CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MELCHIOR WATHELET

presentate il 29 maggio 2018 ( 1 )

Causa C‑287/17

Česká pojišťovna a.s.

contro

WCZ, spol. s r.o.

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresní soud v Českých Budějovicích (tribunale distrettuale di České Budějovice, Repubblica ceca)]

«Rinvio pregiudiziale – Diritto delle imprese – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Direttiva 2011/7/UE – Articolo 6, paragrafi 1 e 3 – Rimborso delle spese di recupero di un credito – Spese per sollecito pagamento»

1. 

Il presente rinvio pregiudiziale, proposto dall’Okresní soud v Českých Budějovicích (tribunale distrettuale di České Budějovice, Repubblica ceca), verte sull’articolo 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2011/7/UE ( 2 ). È introdotto nell’ambito di una controversia tra la società di assicurazioni Česká pojišťovna a.s. e la società WCZ, spol. s r.o. in merito al risarcimento delle spese di recupero sostenute dalla Česká pojišťovna al fine di ottenere il pagamento dei premi da parte della WCZ.

I. Quadro giuridico

A.   Diritto dell’Unione

2.

I considerando da 19 a 21 della direttiva 2011/7 così recitano:

«(19)

Un risarcimento equo dei creditori, relativo ai costi di recupero sostenuti a causa del ritardo di pagamento, serve a disincentivare i ritardi di pagamento. Tra i costi di recupero dovrebbero essere inclusi anche i costi amministrativi e i costi interni causati dal ritardo di pagamento, per i quali la presente direttiva dovrebbe determinare un importo minimo forfettario che possa cumularsi agli interessi di mora. Il risarcimento sotto forma di importo forfettario dovrebbe mirare a limitare i costi amministrativi e i costi interni legati al recupero. Il risarcimento delle spese di recupero dovrebbe essere determinato fatte salve le disposizioni nazionali in base alle quali l’autorità giurisdizionale nazionale può concedere al creditore un risarcimento per eventuali danni aggiuntivi connessi al ritardo di pagamento del debitore.

(20)

Oltre ad avere diritto al pagamento di un importo forfettario per coprire i costi interni legati al recupero, il creditore dovrebbe poter esigere anche il risarcimento delle restanti spese di recupero sostenute a causa del ritardo di pagamento del debitore. Tali spese dovrebbero comprendere, in particolare, le spese sostenute dal creditore per aver affidato un incarico a un avvocato o a un’agenzia di recupero crediti.

(21)

La presente direttiva dovrebbe far salvo il diritto degli Stati membri di prevedere importi forfettari per il risarcimento di spese di recupero più elevati, e quindi più favorevoli al creditore, o di aumentare tali importi, tra l’altro al fine di adeguarsi all’inflazione».

3.

L’articolo 6 di detta direttiva, intitolato «Risarcimento delle spese di recupero» così dispone:

«1.   Gli Stati membri assicurano che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali in conformità dell’articolo 3 o 4, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di 40 EUR.

2.   Gli Stati membri assicurano che l’importo forfettario di cui al paragrafo 1 sia esigibile senza che sia necessario un sollecito e quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore.

3.   Il creditore, oltre all’importo forfettario di cui al paragrafo 1, ha il diritto di esigere dal debitore un risarcimento ragionevole per ogni costo di recupero che ecceda tale importo forfettario sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore. Ciò potrebbe comprendere anche le spese che il creditore ha sostenuto per aver affidato un incarico a un avvocato o a una società di recupero crediti».

4.

L’articolo 12 della stessa direttiva prevede che:

«(…)

3.   Gli Stati membri possono mantenere in vigore o adottare disposizioni più favorevoli al creditore di quelle necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

4.   Nel recepire la presente direttiva, gli Stati membri decidono se escludere contratti conclusi prima del 16 marzo 2013».

B.   Diritto ceco

5.

L’articolo 369, paragrafo 1, ultima frase, della zákon č. 513/91, obchodní zákoník (legge n. 513/1991 recante codice del commercio), come modificato dalla zákon č. 179/2013 (legge n. 179/2013), dispone quanto segue:

«Oltre agli interessi di mora, il creditore ha diritto al rimborso di un importo minimo dei costi di recupero del credito il cui livello e le cui condizioni sono fissati da un decreto del governo».

