendo rispettato le disposizioni dello Statuto.

54.

La risposta del Tribunale a tale motivo si basa, del resto, su una giurisprudenza costante ( 39 ).

55.

In tale contesto, il modulo inviato agli istituti interessati, riguardo al quale il Tribunale precisa che non ha consentito di dimostrare che i ricorrenti avessero versato spese di iscrizione, viene menzionato al punto 46 della sentenza impugnata solo in risposta all’argomento delle parti secondo il quale l’invio di tale modulo sarebbe stato accompagnato da assicurazioni che facevano sorgere nelle stesse un legittimo affidamento.

56.

Il secondo motivo è pertanto manifestamente infondato.

D.   Sul terzo motivo, vertente su un errore di diritto nell’interpretazione della giurisprudenza relativa alla regola della concordanza tra il reclamo e il ricorso

57.

I ricorrenti sostengono che, nel respingere come irricevibili i loro argomenti riguardanti la violazione del principio della certezza del diritto in quanto quest’ultimo non era stato eccepito nel reclamo, il Tribunale non avrebbe tenuto conto, al punto 47 della sentenza impugnata, della giurisprudenza relativa alla concordanza tra il reclamo e il ricorso.

58.

Secondo i ricorrenti, solo nelle decisioni di rigetto dei reclami il Parlamento avrebbe affermato che l’indennità scolastica era soggetta a una valutazione annuale. Essi citano la giurisprudenza che prevede un’eccezione alla regola della concordanza tra il reclamo e il ricorso: nel caso in cui il reclamante venga a conoscenza della motivazione dell’atto lesivo tramite la risposta al suo reclamo, tutti i motivi dedotti per la prima volta al momento della presentazione del ricorso e intesi a contestare la fondatezza dei motivi esposti nella risposta al reclamo devono essere considerati ricevibili ( 40 ). I ricorrenti ritengono quindi di avere fondate ragioni per eccepire per la prima volta nel ricorso il contrasto tra il principio della certezza del diritto e la prerogativa del Parlamento di sottoporre l’indennità scolastica a una valutazione annuale.

59.

Il Parlamento obietta che le decisioni di rigetto dei reclami non contengono una motivazione che modifica o completa in modo sostanziale la motivazione contenuta nelle decisioni di rigetto.

60.

A tal riguardo, è corretto che il Parlamento affermi per la prima volta nella sua risposta ai reclami dei ricorrenti che l’indennità scolastica è oggetto di una valutazione annuale. Tale affermazione conferma tuttavia il suo argomento secondo il quale esso non avrebbe fornito assicurazioni precise e categoriche ai ricorrenti riguardo al beneficio dell’indennità scolastica. È quindi in risposta al motivo vertente sulla violazione del legittimo affidamento, dedotto dai ricorrenti nel reclamo, che il Parlamento ha affermato che l’indennità scolastica era oggetto di una valutazione annuale. Tale argomento non costituisce una motivazione delle decisioni di rigetto che comparirebbe solo in fase di risposta ai reclami, ma la ragione per cui un legittimo affidamento non poteva sorgere nei ricorrenti del giudizio di impugnazione.

61.

La sentenza alla quale si riferiscono i ricorrenti è stata inoltre pronunciata in circostanze in cui l’amministrazione, nel rigetto del reclamo, si era discostata dalla motivazione contenuta nella decisione iniziale per adottare altri motivi ( 41 ). Ciò non avviene nel caso di specie. La motivazione del rigetto della domanda di rimborso è la stessa nelle decisioni iniziali e nel rigetto dei reclami: gli istituti in questione non possono essere qualificati come istituti a pagamento ai sensi dello Statuto e non soddisfano quindi le condizioni affinché i ricorrenti possano beneficiare dell’indennità scolastica.

62.

Ne deriva che, nel respingere in quanto irricevibili gli argomenti relativi al principio della certezza del diritto in quanto non erano stati dedotti nel reclamo, il Tribunale non ha ignorato la giurisprudenza sulla regola della concordanza tra il reclamo amministrativo e il ricorso.

63.

Pertanto, il terzo motivo è infondato.

E.   Sul quarto motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione

64.

I ricorrenti sostengono che il Tribunale sarebbe venuto meno all’obbligo di motivazione ad esso incombente nel dichiarare, al punto 56 della sentenza impugnata, che la prima parte del terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento, era inoperante.

65.

I ricorrenti facevano valere dinanzi al Tribunale che funzionari di un’altra istituzione dell’Unione continuavano a beneficiare del rimborso delle spese scolastiche per i figli che frequentavano gli stessi istituti. I ricorrenti ritenevano che fosse stato applicato loro un trattamento diverso in base alle stesse norme statutarie.

66.

