6.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 374/10 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 agosto 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — Esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di Sławomir Andrzej Zdziaszek
(Causa C-271/17 PPU) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Procedimento pregiudiziale d’urgenza - Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Mandato d’arresto europeo - Decisione quadro 2002/584/GAI - Procedure di consegna tra Stati membri - Condizioni di esecuzione - Motivi di non esecuzione facoltativa - Articolo 4 bis, paragrafo 1, inserito dalla decisione quadro 2009/299/GAI - Mandato d’arresto emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà - Nozione di «processo terminato con la decisione» - Procedimento che modifica pene inflitte in precedenza - Decisione che dispone una pena cumulativa - Decisione pronunciata senza che l’interessato sia comparso personalmente - Condannato che non è comparso personalmente al processo nell’ambito della sua condanna iniziale, né in primo grado né in grado d’appello - Persona patrocinata da un difensore nel corso del procedimento di appello - Mandato d’arresto che non fornisce informazioni a tale riguardo - Conseguenze per l’autorità giudiziaria dell’esecuzione))
(2017/C 374/13)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Amsterdam
Parte nel procedimento principale
Sławomir Andrzej Zdziaszek
Dispositivo
1) |
La nozione di «processo terminato con la decisione», ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, dev’essere interpretata nel senso che essa riguarda non solo il giudizio che ha dato luogo alla decisione in appello, ove quest’ultima, dopo un nuovo esame del merito della causa, abbia definitivamente statuito sulla colpevolezza della persona interessata, ma anche un procedimento successivo, come quello che ha portato alla sentenza che dispone una pena cumulativa in discussione nel caso di specie, in esito al quale è intervenuta la decisione che ha modificato definitivamente l’entità della pena inizialmente inflitta, nei limiti in cui l’autorità che ha adottato quest’ultima decisione abbia beneficiato a tale riguardo di un certo potere discrezionale. |
2) |
La decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, dev’essere interpretata nel senso che, nel caso in cui l’interessato non sia comparso personalmente al procedimento rilevante o, eventualmente, ai procedimenti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, di tale decisione quadro, come modificata, e in cui né le informazioni contenute nel modulo recante il modello di mandato d’arresto europeo, allegato alla suddetta decisione quadro, né quelle ottenute in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, della stessa decisione quadro, come modificata, forniscano elementi sufficienti per dimostrare l’esistenza di una delle situazioni contemplate all’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettere da a) a d), della decisione quadro 2002/584, come modificata, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione dispone della facoltà di rifiutarsi di eseguire il mandato d’arresto europeo. Nondimeno, tale decisione quadro, come modificata, non impedisce a tale autorità di tenere conto di tutte le circostanze che caratterizzano la causa di cui essa è investita per assicurarsi del rispetto dei diritti della difesa dell’interessato nel corso del procedimento rilevante o dei procedimenti rilevanti. |