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6.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 222/3 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 2 aprile 2020 — Commissione europea / Repubblica di Polonia, Commissione / Ungheria, Commissione / Repubblica ceca
(Cause riunite C-715/17, C-718/17 e C-719/17) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 - Articolo 5, paragrafi 2 e da 4 a 11, di ciascuna di tali decisioni - Misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio della Repubblica ellenica e della Repubblica italiana - Situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi nel territorio di alcuni Stati membri - Ricollocazione di tali cittadini nel territorio degli altri Stati membri - Procedura di ricollocazione - Obbligo per gli Stati membri di indicare a intervalli regolari, e almeno ogni tre mesi, il numero di richiedenti protezione internazionale che sono in grado di ricollocare rapidamente nel loro territorio - Conseguenti obblighi che portano all’effettiva ricollocazione - Interessi degli Stati membri connessi alla sicurezza nazionale e all’ordine pubblico - Possibilità per uno Stato membro di invocare l’articolo 72 TFUE per non applicare atti di diritto dell’Unione obbligatori)
(2020/C 222/03)
Lingue processuali: il ceco, l’ungherese e il polacco
Parti
(Causa C-715/17)
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Z. Malůšková, A. Stobiecka-Kuik, G. Wils e A. Tokár, agenti)
Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: E. Borawska-Kędzierska e B. Majczyna, agenti)
Intervenienti a sostegno della Repubblica di Polonia: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Vláčil, J. Pavliš e A. Brabcová, agenti), Ungheria, (rappresentanti: M.Z. Fehér, agente)
(Causa C-718/17)
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Z. Malůšková, A. Stobiecka-Kuik, G. Wils et A. Tokár, agenti)
Convenuta: Ungheria (rappresentanti: M.Z. Fehér e G. Koós, agenti)
Intervenienti a sostegno dell’Ungheria: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Vláčil, J. Pavliš e A. Brabcová, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentanti: E. Borawska-Kędzierska e B. Majczyna, agenti)
(Causa C-719/17)
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Z. Malůšková, A. Stobiecka-Kuik, G. Wils e A. Tokár, agenti)
Convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Vláčil, J. Pavliš e A. Brabcová, agenti)
Intervenienti a sostegno della Repubblica ceca: Ungheria (rappresentante: M.Z. Fehér, agente), Repubblica di Polonia (rappresentanti: E. Borawska-Kędzierska e B. Majczyna, agenti)
Dispositivo
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1) |
Le cause C-715/17, C-718/17 e C-719/17 sono riunite ai fini della sentenza. |
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2) |
La Repubblica di Polonia, dal 16 marzo 2016, non avendo indicato a intervalli regolari, e almeno ogni tre mesi, un numero adeguato di richiedenti protezione internazionale che era in grado di ricollocare rapidamente nel suo territorio, è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia, e dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia, nonché, di conseguenza, agli ulteriori obblighi di ricollocazione a essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, di ciascuna di queste due decisioni. |
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3) |
L’Ungheria, dal 25 dicembre 2015, non avendo indicato a intervalli regolari, e almeno ogni tre mesi, un numero adeguato di richiedenti protezione internazionale che era in grado di ricollocare rapidamente nel suo territorio, è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1601 nonché, di conseguenza, agli ulteriori obblighi di ricollocazione a essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, della medesima decisione. |
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4) |
La Repubblica ceca, dal 13 agosto 2016, non avendo indicato a intervalli regolari, e almeno ogni tre mesi, un numero adeguato di richiedenti protezione internazionale che era in grado di ricollocare rapidamente nel suo territorio, è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1523 e dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1601 nonché, di conseguenza, agli ulteriori obblighi di ricollocazione a essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, di ciascuna di queste due decisioni. |
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5) |
La Repubblica di Polonia è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese nelle cause C-715/17, C-718/17 e C-719/17, quelle della Commissione europea nella causa C-715/17. |
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6) |
L’Ungheria è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese nelle cause C-715/17, C-718/17 e C-719/17, quelle della Commissione europea nella causa C-718/17. |
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7) |
La Repubblica ceca è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese nelle cause C-715/17, C-718/17 e C-719/17, quelle della Commissione europea nella causa C-719/17. |