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6.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 155/8 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem — Paesi Bassi) — E./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
(Causa C-635//17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Politica relativa all’immigrazione - Diritto al ricongiungimento familiare - Direttiva 2003/86/CE - Esclusioni dall’ambito di applicazione della direttiva - Articolo 3, paragrafo 2, lettera c) - Esclusione delle persone beneficiarie di protezione sussidiaria - Estensione a tali persone del diritto al ricongiungimento familiare operata dal diritto nazionale - Competenza della Corte - Articolo 11, paragrafo 2 - Assenza di documenti ufficiali che comprovano vincoli familiari - Spiegazioni ritenute non sufficientemente plausibili - Obblighi delle autorità degli Stati membri di svolgere ulteriori indagini - Limiti)
(2019/C 155/10)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: E.
Convenuto: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
Dispositivo
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1) |
La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, a interpretare l’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui il giudice del rinvio è chiamato a pronunciarsi su una domanda di ricongiungimento familiare presentata da un beneficiario dello status conferito dalla protezione sussidiaria, qualora tale disposizione sia stata resa applicabile a una situazione siffatta, in modo diretto e incondizionato, dal diritto nazionale. |
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2) |
L’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/86 deve essere interpretato nel senso che esso osta — in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, in cui una domanda di ricongiungimento familiare è stata presentata da una soggiornante, che beneficia dello status conferito dalla protezione sussidiaria, a favore di un minorenne di cui essa è la zia e asseritamente la tutrice, il quale risiede come rifugiato e senza vincoli familiari in un paese terzo — a che tale domanda sia respinta per il solo motivo che la soggiornante non ha fornito i documenti ufficiali attestanti la morte dei genitori biologici del minorenne, e pertanto l’effettività dei propri vincoli familiari con il medesimo, e che la spiegazione fornita dalla soggiornante per giustificare la propria incapacità di produrre siffatti documenti è stata ritenuta non plausibile dalle autorità competenti, sulla semplice base delle informazioni generali disponibili relativamente alla situazione nel paese di origine, senza prendere in considerazione la situazione concreta della soggiornante e del minorenne, nonché le specifiche difficoltà che essi hanno dovuto affrontare, stando a quanto essi riportano, prima e dopo la fuga dal loro paese di origine. |