Il Tribunale, per quanto succintamente, ha risposto a tale censura in due tempi. Dopo aver richiamato i fondamenti e il contenuto del principio della parità di trattamento, esso ha sottolineato, al punto 55 della sentenza impugnata, che tale principio doveva conciliarsi con il rispetto del principio di legalità. Pertanto, e in applicazione di una giurisprudenza costante ( 42 ), un funzionario non poteva far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri. Avendo peraltro constatato che concedere il rimborso di spese come quelle sostenute dai ricorrenti non era conforme alle disposizioni dello Statuto, il Tribunale ne ha dedotto che i ricorrenti non potevano far valere tale illiceità di cui avrebbero beneficiato altri funzionari.

67.

Il Tribunale ha quindi concluso che la censura vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento era inoperante.

68.

Non mi sembra che il Tribunale sia quindi venuto meno all’obbligo di motivazione derivante dagli articoli 36 e 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Quest’ultimo non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia. La motivazione della sentenza deve consentire agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto le loro tesi ed alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo ( 43 ). Ciò è quanto avviene nel caso di specie. La motivazione fornita dal Tribunale ai punti 55 e 56 della sentenza impugnata consente di comprendere le ragioni per cui il Tribunale ha dichiarato che far valere il principio della parità di trattamento era inoperante, e non ha ritenuto necessario rispondere all’insieme degli argomenti relativi al rispetto di tale principio.

69.

I ricorrenti fanno inoltre valere che il Tribunale si sarebbe astenuto dal pronunciarsi sull’asserita violazione dell’articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che obbliga l’Unione a rispettare la diversità culturale, religiosa e linguistica. Ritengo che, benché i ricorrenti menzionino effettivamente tale disposizione nel ricorso dinanzi al Tribunale nell’ambito della seconda parte del terzo motivo, riguardante la violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione, essi lo facciano in termini troppo ipotetici e generali per poter ritenere che essi invochino la sua violazione. Non si può quindi contestare al Tribunale di non essersi pronunciato al riguardo.

70.

Dalle suesposte considerazioni risulta, a mio avviso, che anche il quarto motivo deve essere respinto in quanto infondato e che, pertanto, l’impugnazione deve essere integralmente respinta.

VI. Sulle spese

71.

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in applicazione dell’articolo 184, paragrafo 1, di tale regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

72.

Poiché il Parlamento ha chiesto la condanna dei ricorrenti e questi ultimi sono rimasti soccombenti, occorre condannarli a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Parlamento.

VI. Conclusione

73.

Alla luce delle considerazioni che precedono propongo alla Corte di statuire come segue:

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La sig.ra Irit Azoulay, il sig. Andrew Boreham, la sig.ra Mirja Bouchard e il sig. Darren Neville sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Parlamento europeo.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) Tale indennità era versata in forma forfettaria. Il versamento ai funzionari che ne beneficiavano è stato progressivamente abolito nell’arco di cinque anni [articolo 16 dell’allegato XIII allo Statuto dei funzionari nella versione risultante dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (GU 2004, L 124, pag. 84)].

( 3 ) Articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII allo Statuto dei funzionari nella versione risultante dal regolamento n. 723/2004. La condizione del carattere oneroso non è per contro applicabile in caso di frequentazione di un istituto di istruzione superiore (o universitario); l’indennità scolastica è quindi versata sotto forma di indennità forfettaria mensile di importo pari al limite massimo.

( 4 ) Considerando 26 del regolamento n. 723/2004.

( 5 ) Articolo 24, paragrafo 3, della Costituzione belga.

( 6 ) Nella versione applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2014.

( 7 ) Tale importo era applicabile all’epoca dei fatti. Esso ammonta attualmente a EUR 273,60.

( 8 ) Versione applicabile alla data in cui il Tribunale ha pronunciato la sentenza impugnata. La versione attualmente in vigore è stata adottata il 18 novembre 2016; il dettato dell’articolo 5 di tale versione, intitolato «Spese scolastiche», riprende quello del precedente articolo 3.

( 9 ) Si tratta dell’Athénée Ganenou di Bruxelles (Belgio) e dell’École internationale Le Verseau di Bierges (Belgio). Il primo istituto è una scuola confessionale che aggiunge al programma didattico della Comunità francese del Belgio varie ore settimanali per l’insegnamento della lingua ebraica, della storia del giudaismo, della bibbia e della lingua inglese a partire dal ciclo elementare. Il secondo istituto è una scuola non confessionale le cui lezioni, a partire dalla scuola materna, sono svolte in francese e in inglese da docenti di madrelingua.

( 10 ) Sentenza del Tribunale del 28 aprile 2017, Azoulay e a./Parlamento (T‑580/16, EU:T:2017:291).

( 11 ) Sentenza del Tribunale del 28 aprile 2017, Azoulay e a./Parlamento (T‑580/16, EU:T:2017:291).

( 12 ) Tale censura riguarda i punti da 31 a 36, 38 e 40 della sentenza impugnata.

( 13 ) Tale censura riguarda i punti 45 e 46 della sentenza impugnata.

( 14 ) Tale censura riguarda il punto 47 della sentenza impugnata.

( 15 ) Tale censura riguarda i punti 55 e 56 della sentenza impugnata.

