23.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 319/7


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Spiegel Online GmbH/Volker Beck

(Causa C-516/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Diritto d’autore e diritti connessi - Direttiva 2001/29/CE - Società dell’informazione - Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi - Articolo 5, paragrafo 3 - Eccezioni e limitazioni - Portata - Articolo 5, paragrafo 3, lettere c) e d) - Resoconti di avvenimenti attuali - Citazioni - Utilizzo di collegamenti ipertestuali - Opera messa legalmente a disposizione del pubblico - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 11 - Libertà di espressione e di informazione)

(2019/C 319/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Spiegel Online GmbH

Convenuto: Volker Beck

Dispositivo

1)

La lettera c), seconda ipotesi, e la lettera d) del paragrafo 3 dell’articolo 5 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, devono essere interpretate nel senso che esse non costituiscono misure di armonizzazione completa della portata delle eccezioni o delle limitazioni ivi previste.

2)

La libertà di informazione e la libertà di stampa, sancite all’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non possono giustificare, al di fuori delle eccezioni e limitazioni previste all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/29, una deroga ai diritti esclusivi di riproduzione e di comunicazione al pubblico dell’autore, di cui rispettivamente all’articolo 2, lettera a), e all’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva.

3)

Il giudice nazionale, nell’ambito del bilanciamento che è tenuto ad effettuare, tenuto conto dell’insieme delle circostanze del caso concreto, tra i diritti esclusivi dell’autore di cui all’articolo 2, lettera a), e all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, da un lato, e i diritti degli utenti di materiali protetti previsti dalle disposizioni derogatorie dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), seconda ipotesi, e lettera d), di tale direttiva, dall’altro, deve fondarsi su un’interpretazione di dette disposizioni che, pur rispettando la loro formulazione e preservando il loro effetto utile, sia pienamente conforme ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

4)

L’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), seconda ipotesi, della direttiva 2001/29 dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una norma nazionale che restringe l’applicazione dell’eccezione o della limitazione prevista in tale disposizione ai casi in cui non sia ragionevolmente possibile una previa domanda di autorizzazione all’utilizzo di un’opera protetta a fini di resoconto di un avvenimento attuale.

5)

L’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «citazioni», di cui a tale disposizione, comprende il rinvio, mediante un collegamento ipertestuale, a un file consultabile autonomamente.

6)

L’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che un’opera è già stata messa legalmente a disposizione del pubblico qualora essa, così come si presenta in concreto, sia stata previamente resa accessibile al pubblico con l’autorizzazione del titolare del diritto o in base a una licenza non volontaria o, ancora, in forza di un’autorizzazione di legge.


(1)  GU C 392 del 20.11.2017.