CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
MICHAL BOBEK
presentate il 26 luglio 2017 ( 1 )
Causa C–270/17 PPU
Openbaar Ministerie
contro
Tadas Tupikas
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi)]
«Rinvio pregiudiziale – Mandato d’arresto europeo – Motivi di non esecuzione facoltativa – Mandato emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà – Nozione di “processo terminato con la decisione” – Procedimento d’appello»
I. Introduzione
1. |
Il sig. Tadas Tupikas, cittadino lituano, è oggetto di un mandato d’arresto europeo (in prosieguo: il «MAE») emesso dall’autorità giudiziaria lituana. Tale autorità chiede la consegna del sig. Tupikas, attualmente detenuto nei Paesi Bassi, ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà di un anno e quattro mesi. |
2. |
Detta pena è stata inflitta da un tribunale di primo grado in Lituania, dinanzi al quale il sig. Tupikas è comparso personalmente. Il sig. Tupikas ha interposto appello avverso tale sentenza. Le informazioni fornite nel MAE non consentono di stabilire se egli sia comparso personalmente nel procedimento di secondo grado. L’appello è stato respinto. |
3. |
Il MAE è fondato sulla sentenza emessa in primo grado. Esso indica che la persona richiesta è comparsa personalmente al processo terminato con la decisione. |
4. |
Ai sensi della legislazione nazionale che traspone l’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (in prosieguo: la «decisione quadro») ( 2 ), l’autorità dei Paesi Bassi competente deve rifiutare l’esecuzione di un MAE qualora la persona richiesta non sia comparsa personalmente al processo terminato con la decisione ( 3 ), a meno che si verifichi una delle ipotesi elencate nella disposizione nazionale applicabile. |
5. |
Non disponendo di informazioni sul fatto se il sig. Tupikas sia o meno comparso nel procedimento d’appello, il giudice del rinvio si chiede se la predetta nozione di «processo terminato con la decisione» si riferisca anche ad un procedimento d’appello che ha dato luogo ad un esame del merito della causa e ha confermato la condanna pronunciata in primo grado che il MAE mira ad eseguire. |
6. |
Con tale questione, il giudice del rinvio cerca pertanto di determinare se il rispetto dei diritti della difesa dell’interessato debba essere valutato con riferimento ai due gradi del procedimento penale o se sia sufficiente che detto giudice si assicuri che tali diritti siano stati rispettati in primo grado. |
II. Contesto normativo
A. La CEDU
7. |
L’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ( 4 ) (in prosieguo: la «CEDU») prevede quanto segue: «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. (…)». |
B. Diritto dell’Unione
1. La Carta
8. |
Ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»): «Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. (…)». |
9. |
A termini dell’articolo 48, paragrafo 2, della Carta, «[i]l rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato». |
2. La decisione quadro
10. |
L’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro definisce il MAE come una «decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà». |
11. |
Il paragrafo 2 dispone che «[g]li Stati membri danno esecuzione ad ogni [MAE] in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro». |
12. |
Il paragrafo 3 prevede che «[l]’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 [TUE] non può essere modificat[o] per effetto [di detta] decisione quadro». |
13. |
L’articolo 4 bis della decisione quadro è stato introdotto dalla decisione quadro 2009/299 per specificare i motivi facoltativi di rifiuto di esecuzione di un MAE quando l’interessato non sia comparso personalmente al suo processo: «1. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può altresì rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, salvo che il mandato d’arresto europeo indichi che l’interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto interno dello Stato membro emittente:
2. Qualora il mandato d’arresto europeo sia emesso (…) alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera d), e l’interessato non sia stato precedentemente informato ufficialmente dell’esistenza di un procedimento penale a suo carico, questi può, una volta informato del contenuto del mandato d’arresto europeo, chiedere che gli sia trasmessa copia della sentenza prima della consegna. (…) la trasmissione non costituisce notificazione ufficiale della sentenza né fa decorrere i termini applicabili per la richiesta di un nuovo processo o per la presentazione di un ricorso in appello. 3. Qualora la persona sia consegnata alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera d), e abbia chiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello, la detenzione della persona in attesa di tale processo o appello è riesaminata, fino alla conclusione del procedimento, conformemente al diritto dello Stato membro di emissione, a intervalli regolari o su richiesta dell’interessato. (…)». |
14. |
L’articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro prevede che il MAE debba contenere le informazioni seguenti: «(…)
(…)
(…)». |
15. |
