11.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 383/14 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Fővárosi Törvényszék - Ungheria) – Bayer Pharma AG/Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Exeltis Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft.
(Causa C-688/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Proprietà intellettuale - Brevetti - Direttiva 2004/48/CE - Articolo 9, paragrafo 7 - Immissione sul mercato di prodotti in violazione dei diritti conferiti da un brevetto - Misure provvisorie - Successivo annullamento del brevetto - Conseguenze - Diritto a un adeguato risarcimento del danno arrecato dalle misure provvisorie)
(2019/C 383/12)
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Törvényszék
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Bayer Pharma AG
Convenute: Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Exeltis Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Dispositivo
L’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, segnatamente la nozione di «adeguato risarcimento del danno» prevista da tale disposizione, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che non si debba risarcire una persona per il danno che quest’ultima ha subito in conseguenza del fatto che essa non ha agito come ci si può generalmente attendere da chiunque al fine di evitare o di ridurre il suo danno e in base alla quale, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, il giudice non condanna l’attore che ha chiesto le misure provvisorie a risarcire il danno causato da tali misure nonostante il brevetto, sulla cui base queste ultime erano state chieste e concesse, sia stato successivamente dichiarato nullo, purché tale normativa consenta al giudice di prendere debitamente in considerazione tutte le circostanze oggettive della causa, ivi compresa la condotta delle parti, al fine, segnatamente, di verificare che l’attore non abbia utilizzato in modo abusivo le suddette misure.