6.

L’articolo 3 del nařízení vlády č. 351/2013 (decreto governativo n. 351/2013), che, secondo il giudice del rinvio, recepisce l’articolo 6 della direttiva 2011/7 (in prosieguo: il «decreto governativo»), così dispone:

«In caso di obbligazione reciproca degli imprenditori […], l’importo minimo delle spese legate al recupero dei rispettivi crediti è pari a CZK [corone ceche] 1200 [pari a circa EUR 47]».

7.

L’articolo 121, paragrafo 3, della zákon č. 40/1964, občanský zákoník (legge n. 40/1964 recante codice civile), così dispone:

«Gli accessori di un credito sono gli interessi, gli interessi di mora, le penalità di mora e le spese di recupero».

8.

L’articolo 142, paragrafo 1, della zákon č. 99/1963, občanský soudní řád (legge n. 99/1963 recante codice di procedura civile), dispone quanto segue:

«Il giudice riconosce alla parte risultata pienamente vittoriosa nella causa il rimborso, a carico della parte soccombente, delle spese necessarie all’esercizio o alla difesa efficaci di un suo diritto».

9.

Ai sensi dell’articolo 142a, paragrafo 1, di detto codice:

«Il ricorrente risultato vittorioso in un procedimento per l’adempimento di un’obbligazione ha diritto di ottenere dal convenuto un risarcimento delle spese solo se, entro un periodo di almeno [sette] giorni prima dell’avvio del procedimento, egli abbia inviato al convenuto, al suo domicilio o all’ultimo indirizzo conosciuto, una diffida ad adempiere».

II. Procedimento principale e questione pregiudiziale

10.

La Česká pojišťovna e la WCZ hanno concluso, il 7 novembre 2012, un contratto di assicurazione, con effetti decorrenti dalla medesima data.

11.

Con lettera del 10 marzo 2015 la Česká pojišťovna ha comunicato alla WCZ la risoluzione del contratto a partire dal 25 febbraio 2015, a causa del mancato pagamento dei premi dovuti dalla WCZ, e ha richiesto a quest’ultima il pagamento di un importo di CSK 1160 (circa EUR 45), a titolo di premi dovuti per il periodo dal 7 novembre 2014 al 26 febbraio 2015. Prima di adire il giudice del rinvio, la Česká pojišťovna aveva inviato alla WCZ complessivamente quattro solleciti di pagamento.

12.

La Česká pojišťovna chiede a detto giudice la condanna della WCZ, da una parte, al pagamento di detta somma di CZK 1160 (circa EUR 45), maggiorata dagli interessi legali di mora, per il periodo dal 25 febbraio 2015 fino al completo pagamento dei premi dovuti e, dall’altra, al rimborso delle spese di recupero del suo credito, per un importo di CZK 1200 (circa EUR 47). Inoltre, la Česká pojišťovna chiede che la WCZ le rimborsi le spese del procedimento.

13.

Dopo aver constatato che il diritto nazionale impone alle autorità giurisdizionali di riconoscere, a titolo di spese giudiziarie, i costi correlati a un unico sollecito di pagamento inviato al convenuto prima di promuovere l’azione giudiziaria, il giudice del rinvio si interroga sulla necessità di riconoscere, oltre al risarcimento forfettario delle spese di recupero di cui all’articolo 6 della direttiva 2011/7, un risarcimento per le spese di sollecito in applicazione delle norme di procedura nazionali. Detto giudice rileva, infatti, che, ai sensi del considerando 19 della direttiva, il risarcimento forfettario di cui all’articolo 6 della medesima direttiva deve appunto coprire le spese sostenute dal ricorrente per i solleciti di pagamento. Ne conseguirebbe, a suo avviso, che riconoscere entrambi i risarcimenti (sulla base di detto articolo 6 e delle norme processuali nazionali) consentirebbe al ricorrente di ottenere due volte lo stesso risarcimento.

14.

