27.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 301/9


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln — Germania) — Verein für lauteren Wettbewerb eV / Princesport GmbH

(Causa C-339/17) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Denominazione delle fibre tessili e corrispondenti requisiti di etichettatura e contrassegno - Regolamento (UE) n. 1007/2011 - Articoli 7 e 9 - Prodotti tessili puri - Prodotti tessili composti da più fibre - Modalità di etichettatura o contrassegno])

(2018/C 301/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Köln

Parti

Ricorrente: Verein für lauteren Wettbewerb eV

Convenuta: Princesport GmbH

Dispositivo

1)

L’articolo 4 e l’articolo 14, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive 96/73/CE e 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con il considerando 10 di tale regolamento, devono essere interpretati nel senso che essi impongono un obbligo generale di etichettatura o contrassegno al fine di indicare la composizione fibrosa di tutti i prodotti tessili, compresi i prodotti tessili definiti dall’articolo 7 del medesimo regolamento.

2)

L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1007/2011 deve essere interpretato nel senso che esso non impone di utilizzare, sull’etichetta o sul contrassegno di un prodotto tessile puro, una delle tre diciture che sono in esso menzionate, vale a dire «100 %», «puro» o «tutto». Allorché tali diciture vengono utilizzate, esse possono essere combinate tra loro.

3)

L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1007/2011 deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di indicare, sull’etichetta o sul contrassegno, la denominazione e la percentuale in peso di tutte le fibre di cui è composto il prodotto tessile di cui trattasi non si applica a un prodotto tessile puro.


(1)  GU C 283 del 28.8.2017.