( 16 ) Fino a quando gli istituti considerati non avessero soddisfatto le condizioni previste per la concessione dell’indennità scolastica.

( 17 ) Punto 12 della sentenza impugnata.

( 18 ) Punti da 68 a 74 del controricorso del Parlamento dinanzi al Tribunale.

( 19 ) Punto 65 della sentenza impugnata.

( 20 ) Sulla competenza della Corte a rilevare d’ufficio, per la prima volta in fase di impugnazione, l’irricevibilità del ricorso dinanzi al Tribunale, v. sentenza della Corte del 23 aprile 2009, Sahlstedt e a./Commissione (C‑362/06 P, EU:C:2009:243, punto 22).

( 21 ) Punti 66 e 67 del controricorso del Parlamento dinanzi al Tribunale.

( 22 ) I ricorrenti nel giudizio di impugnazione citano al riguardo la sentenza della Corte del 15 ottobre 2015, Axa Belgium (C‑494/14, EU:C:2015:692, punti 2124).

( 23 ) Sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’8 settembre 2011, Bovagnet/Commissione (F‑89/10, EU:F:2011:129, punto 22).

( 24 ) Sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’8 settembre 2011, Bovagnet/Commissione (F‑89/10, EU:F:2011:129, punto 23).

( 25 ) Sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’8 settembre 2011, Bovagnet/Commissione (F‑89/10, EU:F:2011:129, punto 23).

( 26 ) Sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’8 settembre 2011, Bovagnet/Commissione (F‑89/10, EU:F:2011:129, punti 2627).

( 27 ) Sentenze del Tribunale del 30 novembre 1994, Dornonville de la Cour/Commissione (T‑498/93, EU:T:1994:278, punto 38 e giurisprudenza ivi citata), e del Tribunale della funzione pubblica del 30 giugno 2015, Petsch/Commissione (F‑124/14, EU:F:2015:69, punto 33).

( 28 ) In caso di frequentazione di una scuola primaria o secondaria.

( 29 ) V. supra, paragrafo 2.

( 30 ) V. punti 31, 33 e 36 della sentenza impugnata che formano espressamente oggetto di censura da parte dei ricorrenti.

( 31 ) Circolare del 29 agosto 2013, n. 4516.

( 32 ) Come le spese per la piscina e per le attività culturali e sportive.

( 33 ) V., per quanto riguarda la nozione di «istruzione primaria», sentenza del Tribunale del 29 giugno 2004, Hivonnet/Consiglio (T‑188/03, EU:T:2004:194, punto 28), e, per quanto riguarda la nozione di «spese scolastiche», sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’8 settembre 2011, Bovagnet/Commissione (F‑89/10, EU:F:2011:129, punto 21).

( 34 ) «Come si evince dalla circolare n. 4516, l’ipotesi contraria (…) del resto» (punto 31 della sentenza impugnata); «(…) come confermato d’altronde dalla circolare n. 4516» (punto 36 della sentenza impugnata).

( 35 ) Sentenza Tribunale della funzione pubblica dell’8 settembre 2011, Bovagnet/Commissione (F‑89/10, EU:F:2011:129, punti 2223).

( 36 ) Paragrafi da 32 a 36 delle presenti conclusioni.

( 37 ) V. punto 40 della sentenza impugnata.

( 38 ) Sentenza della Corte del 18 gennaio 2007, PKK e KNK/Consiglio (C‑229/05 P, EU:C:2007:32, punto 37).

( 39 ) Sentenze della Corte del 6 febbraio 1986Vlachou/Corte dei conti (162/84, EU:C:1986:56, punto 6), del Tribunale del 27 marzo 1990, Chomel/Commissione (T‑123/89, EU:T:1990:24, punti da 25 a 30), e del Tribunale della funzione pubblica del 7 luglio 2015, Kur/Commissione (F‑53/14, EU:F:2015:81, punto 64).

( 40 ) I ricorrenti citano la sentenza del Tribunale del 21 maggio 2014, Mocová/Commissione (T‑347/12 P, EU:T:2014:268, punto 44).

( 41 ) Sentenza del Tribunale del 21 maggio 2014, Mocová/Commissione (T‑347/12 P, EU:T:2014:268, punto 32).

( 42 ) Sentenze della Corte del 4 luglio 1985, Williams/Corte dei conti (134/84, EU:C:1985:297, punto 14), del Tribunale dell’11 luglio 2007, Centeno Mediavilla e a./Commissione (T‑58/05, EU:T:2007:218, punto 155), e del Tribunale della funzione pubblica del 21 gennaio 2014, Van Asbroeck/Parlamento (F‑102/12, EU:F:2014:4, punto 38).

( 43 ) V., ad esempio, sentenze della Corte del 20 maggio 2010, Gogos/Commissione (C‑583/08 P, EU:C:2010:287, punto 30), e del Tribunale del 2 luglio 2010, Kerstens/Commissione (T‑266/08 P, EU:T:2010:273, punto 73).