Tale questione sarebbe fondamentale nell’ambito della causa pendente dinanzi al giudice del rinvio, poiché la Česká pojišťovna chiede il risarcimento forfettario di CZK 1200 (circa EUR 47), ai sensi dell’articolo 3 del decreto governativo e dell’articolo 6 della direttiva 2011/7, nonché, in applicazione del diritto nazionale, il risarcimento delle spese per la rappresentanza legale, ivi comprese i costi di sollecito prima della proposizione del ricorso giudiziario, secondo quanto previsto dal diritto nazionale.

15.

Sulla base delle suesposte considerazioni, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva [2011/7] debba essere interpretato nel senso che impone al giudice di riconoscere al ricorrente vittorioso in una controversia vertente sul recupero di un credito in una transazione commerciale, di cui agli articoli 3 o 4 di tale direttiva, l’importo di EUR 40 (o l’equivalente in valuta nazionale) nonché il risarcimento delle spese processuali, incluse le spese di un sollecito inviato al convenuto prima di agire in giudizio, per un ammontare stabilito nelle disposizioni procedurali dello Stato membro».

III. Procedimento dinanzi alla Corte

16.

Nessuna delle parti del procedimento principale ha ritenuto necessario presentare osservazioni scritte nel presente procedimento. In effetti, solo la Commissione europea ha fatto pervenire osservazioni alla Corte. Inoltre, nessuna udienza è stata richiesta o organizzata d’ufficio dalla Corte. Tuttavia, al fine di poter dare una risposta utile al giudice del rinvio, ho ritenuto necessario invitare le parti e il governo ceco a rispondere per iscritto ad alcuni quesiti, ai quali il governo ceco e la Commissione hanno risposto.

IV. Analisi

A.   Osservazione preliminare

17.

Per le ragioni indicate ai punti 21 e 22 della sentenza del 16 febbraio 2017, IOS Finance EFC (C‑555/14, EU:C:2017:121), l’applicabilità ratione temporis della direttiva 2011/7 non può essere messa in discussione nel presente caso. Contrariamente a quanto aveva sostenuto nella causa che aveva dato luogo a detta sentenza, la Commissione, nelle sue osservazioni, considera la direttiva 2011/7 applicabile, nonostante il fatto che la Repubblica ceca si sia avvalsa della facoltà, lasciata agli Stati membri dall’articolo 12, paragrafo 4, di detta direttiva, di escludere dall’applicazione della direttiva i contratti conclusi prima della data stabilita dall’articolo 12, paragrafo 1, per il suo recepimento. Nella sua risposta ai quesiti della Corte, neppure il governo ceco ha contestato l’applicabilità della direttiva 2011/7.

B.   Giurisprudenza

18.

Salvo errore, l’articolo 6 della direttiva 2011/7 non è ancora stato interpretato dalla Corte ( 3 ).

19.

Tuttavia, per quanto riguarda la direttiva precedente, ossia la direttiva 2000/35/CE ( 4 ), la sentenza del 10 marzo 2005, QDQ Media (C‑235/03, EU:C:2005:147), ha interpretato l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), di quest’ultima direttiva, che corrisponde, in una certa misura, all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2011/7.

20.

La Corte era stata investita, in tale causa, della questione relativa alla possibilità, nell’ambito della tutela del creditore prevista dalla direttiva 2000/35, di qualificare come costi di recupero del credito le spese derivanti dall’assistenza di un avvocato o procuratore legale, richiesta in occasione del procedimento di ingiunzione di pagamento promosso per il recupero di detto credito. La Corte ha ritenuto che, non esistendo la possibilità, sulla base del diritto nazionale, di includere nel calcolo delle spese alle quali potrebbe essere condannato un privato tenuto al pagamento di un debito professionale i costi dovuti all’intervento di un avvocato o di un procuratore legale a favore del creditore in un procedimento giudiziario di recupero di tale debito, la direttiva 2000/35 non poteva, di per sé, essere presa a fondamento di una siffatta possibilità.

21.

Questo tipo di spese è stato espressamente previsto dall’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2011/7 tra «ogni costo di recupero che ecceda tale importo forfettario sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore».

C.   Le mie proposte

22.

