5.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 399/9


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 settembre 2018 — Commissione europea / Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-244/17) (1)

((Ricorso di annullamento - Decisione (UE) 2017/477 - Posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Consiglio di cooperazione istituito nell’ambito dell’accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall’altra, per quanto riguarda le modalità di funzionamento del Consiglio di cooperazione, del comitato di cooperazione, dei sottocomitati specializzati o di altri organismi - Articolo 218, paragrafo 9, TFUE - Decisione che istituisce le posizioni da adottare a nome dell’Unione in un organo istituito da un accordo internazionale - Accordo di cui alcune disposizioni possono essere collocate nella politica estera e di sicurezza comune (PESC) - Regola di voto))

(2018/C 399/10)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Havas, L. Gussetti e P. Aalto, agenti, poi L. Havas e L. Gussetti, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e P. Mahnič Bruni, agenti)

Dispositivo

1)

La decisione (UE) 2017/477 del Consiglio, del 3 marzo 2017, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell’Unione europea, in sede di Consiglio di cooperazione istituito nell’ambito dell’accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall’altra, per quanto riguarda le modalità di funzionamento del Consiglio di cooperazione, del comitato di cooperazione, dei sottocomitati specializzati o di altri organismi, è annullata.

2)

Gli effetti della decisione 2017/477 sono mantenuti in vigore.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.


(1)  GU C 239 del 24.7.2017.