6.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 222/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 aprile 2020 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal de grande instance de Bobigny e dalla Cour de cassation — Francia) — Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile (CRPNPAC) / Vueling Airlines SA (C-370/17), Vueling Airlines SA / Jean-Luc Poignant (C-37/18)

(Cause riunite C-370/17 e C-37/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Lavoratori migranti - Previdenza sociale - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Legislazione applicabile - Articolo 14, punto 1, lettera a) - Lavoratori distaccati - Articolo 14, punto 2, lettera a), i) - Persona che di norma esercita un’attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri e dipendente da una succursale o da una rappresentanza permanente dell’impresa nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale essa ha la propria sede - Regolamento (CEE) n. 574/72 - Articolo 11, paragrafo 1, lettera a) - Articolo 12 bis, paragrafo 1 bis - Certificato E 101 - Effetto vincolante - Certificato ottenuto o fatto valere in modo fraudolento - Competenza del giudice dello Stato membro ospitante ad accertare la frode e a disapplicare il certificato - Articolo 84 bis, paragrafo 3, del regolamento n. 1408/71 - Cooperazione tra istituzioni competenti - Autorità di cosa giudicata penale in sede civile - Primato del diritto dell’Unione)

(2020/C 222/02)

Lingua processuale: il francese

Giudici del rinvio

Tribunal de grande instance de Bobigny, Cour de cassation

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile (CRPNPAC) (C-370/17), Vueling Airlines SA (C-37/18)

Convenuti: Vueling Airlines SA (C-370/17), Jean-Luc Poignant (C-37/18)

Dispositivo

1)

L’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, deve essere interpretato nel senso che i giudici di uno Stato membro, aditi nell’ambito di un procedimento giudiziario avviato nei confronti di un datore di lavoro per fatti idonei a rivelare un ottenimento o un utilizzo fraudolento di certificati E 101 rilasciati, ai sensi dell’articolo 14, punto 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, nei confronti di lavoratori che esercitano la propria attività in detto Stato membro, possono accertare l’esistenza di una frode e, di conseguenza, disapplicare detti certificati solo dopo essersi assicurati:

da un lato, che la procedura prevista all’articolo 84 bis, paragrafo 3, di tale regolamento sia stata avviata prontamente e che l’istituzione competente dello Stato membro emittente sia stata posta in grado di riesaminare la fondatezza del rilascio di detti certificati alla luce degli elementi concreti, presentati dall’istituzione competente dello Stato membro ospitante, che facciano ritenere che gli stessi certificati siano stati ottenuti o fatti valere in modo fraudolento, e

dall’altro lato, che l’istituzione competente dello Stato membro emittente si è astenuta dal procedere a tale riesame e dal prendere posizione, entro un termine ragionevole, su detti elementi, se del caso, annullando o ritirando i certificati di cui trattasi.

2)

L’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 574/42, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 647/2005, e il principio del primato del diritto dell’Unione devono essere interpretati nel senso che essi ostano, nel caso in cui un datore di lavoro sia stato oggetto, nello Stato membro ospitante, di una condanna penale fondata su un accertamento definitivo di frode operato in violazione di tale diritto, a che un giudice civile di tale Stato membro, vincolato dal principio di diritto nazionale dell’autorità di cosa giudicata penale in sede civile, ponga a carico di detto datore di lavoro, per il solo fatto di tale condanna penale, il pagamento dei danni destinati a risarcire i lavoratori o un ente previdenziale del medesimo Stato membro vittime di detta frode.


(1)  GU C 283 del 28.8.2017.

GU C 112 del 26.3.2018.