L’articolo 15 della decisione quadro, intitolato «Decisione sulla consegna», è così formulato: «1. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide la consegna della persona nei termini e alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro. 2. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione che non ritiene le informazioni comunicatele dallo Stato membro emittente sufficienti per permetterle di prendere una decisione sulla consegna, richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie (…) (…)». |
16. |
Il punto d) dell’allegato («Mandato d’arresto europeo») della decisione quadro si presenta, a seguito della modifica effettuata dalla decisione quadro 2009/299, nel modo seguente: |
C. Il diritto dei Paesi Bassi
17. |
L’Overleveringswet (legge relativa alla consegna), del 29 aprile 2004 (Stb. 2004, n. 195; in prosieguo: l’«OLW»), traspone la decisione quadro nel diritto dei Paesi Bassi. L’articolo 12 prevede che «[l]a consegna non è autorizzata quando il mandato d’arresto europeo è inteso a dare esecuzione a una sentenza qualora l’imputato non sia comparso personalmente alla discussione in udienza terminata con la predetta sentenza, salvo che il mandato d’arresto europeo indichi che, conformemente ai requisiti processuali definiti dallo Stato membro emittente», si verifica una delle quattro situazioni descritte nella medesima disposizione. Tali situazioni sono descritte nelle lettere da a) a d) dell’articolo 12 dell’OLW e corrispondono alle lettere da a) a d) dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro. |
18. |
Il punto D dell’allegato 2 dell’OLW, intitolato «Modello per il mandato d’arresto europeo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’OLW», corrisponde al punto d) dell’allegato della decisione quadro. |
III. Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali
19. |
Il 22 febbraio 2017, il giudice del rinvio è stato adito dall’officier van justitie bij de rechtbank (pubblico ministero presso il tribunale, Paesi Bassi) con una domanda volta all’esecuzione di un MAE emesso il 14 febbraio 2017 dal Klaipėdos apygardos teismas (Tribunale regionale di Klaipėda, Lituania). |
20. |
Tale MAE tende all’arresto e alla consegna del sig. Tupikas, cittadino lituano, ai fini dell’esecuzione in Lituania di una pena di un anno e quattro mesi di reclusione. |
21. |
Il MAE menziona l’esistenza di una sentenza esecutiva di condanna emessa il 26 agosto 2016 dal Klaipėdos apylinkės teismas (Tribunale distrettuale di Klaipėda, Lituania) e vertente su due reati. Esso precisa che il sig. Tupikas ha interposto appello avverso tale sentenza e che, con decisione dell’8 dicembre 2016, il Klaipėdos apygardos teismas (Tribunale regionale di Klaipėda) ha respinto l’appello. |
22. |
Il sig. Tupikas è comparso personalmente al processo di primo grado. |
23. |
Il MAE non contiene informazioni relative al processo d’appello, in particolare riguardo alla questione se l’interessato sia comparso in tale grado di giudizio e, in caso contrario, se siano soddisfatte le condizioni enunciate in una delle lettere da a) a d) dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro. |
24. |
Il giudice del rinvio si chiede se, in un caso del genere, la decisione quadro si applichi soltanto al procedimento di primo grado o anche al procedimento d’appello. |
25. |
In tali circostanze, il Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se un procedimento d’appello
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IV. Sul procedimento d’urgenza dinanzi alla Corte
26. |
Il giudice del rinvio ha chiesto di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento d’urgenza di cui all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte. |
27. |
A sostegno di tale domanda, esso ha affermato che la questione sollevata verte sull’interpretazione della decisione quadro, la quale rientra nel titolo V della parte terza del Trattato FUE. Ha osservato, inoltre, che l’interessato si trovava in stato di detenzione nei Paesi Bassi, in attesa della decisione sulla sua consegna. La rapida risposta della Corte avrebbe un effetto diretto e determinante sulla durata della detenzione dell’interessato. |
28. |
La Quinta Sezione della Corte ha deciso, l’8 giugno 2017, di accogliere tale domanda. |
29. |
Hanno presentato osservazioni scritte l’Openbaar Ministerie (pubblico ministero, Paesi Bassi), ricorrente nel procedimento principale, il sig. Tupikas, resistente nel procedimento principale, il governo dei Paesi Bassi nonché la Commissione europea. Il pubblico ministero, il sig. Tupikas, i governi dei Paesi Bassi, irlandese e lituano nonché la Commissione hanno esposto le loro osservazioni orali all’udienza tenutasi l’11 luglio 2017. |
V. Analisi
30. |
La presente analisi seguirà la struttura seguente. Preliminarmente, chiarirò l’oggetto preciso della presente causa (A). Analizzerò quindi la questione pregiudiziale così come esplicitamente formulata (B). Applicando i risultati di tale analisi alla presente causa, esaminerò inoltre la natura del motivo facoltativo di rifiuto, derivante dall’articolo 4 bis della decisione quadro, che è stato reso obbligatorio dalla legislazione nazionale di trasposizione (C). |
A. Osservazioni preliminari
31. |
Il diritto a un ricorso effettivo nonché i diritti della difesa e ad un processo equo sono sanciti, rispettivamente, dall’articolo 47 e dall’articolo 48, paragrafo 2, della Carta. |
32. |
Ai sensi delle spiegazioni relative alla Carta, tali disposizioni hanno il medesimo significato e la medesima portata dell’articolo 6 della CEDU, che garantisce il diritto all’esercizio effettivo dei diritti della difesa. Ciò non preclude che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta ( 5 ). |
