5.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 399/12


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 6 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Oberösterreich — Austria) — Procedimento avviato da Gmalieva s.r.o. e a.

(Causa C-79/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Libera prestazione dei servizi - Giochi d’azzardo - Monopolio dei giochi d’azzardo in uno Stato membro - Normativa nazionale che vieta l’esercizio di slot machines senza la previa autorizzazione delle autorità amministrative))

(2018/C 399/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Parti

Ricorrenti: Gmalieva s.r.o., Celik KG, PBW GmbH, Antoaneta Claudia Gruber, Play For Me GmbH, Haydar Demir

Convenuta: Landespolizeidirektion Oberösterreich

Dispositivo

Spetta al giudice del rinvio stabilire, alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, in particolare, nella sentenza del 30 aprile 2014, Pfleger e a. (C-390/12, EU:C:2014:281), se un regime nazionale di monopolio dei giochi d’azzardo previsto per legge, come quello oggetto del procedimento principale, debba ritenersi coerente ai sensi degli articoli 56 e seguenti TFUE, qualora in un procedimento giudiziario nazionale sia stato dichiarato che:

la dipendenza dal gioco non costituisce un problema sociale che giustifichi un intervento da parte dello Stato;

i giochi d’azzardo proibiti configurano unicamente illeciti amministrativi e non condotte penalmente rilevanti;

le entrate statali annuali derivanti dal gioco d’azzardo ammontano a più di 500 milioni di euro all’anno, pari allo 0,4 % del bilancio annuale dello Stato; e

le misure pubblicitarie dei titolari di licenza mirano prevalentemente ad incitare a partecipare al gioco d’azzardo i soggetti ad esso ancora estranei.


(1)  GU C 178 del 6.6.2017.