17.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 455/16


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 18 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — IBA Molecular Italy Srl / Azienda ULSS n. 3 e a.

(Causa C-606/17) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici di forniture - Direttiva 2004/18/CE - Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) - Affidamento senza previo esperimento di una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico - Nozione di «contratti a titolo oneroso» - Nozione di «entità pubblica»])

(2018/C 455/24)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: IBA Molecular Italy Srl

Convenute: Azienda ULSS n. 3, Regione Veneto, Ministero della Salute, Ospedale dell’Angelo di Mestre

nei confronti di: Istituto Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, Azienda ULSS n. 22

Dispositivo

1)

L’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «contratti a titolo oneroso» ricomprende la decisione mediante la quale un’amministrazione aggiudicatrice attribuisce ad un determinato operatore economico direttamente, e dunque senza previo esperimento di una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico, un finanziamento interamente finalizzato alla fabbricazione di prodotti destinati ad essere forniti gratuitamente da detto operatore a diverse amministrazioni, esentate dal pagamento di qualsiasi corrispettivo a favore dell’operatore stesso, ad eccezione del versamento, a titolo di spese di trasporto, di un importo forfettario di EUR 180 per ciascun invio.

2)

L’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 2 della direttiva 2004/18 devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, la quale, equiparando gli ospedali privati «classificati» a quelli pubblici, attraverso il loro inserimento nel sistema della programmazione pubblica sanitaria nazionale, regolata da speciali convenzioni, distinte dagli ordinari rapporti di accreditamento con gli altri soggetti privati partecipanti al sistema di erogazione delle prestazioni sanitarie, li sottrae alla disciplina nazionale e a quella dell’Unione in materia di appalti pubblici, anche nei casi in cui tali soggetti siano incaricati di fabbricare e fornire gratuitamente alle strutture sanitarie pubbliche specifici prodotti necessari per lo svolgimento dell’attività sanitaria, quale corrispettivo per la percezione di un finanziamento pubblico funzionale alla realizzazione e alla fornitura di tali prodotti.


(1)  GU C 22 del 22.01.2018.