33. |
In altri termini, deve sussistere un parallelismo minimo tra gli standard di protezione previsti dalla CEDU, da una parte, e quelli esistenti nel diritto dell’Unione, dall’altra. Nella presente causa, tale preoccupazione risulta in particolare dal preambolo ( 6 ) e dall’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro ( 7 ) nonché dal preambolo ( 8 ) e dall’articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro 2009/299. |
34. |
Come ricorda il considerando 1 della decisione quadro 2009/299, il diritto a un equo processo comprende il diritto dell’imputato a comparire personalmente ( 9 ). Tuttavia, tale diritto non è assoluto e «a determinate condizioni l’imputato può, di sua spontanea volontà, esplicitamente o tacitamente ma in modo inequivocabile, rinunciarvi» ( 10 ). |
35. |
Per quanto riguarda l’appello, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») conferma che l’articolo 6 della CEDU non esige un secondo grado in materia penale ( 11 ). |
36. |
Tuttavia, qualora sia previsto un procedimento d’appello, esso deve rispettare le garanzie derivanti dall’articolo 6 della CEDU ( 12 ), mentre le modalità di applicazione dell’articolo 6 della CEDU in appello dipendono dalle caratteristiche del procedimento d’appello in questione ( 13 ). |
37. |
Pertanto, qualora siano previsti due gradi del procedimento penale, il fatto che l’interessato abbia potuto esercitare i propri diritti della difesa in primo grado non consente di concludere che le garanzie dell’articolo 6 della CEDU siano state pienamente rispettate ( 14 ). |
38. |
Una volta richiamati tali elementi, va sottolineato che la presente causa non verte direttamente sull’esistenza di un diritto d’appello. È pacifico che la possibilità di interporre appello era offerta e che della medesima si è pure avvalso il sig. Tupikas. Al centro della questione pregiudiziale sollevata nel caso di specie si trova il reciproco riconoscimento, nel contesto del funzionamento della decisione quadro, quando sia applicato il motivo facoltativo di non esecuzione previsto dall’articolo 4 bis. Si tratta, più in particolare, di interpretare la nozione di «processo terminato con la decisione» che figura nella frase introduttiva di tale disposizione. |
39. |
Nell’interpretare la nozione di «processo terminato con la decisione», la Corte è obbligata a tenere presente e a rispettare dette garanzie derivanti dai diritti fondamentali. Insisto tuttavia sul fatto che l’oggetto della presente analisi non consiste nello stabilire un diritto di interporre appello quale diritto derivante dal diritto dell’Unione. |
B. Sulla questione sollevata dal giudice del rinvio
40. |
Il giudice del rinvio cerca di stabilire se esso debba tenere conto del procedimento di primo grado oppure del procedimento d’appello quando valuta il rispetto dei diritti processuali dell’interessato nell’ambito del «processo terminato con la decisione» che lo condanna e che è alla base del MAE. Secondo tale giudice, qualora occorra tenere conto unicamente del procedimento di primo grado, si dovrà procedere all’esecuzione del MAE, in quanto il sig. Tupikas vi è comparso personalmente. Qualora si debba invece tenere conto del procedimento d’appello, il giudice dovrà esaminare le circostanze di tale appello presso l’autorità lituana competente. Infatti, non è disponibile alcuna informazione su tale procedimento di appello, ad eccezione del fatto che il sig. Tupikas lo ha avviato e che detto appello ha portato alla conferma della decisione di primo grado. |
41. |
Sulla base della giurisprudenza della Corte EDU e di un’interpretazione sistematica della decisione quadro [in particolare, alla luce del testo delle lettere c) e d) dell’articolo 4 bis, paragrafo 1], il giudice del rinvio considera che, quando il procedimento d’appello dà luogo a un esame del merito della causa (che comprende la questione della colpevolezza o della pena), esso rientra nella nozione di «processo terminato con la decisione». Per contro, ciò non si verifica quando il giudice d’appello si è limitato a statuire su questioni di diritto, come nell’ambito di un ricorso per cassazione. |
42. |
Il sig. Tupikas condivide, in sostanza, la risposta proposta dal giudice del rinvio alla questione pregiudiziale. Egli sottolinea tuttavia l’importanza che occorre attribuire al rispetto dei diritti della difesa, incluso in grado d’appello, qualora sia previsto un procedimento di tal genere. |
43. |
Da parte sua, il pubblico ministero evidenzia la diversità delle pratiche in materia di sentenza esecutiva che si richiedono alle autorità giudiziarie emittenti quale fondamento del MAE: può trattarsi della sentenza di primo grado, della sentenza emessa in appello, o persino di entrambe. È questa scelta dell’autorità emittente che determinerebbe quindi in cosa consiste concretamente il «processo terminato con la decisione». Il pubblico ministero ritiene che tale nozione possa comprendere un procedimento d’appello nel corso del quale sia stata riesaminata la questione della colpevolezza. Laddove il procedimento di primo grado non soddisfi le condizioni di cui all’articolo 4 bis della decisione quadro, ma il procedimento d’appello le soddisfi, la consegna può quindi essere autorizzata. |
44. |
