17.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 328/17


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Østre Landsret — Danimarca) — Gert Teglgaard, Fløjstrupgård I/S / Fødevareministeriets Klagecenter

(Causa C-239/17) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Politica agricola comune - Regimi di sostegno a favore degli agricoltori - Regolamento (CE) n. 1782/2003 - Articolo 6, paragrafo 1 - Regolamento (CE) n. 73/2009 - Articolo 23, paragrafo 1 - Regolamento (CE) n. 796/2004 - Articolo 66, paragrafo 1 - Regolamento (CE) n. 1122/2009 - Articolo 70, paragrafo 8, lettera a) - Condizionalità - Riduzione dei pagamenti diretti per inosservanza dei criteri di gestione obbligatori o delle buone condizioni agronomiche e ambientali - Determinazione dell’anno da prendere in considerazione al fine di determinare la percentuale di riduzione - Anno in cui si verifica l’inosservanza])

(2018/C 328/21)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrente: Gert Teglgaard, Fløjstrupgård I/S

Convenuto: Fødevareministeriets Klagecenter

Dispositivo

1)

L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003, come modificato dal regolamento (CE) n. 146/2008 del Consiglio, del 14 febbraio 2008, e l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento n. 1782/2003, devono essere interpretati nel senso che le riduzioni dei pagamenti diretti per violazione delle regole della condizionalità devono essere calcolate sulla base dei pagamenti corrisposti o da corrispondere per l’anno in cui si è verificata tale violazione.

L’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, e l’articolo 70, paragrafo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento n. 73/2009 per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo, devono essere interpretati nel senso che le riduzioni dei pagamenti diretti così calcolate sono imputate ai pagamenti che sono stati o dovrebbero essere erogati per l’anno civile di accertamento della violazione delle regole della condizionalità.

2)

La normativa dell’Unione applicabile ai fini del calcolo della riduzione dei pagamenti diretti qualora un agricoltore abbia violato le regole della condizionalità nel periodo 2007-2008, ma tale violazione sia stata accertata soltanto nel corso del 2011, è rappresentata dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003 per l’anno 2007 e per i primi tre mesi dell’anno 2008, e l’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento, come modificato dal regolamento n. 146/2008, per il periodo da aprile a dicembre 2008.


(1)  GU C 221 del 10.7.2017.