21.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 25/9


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de commerce de Liège — Belgio) — Zako SPRL / Sanidel SA

(Causa C-452/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Agenti commerciali indipendenti - Direttiva 86/653/CEE - Articolo 1, paragrafo 2 - Nozione di «agente commerciale» - Intermediario indipendente che svolge la propria attività presso l’impresa del preponente - Svolgimento di compiti diversi da quelli connessi alle trattative per la vendita o l’acquisto di beni per il preponente))

(2019/C 25/10)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de commerce de Liège

Parti

Ricorrente: Zako SPRL

Convenuta: Sanidel SA

Dispositivo

1)

L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretato nel senso che la circostanza che un soggetto, incaricato in maniera permanente di trattare, per un’altra persona, la vendita o l’acquisto di merci ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto della stessa, svolga la propria attività all’interno della sede di quest’ultima non osta a che detto soggetto possa essere qualificato come «agente commerciale», ai sensi di tale disposizione, purché tale circostanza non impedisca allo stesso di esercitare la sua attività in maniera indipendente, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.

2)

L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653 deve essere interpretato nel senso che la circostanza che un soggetto eserciti non soltanto attività di trattativa per la vendita o l’acquisto di merci per un’altra persona o attività di trattativa e di conclusione di dette operazioni in nome e per conto di quest’ultima, ma anche attività di natura diversa per questa medesima persona, senza che la seconda tipologia di attività sia accessoria rispetto alla prima, non osta a che detto soggetto possa essere qualificato come «agente commerciale», ai sensi di tale disposizione, purché tale circostanza non gli impedisca di esercitare la prima tipologia di attività in maniera indipendente, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 347 del 16.10.2017.