Il governo dei Paesi Bassi ritiene, dal canto suo, che un procedimento d’appello come quello descritto nella questione pregiudiziale non rientri nella nozione di «processo terminato con la decisione». A suo avviso, l’esame condotto dall’autorità giudiziaria di esecuzione deve essere effettuato alla luce della sentenza esecutiva presentata dall’autorità di emissione. Non spetterebbe all’autorità dell’esecuzione verificare i procedimenti penali precedenti, a pena di rimettere in discussione il principio del riconoscimento reciproco. Nella fattispecie, l’autorità giudiziaria di esecuzione dovrebbe limitarsi a verificare la sentenza che serve da fondamento al MAE. Essa non dovrebbe esaminare il procedimento d’appello. |
45. |
All’udienza, il governo irlandese ha proposto di rispondere in senso negativo alla questione pregiudiziale sollevata, osservando come nel presente contesto sia rilevante soltanto la sentenza emessa in primo grado. Tale governo ha indicato, a sostegno della propria posizione, segnatamente il testo delle lettere c) e d) dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro nonché dell’articolo 5, paragrafo 1, di quest’ultima, nella versione anteriore alla modifica apportata dalla decisione quadro 2009/299. |
46. |
Il governo lituano ha perorato, in udienza, un’interpretazione ampia della nozione di «processo terminato con la decisione». Secondo tale governo, il controllo ai sensi dell’articolo 4 bis della decisione quadro non può limitarsi alla sentenza emessa in primo grado qualora i fatti del caso di specie siano stati riesaminati in una decisione successiva emessa da un giudice superiore. |
47. |
Da parte sua, la Commissione ritiene che l’appello di cui trattasi nel procedimento principale rientri nella nozione di «processo terminato con la decisione». Ciò deriverebbe dalla necessità di garantire il rispetto dei diritti processuali in quanto è previsto un procedimento d’appello. La Commissione cita, inoltre, le disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 ( 15 ) che armonizza le garanzie in materia di diritto di presenziare al processo. Essa conclude che un procedimento d’appello nel quale l’interessato sia stato definitivamente condannato ad una pena privativa della libertà deve poter essere sottoposto all’esame del motivo di non esecuzione previsto dall’articolo 4 bis della decisione quadro. |
48. |
Così presentate le posizioni delle parti, esaminerò di seguito il significato della nozione di «processo terminato con la decisione» ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, frase introduttiva, della decisione quadro. A tal fine, mi occuperò anzitutto della nozione di sentenza esecutiva (1) e poi delle implicazioni di un procedimento d’appello quando quest’ultimo sia introdotto (2). |
1. Nozione di sentenza esecutiva
49. |
Dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro, nonché dalla parte b), punto 2), del suo allegato, risulta che l’autorità giudiziaria emittente deve menzionare una «sentenza esecutiva» che costituisce la base del MAE. |
50. |
Si tratta, a mio avviso, di una sentenza la cui forza esecutiva consente, secondo il diritto nazionale, di procedere all’esecuzione della pena privativa della libertà. |
51. |
Due variabili consentono di determinare cosa costituisca in concreto una siffatta sentenza. |
52. |
La prima variabile rinvia, come osservano in sostanza il pubblico ministero e il governo dei Paesi Bassi, all’organizzazione del procedimento penale nello Stato membro interessato. In tale contesto, occorre porsi la questione se il diritto processuale applicabile offra una possibilità di appello nel corso del quale sia pienamente esaminato il merito della causa, il che comprende l’esame della colpevolezza o della pena inflitta ( 16 ). |
53. |
Le circostanze del caso concreto costituiscono la seconda variabile. Occorre esaminare se l’appello sia stato effettivamente introdotto e quale ne sia stato l’effetto sulla sentenza emessa in primo grado. Qualora sia stato introdotto un appello, il diritto nazionale applicabile determina quale sia il titolo esecutivo tra la sentenza emessa in primo grado e quella emessa in appello. |
54. |
Alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che la sentenza esecutiva ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro sia costituita da una sentenza che consente alle autorità competenti, in forza del diritto nazionale applicabile, di assicurare l’esecuzione della pena privativa della libertà inflitta all’interessato. Ciò che costituisce una siffatta sentenza in un caso concreto dipende dal quadro procedurale dello Stato membro e dall’uso che ne è stato fatto da parte (o nei confronti) dell’interessato. |
2. Appello introdotto avverso una sentenza
55. |
La nozione di «sentenza esecutiva» ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro deve essere distinta da quella di «processo terminato con la decisione» ai sensi della frase introduttiva dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, di detta decisione quadro. |
56. |
Come ha sottolineato la Commissione all’udienza, quest’ultima nozione include l’insieme delle fasi di un procedimento penale nel quale il giudice ha esaminato il merito della causa, vale a dire la questione della colpevolezza o quella della pena. |
57. |
