18.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 65/15 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 dicembre 2018 — Mykola Yanovych Azarov / Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-530/17 P) (1)
((Impugnazione - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina - Congelamento dei fondi e delle risorse economiche - Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche - Inserimento del nome del ricorrente - Decisione di un’autorità di uno Stato terzo - Obbligo del Consiglio di verificare che tale decisione sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva))
(2019/C 65/18)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Mykola Yanovych Azarov (rappresentanti: A. Egger e G. Lansky, Rechtsanwälte)
Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e F. Naert, agenti)
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 7 luglio 2017, Azarov/Consiglio (T-215/15, EU:T:2017:479), è annullata. |
2) |
La decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati, nella parte in cui riguardano il sig. Mykola Yanovych Azarov. |
3) |
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese tanto nel procedimento di primo grado quanto nell’ambito della presente impugnazione. |