17.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 206/11 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 4 aprile 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — procedimento promosso dalla Allianz Vorsorgekasse AG
(Causa C-699/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Stipulazione di convenzioni di adesione ad una cassa previdenziale professionale incaricata della gestione di contributi di solidarietà professionale - Stipulazione che richiede l’accordo dei dipendenti o della loro rappresentanza - Direttiva 2014/24/UE - Articoli 49 e 56 TFUE - Principi di parità di trattamento e di non discriminazione - Obbligo di trasparenza)
(2019/C 206/12)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti
Allianz Vorsorgekasse AG
In presenza di: Bundestheater-Holding GmbH, Burgtheater GmbH, Wiener Staatsoper GmbH, Volksoper Wien GmbH, ART for ART Theaterservice GmbH, fair-finance Vorsorgekasse AG
Dispositivo
Gli articoli 49 e 56 TFUE, i principi di parità di trattamento e di non discriminazione e l’obbligo di trasparenza, devono essere interpretati nel senso che essi sono applicabili alla stipulazione di una convenzione di adesione tra un datore di lavoro, ente di diritto pubblico, e una cassa previdenziale professionale, per la gestione e l’investimento di contributi per il finanziamento dei trattamenti di fine rapporto versati ai dipendenti di detto datore di lavoro, anche se la stipulazione di una siffatta convenzione non deriva solo dalla volontà di detto datore di lavoro, ma richiede l’approvazione vuoi del personale, vuoi del comitato aziendale.