Tuttavia, ritengo che, tenuto conto della struttura e della logica del formulario del MAE, l’autorità giudiziaria di emissione debba fornire le informazioni riguardanti la fase processuale che ha immediatamente consentito di rendere esecutiva la decisione di condanna. Di conseguenza, all’autorità giudiziaria di esecuzione spetta assicurarsi del rispetto delle condizioni di cui all’articolo 4 bis della decisione quadro per quanto riguarda esclusivamente quest’ultima fase processuale in cui è stato discusso il merito della causa, inteso nel senso sopra menzionato. |
58. |
Va ricordato che, secondo l’articolo 1 della decisione quadro 2009/299, il divieto di condanna in absentia ha lo scopo di tutelare l’effettività dei diritti della difesa dell’interessato. |
59. |
Gli elementi chiave di un siffatto esame sono i seguenti: i) la conoscenza dell’esistenza del processo da parte dell’interessato e ii) la possibilità, per l’interessato, di difendersi in modo efficace e di far valere tutti gli argomenti a suo favore per quanto riguarda il merito della causa, vale a dire la questione della colpevolezza o quella della pena. |
60. |
A proposito di questo secondo elemento, è imperativo che l’interessato sia in grado di far valere pienamente i propri diritti nel corso dell’ultima fase del procedimento penale che dà luogo alla sentenza esecutiva. In pratica, può trattarsi i) di un procedimento di primo grado, qualora il sistema processuale in questione non offra possibilità di appello sulle questioni di merito nella loro totalità o qualora una tale possibilità esista ma non sia stato introdotto un appello, oppure ii) di un procedimento di secondo grado, qualora sia stato introdotto un appello e il diritto applicabile consenta di esaminare la totalità delle questioni di merito ( 17 ). |
61. |
È con riferimento alla parte del procedimento che ha immediatamente preceduto la sentenza esecutiva che l’autorità giudiziaria di esecuzione verifica, secondo le modalità di cui all’articolo 4 bis della decisione quadro, le circostanze del processo al quale l’interessato non è comparso. |
62. |
Se ci si colloca nel contesto di un appello che esamina la totalità delle questioni di merito, dalle considerazioni precedenti consegue che, qualora l’interessato sia comparso non già in primo grado, bensì in appello, occorre concludere che egli è comparso personalmente al processo terminato con la decisione ai sensi dell’articolo 4 bis della decisione quadro. Nello scenario inverso di un interessato che sia comparso in primo grado ma non in appello, l’esecuzione del MAE può essere rifiutata qualora l’autorità giudiziaria di esecuzione giunga alla conclusione che, nel singolo caso in questione, i diritti processuali della persona non sono stati rispettati, a meno che ricorra una delle fattispecie previste dalle lettere da a) a d) dell’articolo 4 bis della decisione quadro. |
63. |
In una tale situazione, viene in rilievo l’ipotesi di cui alla lettera d) dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro: l’interessato non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma sarà espressamente informato del diritto «ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria». |
64. |
Inoltre, occorre sottolineare l’importanza del principio della fiducia reciproca in tale contesto ( 18 ). Il meccanismo di cooperazione giudiziaria istituito dalla decisione quadro non sarebbe funzionale se l’autorità giudiziaria di esecuzione dovesse impegnarsi in un esame laborioso per verificare se il rispetto dei diritti processuali dell’interessato sia stato garantito in ciascuna fase precedente del procedimento. La necessità di mantenere operativo il sistema esige, a mio avviso, che il controllo del rispetto dei diritti di difesa si limiti all’ultima fase che ha preceduto immediatamente il momento in cui la pena privativa della libertà può essere eseguita. Le fasi precedenti sono, dal canto loro, coperte dal principio della fiducia reciproca. Ciò implica la necessità, per l’autorità giudiziaria di esecuzione, di fidarsi della capacità del sistema giudiziario dello Stato membro dell’autorità giudiziaria di emissione di rimediare agli eventuali vizi processuali anteriori. |
65. |
Alla luce delle precedenti considerazioni, ritengo che il procedimento d’appello nel corso del quale sono state esaminate le questioni della colpevolezza o della pena costituisca un «processo terminato con la decisione» ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, frase introduttiva, della decisione quadro. È questa fase processuale che determina il carattere esecutivo della decisione di condanna sottesa al MAE. È dunque con riguardo a tale fase processuale che l’autorità giudiziaria di esecuzione deve assicurarsi del rispetto dei diritti processuali dell’interessato ai fini dell’applicazione di un motivo facoltativo di non esecuzione previsto dall’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro. |
C. La presente causa e la natura facoltativa del motivo di non esecuzione ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro
66. |
La decisione di rinvio indica che il sig. Tupikas è stato condannato in primo grado con una sentenza emessa il 26 agosto 2016 dal Klaipėdos apylinkės teismas (Tribunale distrettuale di Klaipėda). In essa si afferma inoltre che il sig. Tupikas ha interposto appello avverso tale sentenza e che il Klaipėdos apygardos teismas (Tribunale regionale di Klaipėda) ha respinto detto appello con decisione dell’8 dicembre 2016. Il MAE non contiene maggiori informazioni riguardo alle circostanze nelle quali si è svolto il processo d’appello. Il giudice del rinvio afferma di ignorare se il sig. Tupikas sia comparso in tale grado e, qualora ciò non sia avvenuto, se sia stata soddisfatta una delle condizioni enunciate alle lettere da a) a d) dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro. |