Dall’analisi dell’obiettivo e della formulazione nonché del contesto e della genesi della direttiva 2011/7, ritengo che, contrariamente a quanto potrebbe suggerire il considerando 20 di detta direttiva, l’importo forfettario di EUR 40, previsto dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva – in quanto minimo imposto agli Stati membri – non può essere interpretato come diretto a coprire in modo esaustivo il risarcimento di taluni tipi di costi di recupero (nel caso specifico i costi di recupero «interni» o «amministrativi», i quali comprendono i costi di sollecito di pagamento) Ne risulta che il risarcimento ragionevole, cui si riferisce l’articolo 6, paragrafo 3, di detta direttiva, non può essere interpretato come relativo solo agli altri costi di recupero sostenuti dal creditore.

1. L’obiettivo e la formulazione della direttiva 2011/7

23.

Lo scopo della direttiva 2011/7, ai sensi del suo articolo 1, è di lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo in tal modo la competitività delle imprese e in particolare delle PMI (piccole e medie imprese).

24.

Come indicato nel considerando 12 di detta direttiva, i ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale resa finanziariamente attraente per i debitori nella maggior parte degli Stati membri dai bassi livelli dei tassi degli interessi di mora applicati o dalla loro assenza ( 5 ) e/o dalla lentezza delle procedure di recupero. Il legislatore ha giudicato necessario capovolgere tale tendenza e scoraggiare i ritardi di pagamento.

25.

Tale direttiva mira dunque ad una efficace protezione del creditore contro i ritardi di pagamento ( 6 ); tale protezione implica necessariamente che al creditore venga offerto il risarcimento più completo possibile delle spese di recupero che ha sostenuto.

26.

Già su tale base, la limitazione del risarcimento ex articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2011/7 a solo alcune categorie di spese del creditore sarebbe in contraddizione con la regola fondamentale secondo cui il creditore ha diritto ad un risarcimento ragionevole ( 7 ) di tutti i costi di recupero dei ritardi di pagamento.

27.

In pratica, tale limitazione significherebbe che alcune spese del creditore non sarebbero in alcun modo risarcite, il che sarebbe manifestamente contrario all’obiettivo della direttiva di rendere i ritardi di pagamento finanziariamente meno attraenti e di scoraggiarli ( 8 ).

28.

La formulazione della direttiva 2011/7 traduce bene il suo obiettivo.

29.

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7, il creditore ha il diritto di ottenere dal debitore il pagamento di un importo forfettario minimo di EUR 40 [stabilito in CZK 1200 (circa EUR 47) in diritto ceco dall’articolo 3 del decreto governativo].

30.

Secondo l’articolo 6, paragrafo 2, di detta direttiva, gli Stati membri assicurano che l’importo forfettario di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva sia esigibile senza che sia necessario un sollecito e mira a risarcire il creditore dei costi di recupero sostenuti, senza fare alcuna distinzione tra detti costi ( 9 ).

31.

Il diritto del creditore ad ottenere il rimborso dei suoi costi, oltre all’importo forfettario di EUR 40, risulta chiaramente dall’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2011/7, che prevede un risarcimento per «ogni costo di recupero che ecceda tale importo forfettario sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore». Tale risarcimento riguarda quindi le spese diverse da quelle coperte dall’importo forfettario.

32.

Peraltro, l’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2011/7, secondo il quale gli Stati membri possono mantenere in vigore o adottare disposizioni più favorevoli al creditore di quelle necessarie per conformarsi a detta direttiva, deve essere interpretato nel senso che, in particolare, tale direttiva non impedisce alle normative nazionali di riconoscere al creditore un risarcimento forfettario superiore all’importo minimo di EUR 40.

33.

Ciò premesso, se il legislatore nazionale segue tale via, sta a lui decidere sulle modalità adeguate, come, ad esempio, fissare un importo variabile secondo il livello del credito ( 10 ).

2. I considerando 19 e 20 della direttiva 2011/7

34.

