18.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 65/11


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 dicembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — AREX CZ a.s. / Odvolací finanční ředitelství

(Causa C-414/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), i) e iii) - Articolo 3, paragrafo 1 - Acquisti intracomunitari di beni soggetti ad accisa - Articolo 138, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b) - Cessioni intracomunitarie - Operazioni a catena con un unico trasporto - Imputazione del trasporto - Trasporto in regime di sospensione dall’accisa - Incidenza sulla qualificazione di acquisto intracomunitario))

(2019/C 65/13)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti

Ricorrente: AREX CZ a.s.

Convenuta: Odvolací finanční ředitelství

Dispositivo

1)

L’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), iii), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso si applica ad acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa, per i quali le relative accise sono esigibili nel territorio dello Stato membro di destinazione della spedizione o del trasporto dei suddetti prodotti, effettuati da un soggetto passivo i cui altri acquisti non sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva in parola.

2)

L’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), iii), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che, in presenza di una catena di operazioni successive che hanno dato luogo a un solo trasporto intracomunitario dei prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa, l’acquisto effettuato dall’operatore debitore del versamento dell’accisa nello Stato membro di destinazione della spedizione o del trasporto dei suddetti prodotti non può essere qualificato come acquisto intracomunitario soggetto all’imposta sul valore aggiunto ai sensi della menzionata disposizione quando tale trasporto non può essere imputato a detto acquisto.

3)

L’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), i), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che, in presenza di una catena di acquisti successivi che hanno ad oggetto i medesimi prodotti sottoposti ad accisa e che hanno dato luogo a un solo trasporto intracomunitario di tali prodotti in regime di sospensione dall’accisa, la circostanza che detti prodotti sono trasportati in regime di sospensione dall’accisa non costituisce una circostanza determinante per stabilire a quale acquisto deve essere imputato il trasporto ai fini del suo assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto ai sensi della menzionata disposizione.


(1)  GU C 300 dell’11.9.2017.