11.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 383/9


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’11 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte dei Conti - Italia) – Federazione Italiana Golf (FIG)/Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT, Ministero dell'Economia e delle Finanze (C-612/17), Federazione Italiana Sport Equestri (FISE)/Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) (C-613/17)

(Cause riunite C-612/17 e C-613/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Regolamento (UE) n. 549/2013 - Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea - Allegato A, punto 20.15 - Controllo svolto da un Comitato olimpico nazionale su federazioni sportive nazionali costituite in forma di istituzioni senza scopo di lucro - Allegato A, punto 20.15, seconda frase - Nozione di «intervento pubblico in forma di regolamentazione generale applicabile a tutte le unità che svolgono la stessa attività» - Portata - Allegato A, punto 20.15, prima frase - Nozione di «capacità di determinare la politica generale o il programma» di un’istituzione senza scopo di lucro - Portata - Allegato A, punto 2.39, lettera d), punto 20.15, lettera d), e punto 20309, lettera i), ultima frase - Presa in considerazione delle quote associative versate dagli aderenti all’istituzione senza scopo di lucro)

(2019/C 383/08)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte dei Conti

Parti

Ricorrenti: Federazione Italiana Golf (FIG) (C-612/17), Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) (C-613/17)

Convenuti: Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT, Ministero dell'Economia e delle Finanze (C-612/17), Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) (C-613/17)

Dispositivo

1)

La nozione di «intervento pubblico in forma di regolamentazione generale applicabile a tutte le unità che svolgono la stessa attività», di cui all’allegato A, punto 20.15, seconda frase, al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea, deve essere interpretata nel senso che essa comprende qualsiasi intervento di un’unità del settore pubblico, che stabilisce o applica una regolamentazione volta ad assoggettare indistintamente e uniformemente il complesso delle unità del settore di attività interessato a norme globali, ampie e astratte o ad orientamenti generali, senza che una siffatta regolamentazione possa, per la sua natura o per il suo carattere segnatamente «eccessivo», ai sensi dell’allegato A, punto 20 309, lettera h), al regolamento n. 549/2013, dettare, di fatto, la politica generale o il programma delle unità del settore di attività interessato.

2)

La nozione di «capacità di determinar[e] la politica generale o il programma» di un’istituzione senza scopo di lucro, ai sensi dell’allegato A, punto 20.15, prima frase, al regolamento n. 549/2013, deve essere interpretata come la capacità di un’amministrazione pubblica di esercitare stabilmente e permanentemente un’influenza reale e sostanziale sulla definizione e sulla realizzazione stesse degli obiettivi dell’istituzione senza scopo di lucro, delle sue attività e dei loro aspetti operativi, nonché degli indirizzi strategici e degli orientamenti che l’istituzione senza scopo di lucro intende perseguire nell’esercizio di tali attività. In controversie come quelle di cui ai procedimenti principali, spetta al giudice nazionale verificare, alla luce degli indicatori di controllo di cui all’allegato A, punto 2.39, lettere da a) ad e), e punto 20.15, lettere da a) ad e), al regolamento n. 549/2013, nonché alla luce degli indicatori di controllo corrispondenti applicabili alle istituzioni senza scopo di lucro, previsti all’allegato A, punto 20 309, al medesimo regolamento, se un’amministrazione pubblica, come il comitato olimpico nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali, eserciti un controllo pubblico su federazioni sportive nazionali costituite sotto forma di istituzioni senza scopo di lucro, come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali, effettuando, a tal fine, una valutazione complessiva che implica, per sua natura, un giudizio soggettivo, conformemente all’allegato A, punto 2.39, ultima frase, punto 20.15, frasi dalla quinta all’ottava, e punto 20 310, a detto regolamento.

3)

L’allegato A, punto 2.39, lettera d), punto 20.15, lettera d), e punto 20 309, lettera i), ultima frase, al regolamento n. 549/2013 deve essere interpretato nel senso che le quote associative versate dagli aderenti ad un’istituzione senza scopo di lucro di diritto privato, come le federazioni sportive nazionali di cui trattasi nei procedimenti principali, devono essere prese in considerazione al fine di verificare la sussistenza di un controllo pubblico. Dette quote associative, nonostante la qualità privatistica dei loro debitori e la loro qualificazione giuridica nel diritto nazionale, possono presentare, nell’ambito dell’indicatore di controllo relativo al grado di finanziamento, di cui all’allegato A, punto 2.39, lettera d), e punto 20.15, lettera d), al menzionato regolamento, un carattere pubblico quando si tratta di contributi obbligatori i quali, senza necessariamente costituire il corrispettivo del godimento effettivo dei servizi forniti, sono percepiti in relazione ad un interesse pubblico a favore delle federazioni sportive nazionali esercenti un monopolio nella disciplina sportiva di cui si occupano, nel senso che la pratica dello sport nella sua rilevanza pubblicistica è soggetta alla loro autorità esclusiva, a meno che tali federazioni non conservino l’autonomia organizzativa e di bilancio riguardo alle suddette quote associative, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare. Nel caso in cui detto giudice giungesse alla conclusione che le quote in parola devono essere considerate contributi pubblici, esso dovrà ancora verificare se, nonostante il finanziamento quasi completo delle federazioni sportive nazionali interessate da parte del settore pubblico, i controlli esercitati su tali flussi di finanziamento siano sufficientemente restrittivi per influenzare in modo reale e sostanziale la politica generale o il programma delle summenzionate federazioni, o se queste ultime rimangano in grado di determinare la suddetta politica o detto programma.


(1)  GU C 22 del 22.1.2018.