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9.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 305/10 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bezirksgericht Villach — Austria) — Norbert Reitbauer e a./Enrico Casamassima
(Causa C-722/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Competenza giudiziaria in materia civile e commerciale - Competenze esclusive - Articolo 24, punti 1 e 5 - Controversie in materia di diritti reali immobiliari e in materia di esecuzione delle decisioni - Procedura di vendita forzata di un immobile - Azione di opposizione alla ripartizione del ricavato derivante da tale vendita forzata)
(2019/C 305/12)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bezirksgericht Villach
Parti
Ricorrenti: Norbert Reitbauer, Dolinschek GmbH, B.T.S. Trendfloor Raumausstattungs-GmbH, Elektrounternehmen K. Maschke GmbH, Klaus Egger, Architekt DI Klaus Egger Ziviltechniker GmbH
Convenuto: Enrico Casamassima
Dispositivo
L’articolo 24, punti 1 e 5, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che l’azione con cui un creditore si oppone alla ripartizione del ricavato derivante dalla vendita forzata di un immobile affinché, da un lato, sia accertata l’estinzione di un credito concorrente per compensazione e, dall’altro lato, sia dichiarata l’inefficacia della garanzia reale a fondamento dell’esecuzione del credito medesimo, non rientra nella competenza esclusiva delle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l’immobile è situato o nel cui territorio ha o ha avuto luogo l’esecuzione.