5.8.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 263/6


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 23 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim — Polonia) — Procedimento avviato da WB

(Causa C-658/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (UE) n. 650/2012 - Articolo 3, paragrafo 1, lettere g) e i) - Nozione di «decisione» in materia successoria - Nozione di «atto pubblico» in materia successoria - Qualificazione giuridica dell’atto nazionale di certificazione della successione - Articolo 3, paragrafo 2 - Nozione di «organo giurisdizionale» - Mancata notifica alla Commissione europea, da parte dello Stato membro, dei notai in quanto autorità non giudiziarie che esercitano funzioni giudiziarie come gli organi giurisdizionali)

(2019/C 263/07)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Parti

WB

con l’intervento di: Przemysława Bac, in qualità di notaio

Dispositivo

1)

L’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, deve essere interpretato nel senso che la mancata notifica relativa all’esercizio da parte dei notai di funzioni giudiziarie, prevista da tale disposizione, da parte di uno Stato membro, non è determinante per quanto riguarda la qualificazione come «organo giurisdizionale» di tali notai.

L’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 650/2012 deve essere interpretato nel senso che un notaio che redige un atto su domanda concorde di tutte le parti del procedimento notarile, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, non costituisce un «organo giurisdizionale» ai sensi di tale disposizione e, di conseguenza, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), di tale regolamento deve essere interpretato nel senso che un atto del genere non costituisce una «decisione» ai sensi di tale disposizione.

2)

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 650/2012 deve essere interpretato nel senso che l’atto di certificazione della successione, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, redatto dal notaio su domanda concorde di tutte le parti del procedimento notarile, costituisce un «atto pubblico» ai sensi di tale disposizione, il cui rilascio può essere accompagnato dal modulo di cui all’articolo 59, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento, corrispondente a quello che figura nell’allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 della Commissione, del 9 dicembre 2014, che istituisce i moduli di cui al regolamento n. 650/2012.


(1)  GU C 134 del 16.4.2018.