29.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 255/7


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 15 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — AB «Achema», AB «Orlen Lietuva», AB «Lifosa»/Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK)

(Causa C-706/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Aiuti di Stato - Nozione di “aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali” - Misure volte a compensare i prestatori di servizi di interesse pubblico nel settore dell’energia elettrica - Nozione di “aiuti che incidono sugli scambi tra Stati membri” e “falsano o minacciano di falsare la concorrenza” - Nozione di “vantaggio selettivo” - Servizio di interesse economico generale - Compensazione di costi inerenti all’adempimento di obblighi di servizio pubblico)

(2019/C 255/09)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Ricorrenti: AB «Achema», AB «Orlen Lietuva», AB «Lifosa»

Convenuta: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK)

con l’intervento di: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, UAB «Baltpool»

Dispositivo

1)

L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che i fondi destinati a finanziare un regime di servizi di interesse pubblico, quali i servizi di interesse pubblico nel settore dell’energia elettrica, costituiscono risorse statali, ai sensi della disposizione in parola.

2)

L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che, qualora gli operatori di reti di distribuzione e di trasporto beneficino di fondi destinati a finanziare i servizi di interesse pubblico nel settore dell’energia elettrica al fine di compensare le perdite subite a causa dell’obbligo di acquistare l’energia elettrica presso determinati produttori di energia elettrica a una tariffa fissa e di bilanciare la stessa, tale compensazione costituisce un vantaggio ai sensi della suddetta disposizione, concesso ai produttori di energia elettrica.

3)

L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella del procedimento principale, si deve ritenere che fondi, quali i fondi destinati a determinati prestatori di servizi di interesse pubblico nel settore dell’energia elettrica, conferiscano ai medesimi un vantaggio selettivo ai sensi della suddetta disposizione, e possano incidere sugli scambi tra Stati membri.

4)

L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che un intervento statale, quale il regime dei servizi di interesse pubblico nel settore dell’energia elettrica, non deve essere considerato una compensazione rappresentante la contropartita di prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per adempiere obblighi di servizio pubblico, ai sensi della sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, EU:C:2003:415), a meno che il giudice del rinvio non accerti che l’uno o l’altro dei servizi di interesse pubblico nel settore dell’energia elettrica soddisfi effettivamente le quattro condizioni enunciate ai punti da 88 a 93 di detta sentenza.

5)

L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che si deve ritenere che un intervento statale, quale il regime dei servizi di interesse pubblico nel settore dell’energia elettrica, falsi o possa falsare la concorrenza.


(1)  GU C 94 del 12.3.2018.