67. |
Dall’insieme delle informazioni disponibili (che spetta al giudice del rinvio verificare) risulta che il sig. Tupikas è stato presente in primo grado. Il fatto che il sig. Tupikas abbia interposto appello dimostra che egli ha dovuto essere informato dell’esistenza della decisione emessa in primo grado. |
68. |
Il giudice del rinvio osserva che gli mancano informazioni relative al procedimento d’appello, segnatamente riguardo alla questione se il sig. Tupikas vi sia o meno comparso personalmente. |
69. |
I fatti presentati dal giudice del rinvio sembrano indicare che il sig. Tupikas ha dovuto essere a conoscenza dell’esistenza del procedimento d’appello, poiché egli stesso lo ha introdotto. Vero è che una tale conoscenza non garantisce, di per sé, che il sig. Tupikas sia stato debitamente convocato all’udienza o alle udienze fissate in detto contesto. Pertanto, la decisione sulla questione se i suoi diritti processuali siano stati rispettati in un tale contesto di fatto spetta all’autorità giudiziaria di esecuzione. Quando quest’ultima applica il motivo facoltativo di rifiuto di esecuzione del MAE previsto dall’articolo 4 bis della decisione quadro, essa deve richiedere a tal fine informazioni complementari utili ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro. |
70. |
Tale specifico contesto di fatto mi porta ad affrontare il problema sotteso alla presente causa, vale a dire la trasposizione problematica dell’articolo 4 bis della decisione quadro nella legislazione nazionale. |
71. |
In primo luogo, rilevo che la logica dell’articolo 4 bis è la seguente. |
72. |
La regola generale derivante dall’articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro è l’obbligo, per gli Stati membri, di eseguire il MAE «in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro». |
73. |
L’articolo 4 bis, paragrafo 1, ha introdotto la facoltà di rifiutare l’esecuzione di un MAE quando l’interessato non sia comparso personalmente al processo terminato con la decisione. Tale facoltà di non eseguire un MAE dev’essere fondata su un esame, da parte dell’autorità giudiziaria di esecuzione, delle circostanze specifiche di ciascun caso concreto. |
74. |
La facoltà di non eseguire viene meno quando l’autorità giudiziaria di esecuzione accerti che, in un determinato caso, ricorre una delle situazioni elencate alle lettere da a) a d) dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro. In un tale scenario, il rifiuto di eseguire il MAE è escluso e l’obbligo di consegnare l’interessato ridiviene la regola. |
75. |
Orbene, rilevo, in secondo luogo, che la normativa nazionale quale presentata nella decisione di rinvio (vale a dire l’articolo 12 dell’OLW) rovescia la logica della decisione quadro trasformando la «facoltà di non eseguire salvo che da a) a d)» in un «obbligo di non eseguire a meno che da a) a d)». |
76. |
In terzo luogo, tale modo di trasporre l’articolo 4 bis della decisione quadro ha trasformato l’elenco delle quattro eccezioni alla facoltà di non eseguire il MAE quando l’interessato non sia comparso al processo terminato con la decisione in un elenco tassativo delle situazioni in cui l’autorità di esecuzione può soltanto eseguire il MAE quando l’interessato non sia comparso personalmente al processo. |
77. |
Tale trasposizione impedisce, a mio avviso, alle autorità giudiziarie di esecuzione di valutare tutte le circostanze di fatto in una determinata causa al fine di verificare il rispetto dei diritti processuali degli interessati. Trasponendo per analogia la conclusione che la Corte ha adottato a proposito del motivo facoltativo di non esecuzione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, della decisione quadro, ritengo che l’autorità giudiziaria di esecuzione debba godere anche nel presente contesto di un margine discrezionale riguardo alla questione se occorra o meno rifiutare l’esecuzione del MAE ( 19 ). |
78. |
Di conseguenza, ritengo che l’articolo 12 dell’OLW costituisca una trasposizione non corretta dell’articolo 4 bis della decisione quadro. |
79. |
Le difficoltà insite in una trasposizione così rigida sono molto evidenti nel caso di specie. Il giudice nazionale non può prendere in considerazione tutte le circostanze di fatto che caratterizzano la situazione individuale del sig. Tupikas. Fatte salve le verifiche che dovrà effettuare il giudice del rinvio, tale situazione non mi sembra potersi classificare in alcuna delle categorie previste dall’articolo 4 bis della decisione quadro. Tuttavia, l’interessato è venuto a conoscenza della decisione emessa in primo grado e ha interposto appello (e quindi è venuto a conoscenza di tale procedimento). D’altronde, se tale persona è stata debitamente rappresentata, è difficile immaginare in che modo i suoi diritti della difesa non siano stati rispettati. |
80. |