Tenuto conto del fatto che, secondo la giurisprudenza della Corte, «il preambolo di un atto [di diritto dell’Unione] non ha valore giuridico vincolante e non può essere fatto valere né per derogare alle disposizioni stesse dell’atto di cui trattasi né al fine di interpretare tali disposizioni in un senso manifestamente in contrasto con la loro formulazione» ( 11 ), ritengo opportuno analizzare i considerando 19 e 20 della direttiva 2011/7, che differenziano i tipi di spese del creditore e sembrano riservare al risarcimento forfettario la funzione di coprire in modo esaustivo le spese «interne» o «amministrative», e al risarcimento che supera l’importo di 40 euro quella di coprire gli altri costi di recupero.

35.

Tali nozioni di «costi interni» o di «costi amministrativi» sono emerse nel corso della genesi della direttiva.

36.

Nella sua proposta, la Commissione aveva scelto, da una parte, un risarcimento automatico dei costi di recupero, non diversamente specificati, calcolato in funzione dell’importo del debito (e che poteva arrivare a rappresentare l’1% dei crediti uguali o superiori a EUR 10000) e, dall’altra, un risarcimento ragionevole per tutti gli altri costi di recupero. Secondo la sua motivazione, detta modifica permetteva di sostituire «il concetto vago di “costi di recupero” (…) con un nuovo sistema che prevede un importo definito per i costi interni del recupero» ( 12 ).

37.

La commissione del Parlamento europeo incaricata dell’esame di detta proposta ha fissato il massimale di EUR 40, indipendentemente dall’importo del debito, dichiarando che «un tasso di risarcimento generico dell’1% da pagare sui ritardati pagamenti di 10000 euro o più potrebbe comportare costi significativi e sproporzionati per le transazioni di valore elevato e potrebbe non riflettere i costi effettivi» ( 13 ).

38.

Nella sua posizione in prima lettura, il Parlamento ha mantenuto il massimale di EUR 40. Ha, peraltro, precisato che il risarcimento ragionevole, previsto dall’articolo 6, paragrafo 3, della proposta di direttiva interveniva per ogni costo di recupero eccedente l’importo di EUR 40. Tale precisazione conferma che l’importo forfettario di EUR 40 non intende risarcire in maniera esaustiva i costi di recupero «interni» o «amministrativi». Tuttavia, è sempre il Parlamento, nella sua posizione in prima lettura, che ha introdotto l’idea, contenuta nel considerando 19 della suddetta direttiva, secondo la quale il risarcimento sotto forma di importo forfettario mira a limitare i costi di recupero amministrativi e interni, così come esso ha proposto (v. considerando 20 di detta direttiva) che il diritto al pagamento di un importo forfettario fosse destinato a coprire i costi interni legati al recupero ( 14 ).

39.

Tali nozioni si sono quindi ritrovate ai considerando 19 e 20 della direttiva 2011/7, il che può indurre a ritenere che gli altri costi menzionati all’articolo 6, paragrafo 3, siano costi «esterni», tanto più che sia il considerando 20 sia l’articolo 6, paragrafo 3, di detta direttiva fanno menzione delle spese sostenute dal creditore per aver affidato un incarico ad un avvocato o a una società di recupero crediti, ossia a servizi «esterni» all’impresa.

40.

Diversi argomenti mi inducono a respingere la tesi secondo la quale la direttiva introdurrebbe una classificazione delle spese del creditore, le une «interne» o «amministrative» da coprire con il solo risarcimento forfettario, e le «restanti» ( 15 ) (o «esterne») da coprire con un risarcimento (ragionevole, secondo l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2011/7) complementare ( 16 ).

41.

Anzitutto, tali nozioni non si trovavano nella direttiva 2000/35, la quale prevedeva, all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), che il creditore avesse diritto ad un «risarcimento ragionevole per tutti i costi di recupero sostenuti a causa del ritardo di pagamento del debitore» (il corsivo è mio). Orbene, la direttiva 2011/7, che ha sostituito la direttiva 2000/35, aveva come obiettivo di rafforzare la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e non certo quello di complicare il risarcimento del creditore.

42.

La classificazione dei costi del creditore non trova, poi, alcun appiglio nella formulazione dell’articolo 6 della direttiva 2011/7. Secondo l’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, l’importo forfettario rappresenta un minimo. A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, di detta direttiva, tale importo è esigibile senza sollecito ed è inteso a risarcire i costi di recupero sostenuti dal creditore. A mente dell’articolo 6, paragrafo 3, della stessa direttiva, gli altri costi sostenuti (cioè quelli non coperti dall’importo forfettario) possono essere richiesti dal creditore, in modo che abbia luogo il loro «risarcimento ragionevole».

