19.8.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 280/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — Esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di Daniel Adam Poplawski

(Causa C-573/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Mandato d’arresto europeo - Decisioni quadro - Assenza di effetto diretto - Primato del diritto dell’Unione - Conseguenze - Decisione quadro 2002/584/GAI - Articolo 4, punto 6 - Decisione quadro 2008/909/GAI - Articolo 28, paragrafo 2 - Dichiarazione di uno Stato membro che gli consente di continuare ad applicare gli strumenti giuridici vigenti sul trasferimento delle persone condannate applicabili prima del 5 dicembre 2011 - Dichiarazione tardiva - Conseguenze)

(2019/C 280/02)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Amsterdam

Parti nel procedimento principale

Daniel Adam Poplawski

con l’intervento di: Openbaar Ministerie

Dispositivo

1)

L’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che non può produrre effetti giuridici una dichiarazione resa, ai sensi di tale disposizione, da uno Stato membro successivamente alla data di adozione di detta decisione quadro.

2)

Il principio del primato del diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che esso non impone a un giudice nazionale di disapplicare una disposizione del diritto nazionale incompatibile con le disposizioni di una decisione quadro, come le decisioni quadro di cui al procedimento principale, i cui effetti giuridici sono mantenuti conformemente all’articolo 9 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie, allegato ai trattati, non avendo tali disposizioni effetto diretto. Le autorità degli Stati membri, compresi i giudici, sono tuttavia tenute a procedere, quanto più possibile, a un’interpretazione conforme del loro diritto nazionale che consenta loro di garantire un risultato compatibile con la finalità perseguita dalla decisione quadro di cui trattasi.


(1)  GU C 412 del 4.12.2017.