26.8.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 288/3


Ordinanza della Corte (decima Sezione) del 14 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ammnistrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Acea Energia SpA (C-406/17), Green Network SpA (C-407/17), Enel Energia SpA (C-408/17)/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (C-406/17, C-407/17 e C-408/17), Hera Comm Srl (C-417/17)/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico

(Cause riunite da C-406/17 a C-408/17 e C-417/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Direttiva 2005/29/CE - Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno - Direttiva 2009/72/CE - Mercato interno dell’energia elettrica - Direttiva 2009/73/CE - Mercato interno del gas naturale - Direttiva 2011/83/UE - Pratiche commerciali aggressive - Stipulazione di contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale non richiesti dai consumatori - Stipulazione di contratti di fornitura a distanza o di contratti negoziati fuori dei locali commerciali in violazione dei diritti dei consumatori - Autorità competente a sanzionare siffatte pratiche)

(2019/C 288/03)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Ammnistrativo Regionale per il Lazio

Parti

Ricorrenti: Acea Energia SpA (C-406/17), Green Network SpA (C-407/17), Enel Energia SpA (C-408/17), Hera Comm Srl (C-417/17)

nei confronti di: Adiconsum — Associazione Difesa Consumatori e Ambiente, Movimento Consumatori, Federconsumatori, Gianluca Salvati, Associazione Codici — Centro per i Diritti del Cittadino, Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori (Codacons), Tutela Noi Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino (da C-406/17 a C-408/17)

Convenute: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (da C-406/17 a C-408/17), Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (C-417/17)

nei confronti di: Federconsumatori (C-417/17)

Dispositivo

L’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale in forza della quale determinate condotte, come quelle controverse nei procedimenti principali, consistenti nella stipulazione di contratti di fornitura non richiesti dai consumatori o di contratti a distanza e di contratti negoziati fuori dei locali commerciali in violazione dei diritti dei consumatori, devono essere valutate alla luce delle rispettive disposizioni delle direttive 2005/29 e 2011/83, con la conseguenza che, conformemente a tale normativa nazionale, l’autorità di regolamentazione di settore, ai sensi della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, e della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, non è competente a sanzionare siffatte condotte.


(1)  GU C 338 del 9.10.2017.