43.

Inoltre, come rileva il governo ceco, una classificazione dei costi non potrebbe nemmeno venire dedotta dall’elenco, fornito a titolo esemplificativo, dei costi dimostrabili dal creditore ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2011/7. In effetti, tale elenco, introdotto nel testo della direttiva sulla base degli emendamenti del Parlamento europeo, mirava solo a spiegare di quali tipi di costi potesse trattarsi ( 17 ) e non a modificare la regola fondamentale applicabile fino ad allora sotto la direttiva 2000/35, ossia che il creditore ha diritto ad un risarcimento ragionevole di tutti i suoi costi. Forse detto esempio intendeva fare eco alla sentenza del 10 marzo 2005, QDQ Media (C‑235/03, EU:C:2005:147) (v. paragrafi 19 e 21 delle presenti conclusioni).

44.

Infine, la classificazione dei costi condurrebbe altresì ad un paradosso. Ritengo (come sostiene il governo ceco) che, nel caso di ritardato pagamento, il creditore potrebbe allora solamente ottenere, per il recupero del suo credito con l’assistenza di un giurista della propria impresa, il risarcimento forfettario di EUR 40, quand’anche fosse in grado di dimostrare che i suoi costi effettivi erano superiori. Al contrario, nel caso di ricorso ai servizi di un avvocato esterno, sarebbe possibile un risarcimento ragionevole di tutte le sue spese superiori all’importo forfettario di EUR 40 a titolo di risarcimento dei costi interni del creditore. Una tale interpretazione condurrebbe quindi ad una differenza di trattamento tra situazioni paragonabili. Per di più, una tale interpretazione indurrebbe in pratica il creditore a ricorrere ai servizi esterni di un avvocato anziché a quelli dei suoi legali interni, normalmente meno onerosi. In altri termini, una classificazione dei costi potrebbe portare ad un aumento artificioso ed ingiustificato dei crediti oggetto di ritardo nel pagamento, o addirittura ad una sovracompensazione.

45.

In conclusione, ritengo che i costi di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2011/7 siano i costi «diversi» da quelli coperti dall’importo forfettario e, quindi, che un creditore possa benissimo essere risarcito dei costi «interni» o «amministrativi» se superano tale importo.

46.

Peraltro, l’importo forfettario di EUR 40 è esigibile senza che sia necessario giustificare i costi sostenuti («senza che sia necessario un sollecito» recita l’articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 2011/7), che si tratti di costi «interni» o meno, contrariamente agli altri importi, che devono essere giustificati.

47.

A tal proposito, la direttiva 2011/7 non precisa come, a seguito di un ritardo di pagamento del debitore, il creditore debba far valere e giustificare i costi di recupero sostenuti oltre l’importo forfettario di EUR 40, per i quali l’articolo 6, paragrafo 3, di detta direttiva 2011/7 gli garantisce un diritto al risarcimento. L’adozione di tali modalità è lasciata alla discrezione del legislatore nazionale, il quale può, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2011/7, «mantenere in vigore o adottare disposizioni più favorevoli al creditore di quelle necessarie per conformarsi alla presente direttiva».

V. Conclusione

48.

Per questi motivi, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale proposta dall’Okresní soud v Českých Budějovicích, (tribunale distrettuale di České Budějovice, Reppublica ceca) come segue:

L’articolo 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretato nel senso che il creditore ha il diritto di esigere dal debitore il pagamento di un importo forfettario di EUR 40 nonché il rimborso di tutti i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo nel pagamento del debitore, ma solo per la parte di tali costi che eccede il suddetto importo forfettario di EUR 40.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU 2011, L 48, pag. 1).

