1.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 352/15


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 agosto 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Tallinna Ringkonnakohus — Estonia) — Coöperatieve Vereniging SNB-REACT U.A. / Deepak Mehta

(Causa C-521/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Proprietà intellettuale e industriale - Direttiva 2004/48/CE - Articolo 4 - Legittimazione ad agire di un’organizzazione di rappresentanza collettiva di titolari di marchi - Direttiva 2000/31/CE - Articoli da 12 a 14 - Responsabilità di un prestatore di servizi di locazione e registrazione di indirizzi IP che consentono di utilizzare anonimamente nomi di dominio e siti Internet))

(2018/C 352/19)

Lingua processuale: l'estone

Giudice del rinvio

Tallinna Ringkonnakohus

Parti

Ricorrente: Coöperatieve Vereniging SNB-REACT U.A.

Convenuta: Deepak Mehta

Dispositivo

1)

L’articolo 4, lettera c), della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri sono tenuti a riconoscere ad un organo di rappresentanza collettiva di titolari di marchi, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, la legittimazione a chiedere, in nome proprio, l’applicazione dei mezzi di ricorso previsti da tale direttiva per proteggere i diritti di tali titolari nonché la legittimazione ad agire in giudizio, in nome proprio, al fine di far valere tali diritti, a condizione che il suddetto organo sia considerato dalla normativa nazionale come avente un interesse diretto alla difesa di tali diritti e che tale normativa gli consenta di agire in giudizio a tal fine, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

2)

Gli articoli da 12 a 14 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») devono essere interpretati nel senso che le limitazioni di responsabilità che essi prevedono sono applicabili al prestatore di un servizio di locazione e di registrazione di indirizzi IP che consente di utilizzare anonimamente nomi di dominio Internet, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, purché tale servizio rientri in una delle categorie di servizi previste in tali articoli e soddisfi l’insieme delle condizioni corrispondenti, in quanto l’attività di tale prestatore sia di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, con la conseguenza che detto prestatore non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate dai suoi clienti, ed egli non svolga un ruolo attivo, permettendo a questi ultimi di ottimizzare la loro attività di vendita online, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 382 del 13.11.2017.