Tuttavia, un tale insieme di fatti non rientra in alcuna delle ipotesi previste alle lettere da a) a d) dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro. Orbene, il fatto di insistere sul carattere tassativo delle condizioni che portano a concludere che i diritti della difesa dell’interessato (che non sia comparso personalmente) sono stati rispettati può condurre alla situazione in cui una persona che abbia interposto appello ma non abbia partecipato a tale procedimento di secondo grado (mentre i suoi diritti sono tutelati da un difensore incaricato) potrebbe sempre ottenere il rifiuto di esecuzione del MAE, ai sensi della legislazione nazionale, in quanto la sua situazione non sarebbe coperta da alcuna delle eccezioni previste dall’articolo 4 bis della decisione quadro. |
81. |
Come la Corte ha già ricordato nella causa Dworzecki a proposito dell’ipotesi di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), punto i), della decisione quadro, le situazioni elencate all’articolo 4 bis di quest’ultima costituiscono «eccezioni obbligatorie ad un motivo di non riconoscimento facoltativo». In altri termini, dalla logica di tale disposizione deriva che possono presentarsi situazioni diverse da quelle espressamente previste alle lettere da a) a d) dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro, che consentono all’autorità giudiziaria di esecuzione di assicurarsi che i diritti processuali dell’interessato sono stati rispettati ( 20 ). |
82. |
Per concludere, sottolineo nuovamente che la decisione quadro si basa sul principio del mutuo riconoscimento e sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri ( 21 ). Tuttavia, le nozioni di mutuo riconoscimento e di fiducia reciproca non possono occultare l’importanza che il diritto dell’Unione, in generale, e la decisione quadro, in particolare, attribuiscono al rispetto dei diritti fondamentali, in questo caso processuali ( 22 ). |
83. |
L’articolo 4 bis della decisione quadro dimostra l’equilibrio che il legislatore dell’Unione ha raggiunto tra l’efficacia della consegna delle persone nello spazio giuridico europeo, da una parte, e la portata del controllo spettante all’autorità giudiziaria di esecuzione, dall’altra. Qualora tale autorità fosse convinta che i diritti fondamentali sono stati rispettati – tenuto conto, se del caso, del comportamento dell’interessato – non le dovrebbe essere impedito dalla legislazione nazionale di attuare l’obbligo, che le incombe, di eseguire un MAE ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro. |
VI. Conclusione
84. |
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alla questione pregiudiziale sollevata dal Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi): La nozione di «processo terminato con la decisione», ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, frase introduttiva, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, nella sua versione risultante dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretata nel senso che essa si riferisce anche all’ultimo grado del procedimento penale nell’ambito del quale è stato esaminato il merito della causa, vale a dire la colpevolezza o la pena inflitta, e sulla base del quale la decisione di condanna è divenuta esecutiva. In tale contesto, la decisione di applicare il motivo facoltativo di non esecuzione di un mandato d’arresto europeo ai sensi della summenzionata disposizione spetta all’autorità giudiziaria di esecuzione, la quale deve poter valutare, alla luce di tutte le circostanze di fatto di cui è a conoscenza, il rispetto dei diritti della difesa dell’interessato. |
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) GU 2002, L 190, pag. 1. Tale decisione quadro è stata modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24).
( 3 ) Il corsivo è mio.
( 4 ) Firmata a Roma il 4 novembre 1950.
( 5 ) V., per quanto riguarda l’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), punto i), della decisione quadro, le conclusioni che ho presentato nella causa Dworzecki (C‑108/16 PPU, EU:C:2016:333, paragrafo 74).
( 6 ) V. considerando 12, ai sensi del quale detta decisione «rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall’articolo 6 [TUE] e contenuti nella Carta (…)».
( 7 ) V., inoltre, sentenza del 24 maggio 2016, Dworzecki (C‑108/16 PPU, EU:C:2016:346, punto 37).
( 8 ) V. considerando 1, 4 e 8 della decisione quadro 2009/299.
( 9 ) V., inoltre, Corte EDU, 12 febbraio 1985, Colozza c. Italia, CE:ECHR:1985:0212JUD000902480, § 27; 23 novembre 1993, Poitrimol c. Francia, CE:ECHR:1993:1123JUD001403288, § 35.
( 10 ) V. considerando 1 della decisione quadro 2009/299. V. Corte EDU, 9 giugno 2009, Strzalkowski c. Polonia, CE:ECHR:2009:0609JUD 003150902, da § 40 a 42, e 1o marzo 2006, Sejdovic c. Italia, CE:ECHR:2006:0301JUD005658100, § 82. V., inoltre, sentenza del 26 febbraio 2013, Melloni (C‑399/11, EU:C:2013:107, punto 49). V. anche, in altri contesti, sentenze del 17 novembre 2011, Hypoteční banka (C‑327/10, EU:C:2011:745, punti da 50 a 53); del 15 marzo 2012, G (C‑292/10, EU:C:2012:142, punti 48 e segg.), nonché del 6 settembre 2012, Trade Agency (C‑619/10, EU:C:2012:531, punto 55).
( 11 ) Corte EDU, 18 febbraio 2009, Andrejewa c. Lettonia, CE:ECHR:2009:0218JUD005570700, § 97. Il requisito di un doppio grado del procedimento penale è sancito dall’articolo 2 del protocollo 7 alla CEDU, firmato a Strasburgo il 22 novembre 1984. Ciò detto, ad oggi, tale protocollo non è stato ratificato da tutti gli Stati membri. A tale riguardo, v. anche conclusioni dell’avvocato generale Cruz Villalón nella causa Åkerberg Fransson (C‑617/10, EU:C:2012:340,, paragrafi da 71 a 74).
