16.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 134/11 |
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 22 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Mitnitsa Varna / «SAKSA» OOD
(Causa C-185/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Tariffa doganale comune - Classificazione delle merci - Norma europea armonizzata EN 590:2013 - Sottovoce 2710 19 43 della nomenclatura combinata - Criteri rilevanti per la classificazione di una merce come oli da gas))
(2018/C 134/15)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad — Varna
Parti
Ricorrente: Mitnitsa Varna
Convenuto:«SAKSA» OOD
Con l’intervento di: Okrazhna prokuratura — Varna
Dispositivo
La nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, nella sua versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, deve essere interpretata nel senso che un olio minerale, come quello in causa nel procedimento principale, non può, a causa delle sue caratteristiche di distillazione, essere classificato tra gli oli da gas nella sottovoce 2710 19 43 di tale nomenclatura, anche qualora tale olio soddisfi i requisiti di cui alla norma armonizzata EN 590, nella sua versione del mese di settembre 2013, relativi ad oli da gas destinati ai climi artici o con inverni rigidi.