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23.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 319/7 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Spiegel Online GmbH/Volker Beck
(Causa C-516/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Diritto d’autore e diritti connessi - Direttiva 2001/29/CE - Società dell’informazione - Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi - Articolo 5, paragrafo 3 - Eccezioni e limitazioni - Portata - Articolo 5, paragrafo 3, lettere c) e d) - Resoconti di avvenimenti attuali - Citazioni - Utilizzo di collegamenti ipertestuali - Opera messa legalmente a disposizione del pubblico - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 11 - Libertà di espressione e di informazione)
(2019/C 319/06)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Spiegel Online GmbH
Convenuto: Volker Beck
Dispositivo
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1) |
La lettera c), seconda ipotesi, e la lettera d) del paragrafo 3 dell’articolo 5 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, devono essere interpretate nel senso che esse non costituiscono misure di armonizzazione completa della portata delle eccezioni o delle limitazioni ivi previste. |
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2) |
La libertà di informazione e la libertà di stampa, sancite all’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non possono giustificare, al di fuori delle eccezioni e limitazioni previste all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/29, una deroga ai diritti esclusivi di riproduzione e di comunicazione al pubblico dell’autore, di cui rispettivamente all’articolo 2, lettera a), e all’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva. |
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3) |
Il giudice nazionale, nell’ambito del bilanciamento che è tenuto ad effettuare, tenuto conto dell’insieme delle circostanze del caso concreto, tra i diritti esclusivi dell’autore di cui all’articolo 2, lettera a), e all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, da un lato, e i diritti degli utenti di materiali protetti previsti dalle disposizioni derogatorie dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), seconda ipotesi, e lettera d), di tale direttiva, dall’altro, deve fondarsi su un’interpretazione di dette disposizioni che, pur rispettando la loro formulazione e preservando il loro effetto utile, sia pienamente conforme ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
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4) |
L’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), seconda ipotesi, della direttiva 2001/29 dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una norma nazionale che restringe l’applicazione dell’eccezione o della limitazione prevista in tale disposizione ai casi in cui non sia ragionevolmente possibile una previa domanda di autorizzazione all’utilizzo di un’opera protetta a fini di resoconto di un avvenimento attuale. |
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5) |
L’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «citazioni», di cui a tale disposizione, comprende il rinvio, mediante un collegamento ipertestuale, a un file consultabile autonomamente. |
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6) |
L’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che un’opera è già stata messa legalmente a disposizione del pubblico qualora essa, così come si presenta in concreto, sia stata previamente resa accessibile al pubblico con l’autorizzazione del titolare del diritto o in base a una licenza non volontaria o, ancora, in forza di un’autorizzazione di legge. |