( 3 ) Diverse sentenze vertono sull’interpretazione di altre disposizioni di tale direttiva; in particolare, sentenza del 26 febbraio 2015, Federconsorzi e Liquidazione giudiziale dei beni ceduti ai creditori della Federconsorzi (C‑104/14, EU:C:2015:125) (sull’interpretazione degli articoli 7 e 12 di detta direttiva); sentenza del 16 febbraio 2017, IOS Finance EFC (C‑555/14, EU:C:2017:121) (sulla compatibilità con tale direttiva, e in particolare con l’articolo 7, paragrafi 2 e 3, di una normativa nazionale che consente al creditore di rinunciare a richiedere gli interessi di mora e il risarcimento per i costi di recupero quale corrispettivo del pagamento immediato del capitale di crediti esigibili), e sentenza del 1o giugno 2017, Zarski (C‑330/16, EU:C:2017:418) (in sostanza, sull’interpretazione dell’articolo 12 della suddetta direttiva, relativo alla sua trasposizione). È, peraltro, pendente dinanzi alla Corte la causa Gambietz (C‑131/18), relativa all’articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 2011/7 e riguardante una situazione simile alla presente causa.

( 4 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU 2000, L 200, pag. 35).

( 5 ) Sentenza del 16 febbraio 2017, IOS Finance EFC (C‑555/14, EU:C:2017:121, punto 24).

( 6 ) V., con riferimento alla direttiva 2000/35, sentenza del 15 dicembre 2016, Nemec (C‑256/15, EU:C:2016:954, punto 50).

( 7 ) Il considerando 19 della direttiva 2011/7 parla di risarcimento equo.

( 8 ) V. considerando 12 della direttiva 2011/7, in fine, secondo il quale la direttiva «dovrebbe prevedere, tra l’altro, che l’esclusione del diritto al risarcimento dei costi di recupero sia presunta essere gravemente iniqua».

( 9 ) Contrariamente a quanto potrebbe fare credere il considerando 20 della direttiva 2011/7, quando parla, senza definirli, di «costi interni» e di «restanti spese». Ritornerò su questo punto.

( 10 ) È il caso dell’Irlanda, la cui legislazione nazionale [Statutory Instrument n. 580/2012 – European Communities (Late Payment in Commercial Transactions) Regulations 2012 (decreto n. 580/2012 – Unione europea – ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali)] prevede un importo forfettario di EUR 40 se l’insoluto è inferiore a EUR 1000, un importo forfettario di EUR 70 se l’insoluto è compreso tra EUR 1000 e EUR 10000 e un importo forfettario di EUR 100 se l’insoluto supera EUR 10000.

( 11 ) Sentenza del 19 giugno 2014, Karen Millen Fashions (C‑345/13, EU:C:2014:2013, punto 31).

( 12 ) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, 2009/0054(COD), pag. 8. Inoltre, «la rifusione della direttiva n. 2000/35/CE intende migliorare l’efficacia e l’efficienza dei mezzi di ricorso contro i ritardi di pagamento introducendo il diritto di recupero delle spese amministrative ed il risarcimento dei costi interni sostenuti a causa dei ritardi di pagamento» (pag. 6).

( 13 ) Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione), A7-0136/2010, pag. 20.

( 14 ) Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 ottobre 2010 in vista dell’adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione), EP‑PE_TC1‑COD(2009)0054.

( 15 ) Altre versioni linguistiche del considerando 20 non utilizzano la parola «restanti» ma la parola «overige» come nella versione neerlandese, la parola «autres» nella versione francese, la parola «demás» nella versione spagnola, tutti termini che non suggeriscono alcuna differenziazione nel tipo di costi. Altre versioni linguistiche del testo della direttiva non contrappongono gli uni e gli altri costi. La versione inglese utilizza la parola «any», la versione italiana la parola «ogni», la versione neerlandese la parola «alle», la versione spagnola la parola «todos», la versione greca la parola «οποιαδήποτε». Molto di più della parola «autres», tali versioni prendono in considerazione tutti i costi oppure ciascuno di essi.

( 16 ) Il governo ceco e la Commissione si oppongono pure ad una tale classificazione delle spese, con un regime distinto per ogni tipo di costo, il che condurrebbe a delle discriminazioni ingiustificate.

( 17 ) V. emendamenti del 15 ottobre 2010 depositati dalla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (documento del Parlamento europeo n. A7-0136/2010; v. emendamento n. 30).