6.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 222/3


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 2 aprile 2020 — Commissione europea / Repubblica di Polonia, Commissione / Ungheria, Commissione / Repubblica ceca

(Cause riunite C-715/17, C-718/17 e C-719/17) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 - Articolo 5, paragrafi 2 e da 4 a 11, di ciascuna di tali decisioni - Misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio della Repubblica ellenica e della Repubblica italiana - Situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi nel territorio di alcuni Stati membri - Ricollocazione di tali cittadini nel territorio degli altri Stati membri - Procedura di ricollocazione - Obbligo per gli Stati membri di indicare a intervalli regolari, e almeno ogni tre mesi, il numero di richiedenti protezione internazionale che sono in grado di ricollocare rapidamente nel loro territorio - Conseguenti obblighi che portano all’effettiva ricollocazione - Interessi degli Stati membri connessi alla sicurezza nazionale e all’ordine pubblico - Possibilità per uno Stato membro di invocare l’articolo 72 TFUE per non applicare atti di diritto dell’Unione obbligatori)

(2020/C 222/03)

Lingue processuali: il ceco, l’ungherese e il polacco

Parti

(Causa C-715/17)

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Z. Malůšková, A. Stobiecka-Kuik, G. Wils e A. Tokár, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: E. Borawska-Kędzierska e B. Majczyna, agenti)

Intervenienti a sostegno della Repubblica di Polonia: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Vláčil, J. Pavliš e A. Brabcová, agenti), Ungheria, (rappresentanti: M.Z. Fehér, agente)

(Causa C-718/17)

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Z. Malůšková, A. Stobiecka-Kuik, G. Wils et A. Tokár, agenti)

Convenuta: Ungheria (rappresentanti: M.Z. Fehér e G. Koós, agenti)

Intervenienti a sostegno dell’Ungheria: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Vláčil, J. Pavliš e A. Brabcová, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentanti: E. Borawska-Kędzierska e B. Majczyna, agenti)

(Causa C-719/17)

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Z. Malůšková, A. Stobiecka-Kuik, G. Wils e A. Tokár, agenti)

Convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Vláčil, J. Pavliš e A. Brabcová, agenti)

Intervenienti a sostegno della Repubblica ceca: Ungheria (rappresentante: M.Z. Fehér, agente), Repubblica di Polonia (rappresentanti: E. Borawska-Kędzierska e B. Majczyna, agenti)

Dispositivo

1)

Le cause C-715/17, C-718/17 e C-719/17 sono riunite ai fini della sentenza.

2)

La Repubblica di Polonia, dal 16 marzo 2016, non avendo indicato a intervalli regolari, e almeno ogni tre mesi, un numero adeguato di richiedenti protezione internazionale che era in grado di ricollocare rapidamente nel suo territorio, è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia, e dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia, nonché, di conseguenza, agli ulteriori obblighi di ricollocazione a essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, di ciascuna di queste due decisioni.

3)

L’Ungheria, dal 25 dicembre 2015, non avendo indicato a intervalli regolari, e almeno ogni tre mesi, un numero adeguato di richiedenti protezione internazionale che era in grado di ricollocare rapidamente nel suo territorio, è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1601 nonché, di conseguenza, agli ulteriori obblighi di ricollocazione a essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, della medesima decisione.

4)

La Repubblica ceca, dal 13 agosto 2016, non avendo indicato a intervalli regolari, e almeno ogni tre mesi, un numero adeguato di richiedenti protezione internazionale che era in grado di ricollocare rapidamente nel suo territorio, è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1523 e dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1601 nonché, di conseguenza, agli ulteriori obblighi di ricollocazione a essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, di ciascuna di queste due decisioni.

5)

La Repubblica di Polonia è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese nelle cause C-715/17, C-718/17 e C-719/17, quelle della Commissione europea nella causa C-715/17.

6)

L’Ungheria è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese nelle cause C-715/17, C-718/17 e C-719/17, quelle della Commissione europea nella causa C-718/17.

7)

La Repubblica ceca è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese nelle cause C-715/17, C-718/17 e C-719/17, quelle della Commissione europea nella causa C-719/17.


(1)  GU C 112 del 26.3.2018.