11.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/10


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Stefano Liberato / Luminita Luisa Grigorescu

(Causa C-386/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Articolo 5, punto 2 - Articolo 27 - Articolo 35, paragrafo 3 - Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Articolo 19 - Litispendenza - Articolo 22, lettera a) - Articolo 23, lettera a) - Non riconoscimento delle decisioni in caso di contrarietà manifesta all’ordine pubblico - Articolo 24 - Divieto di procedere al riesame della competenza giurisdizionale dell’autorità giurisdizionale d’origine - Motivo di non riconoscimento fondato su una violazione delle norme sulla litispendenza - Insussistenza))

(2019/C 93/12)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti

Ricorrente: Stefano Liberato

Convenuta: Luminita Luisa Grigorescu

Dispositivo

Le norme sulla litispendenza di cui all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, devono essere interpretate nel senso che, qualora, nell’ambito di una controversia in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale o di obbligazioni alimentari, l’autorità giurisdizionale successivamente adita abbia adottato, in violazione di tali norme, una decisione poi divenuta definitiva, esse ostano a che le autorità giurisdizionali dello Stato membro cui appartiene l’autorità giurisdizionale preventivamente adita neghino, per questo solo motivo, il riconoscimento di tale decisione. In particolare, tale violazione non può, di per sé, giustificare il mancato riconoscimento di detta decisione per sua contrarietà manifesta all’ordine pubblico di tale Stato membro.


(1)  GU C 338 del 9.10.2017.