( 12 ) Corte EDU, 26 ottobre 2000, Kudla c. Polonia, CE:ECHR:2000:1026JUD00302109, § 122; 14 febbraio 2017, Hokkeling c. Paesi Bassi, CE:ECHR:2017:0214JUD003074912, §§ 56 e 58; 18 febbraio 2009, Andrejewa c. Lettonia, CE:ECHR:2009:0218JUD005570700, § 97. V. anche, a proposito del procedimento di cassazione, Corte EDU, 17 gennaio 1970, Delcourt c. Belgio, CE:ECHR:1970:0117JUD000268965, § 25.
( 13 ) Secondo la Corte EDU, occorre in particolare prendere in considerazione, tenuto conto delle questioni che il giudice d’appello doveva risolvere e della loro importanza per il ricorrente in appello, il ruolo svolto da tale giudice nonché il modo in cui i diritti della difesa sono stati protetti. Corte EDU, 18 ottobre 2006, Hermi c. Italia, ECLI:CE:ECHR:2006:1018JUD001811402, § 62; 21 luglio 2009, Seliwiak c. Polonia, ECLI:CE:ECHR:2009:0721JUD000381804, §§ da 54 a 64; 9 giugno 2009, Sobolewski c. Polonia, ECLI:CE:ECHR:2009:0609JUD001984707, §§ da 33 a 44; 9 giugno 2009, Strzalkowski c. Polonia, CE:ECHR:2009:0609JUD003150902, §§ da 39 a 55; 21 settembre 1993, Kremzow c. Austria, ECLI:CE:ECHR:1993:0921JUD001235086, § 67; 26 luglio 2002, Meftah c. Francia, ECLI:CE:ECHR:2002:0726JUD003291196, § 41; 25 aprile 2013, Zahirović c. Croazia, ECLI:CE:ECHR:2013:0425JUD005859011, §§ da 54 a 57.
( 14 ) V., in tal senso, Corte EDU, 14 febbraio 2017, Hokkeling c. Paesi Bassi, CE:ECHR:2017:0214JUD003074912, §§ 57 e 58.
( 15 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1).
( 16 ) La Corte EDU ha precisato che per «“condanna” ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della CEDU occorre intendere (…) sia una dichiarazione di colpevolezza, conseguente all’accertamento legale di un reato (…) sia l’inflizione di una pena o altra misura privativa della libertà (…)» (Corte EDU, 21 ottobre 2013, Del Rio Prada c. Spagna, CE:ECHR:2013:1021JUD004275009, § 123). Nella sentenza Kremzow c. Austria, la Corte EDU ha dichiarato che il carattere equo del procedimento implicava il diritto, per il ricorrente, di assistere al dibattimento in appello a motivo delle importanti conseguenze che quest’ultimo poteva avere sul quantum della pena da infliggere (Corte EDU, 21 settembre 1993, Kremzow c. Austria, CE:ECHR:1993:0921JUD001235086, § 67).
( 17 ) Aggiungo che i procedimenti successivi che costituiscono ricorsi di tipo «straordinario», quali un ricorso per cassazione o un ricorso costituzionale, sono esclusi, in linea di principio, dalla definizione di procedimento che termina con la sentenza esecutiva. Ciò è dovuto al fatto che la loro eventuale introduzione non consente, in linea di principio, di esaminare le questioni di merito nella loro totalità né di rinviare il momento della privazione di libertà dell’interessato in esecuzione della pena inflitta. Ciò posto, tali fasi devono sempre rispettare i requisiti dell’articolo 6 della CEDU (Corte EDU, 18 ottobre 2006, Hermi c. Italia, ECLI:CE:ECHR:2006:1018JUD001811402, §§ 60 e 61. V., inoltre, Corte EDU, 20 marzo 2009, Gorou c. Grecia, ECLI:CE:ECHR:2009:0320JUD001268603, § 41, e 2 giugno 2016, Papaioannou c. Grecia, ECLI:CE:ECHR:2016:0602JUD001888015, § 45).
( 18 ) Sentenza del 26 febbraio 2013, Melloni (C‑399/11, EU:C:2013:107, punti 62 e 63).
( 19 ) Sentenza del 29 giugno 2017, Popławski (C‑579/15, EU:C:2017:503, punti da 21 a 23). V., inoltre, sentenza del 24 maggio 2016, Dworzecki (C‑108/16 PPU, EU:C:2016:346, punti da 50 a 52).
( 20 ) «[L]’autorità giudiziaria di esecuzione può, in ogni caso, anche dopo aver constatato che esse non ricomprendono il caso di cui trattasi, tenere conto di altre circostanze che le permettano di garantire che la consegna dell’interessato non comporta una violazione dei suoi diritti della difesa» (sentenza del 24 maggio 2016, Dworzecki, C‑108/16 PPU, EU:C:2016:346, punto 50).
( 21 ) Sentenza del 1o giugno 2016, Bob-Dogi (C‑241/15, EU:C:2016:385, punti da 31 a 33 e giurisprudenza ivi citata).
( 22 ) Ad esempio, sentenza del 16 luglio 2015, Lanigan (C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).