|
18.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 65/5 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 19 dicembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato — Antitrust, Coopservice Soc. coop. arl / Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica — Sebino (ASST), Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda (ASST), Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Valcamonica (ASST)
(Causa C-216/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2004/18/CE - Articolo 1, paragrafo 5 - Articolo 32, paragrafo 2 - Appalti pubblici di lavori, forniture e servizi - Accordi quadro - Clausola di estensione dell’accordo quadro ad altre amministrazioni aggiudicatrici - Principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici - Assenza di determinazione del volume degli appalti pubblici successivi o determinazione mediante riferimento all’ordinario fabbisogno delle amministrazioni aggiudicatrici non firmatarie dell’accordo quadro - Divieto))
(2019/C 65/05)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti
Ricorrenti: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato — Antitrust, Coopservice Soc. coop. arl
Convenuti: Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica — Sebino (ASST), Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda (ASST), Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Valcamonica (ASST)
nei confronti di: Markas Srl, ATI — Zanetti Arturo & C. Srl e in proprio, Regione Lombardia
Dispositivo
L’articolo 1, paragrafo 5, e l’articolo 32, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, devono essere interpretati nei seguenti termini:
|
— |
un’amministrazione aggiudicatrice può agire per se stessa e per altre amministrazioni aggiudicatrici, chiaramente individuate, che non siano direttamente parti di un accordo quadro, purché i requisiti di pubblicità e di certezza del diritto e, pertanto, di trasparenza siano rispettati, e |
|
— |
è escluso che le amministrazioni aggiudicatrici che non siano firmatarie di tale accordo quadro non determinino la quantità delle prestazioni che potranno essere richieste all’atto della conclusione da parte loro degli accordi che gli danno esecuzione o che la determinino mediante riferimento al loro ordinario fabbisogno, pena violare i principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici interessati alla conclusione di tale accordo quadro. |