16.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 134/11


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 22 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Mitnitsa Varna / «SAKSA» OOD

(Causa C-185/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Tariffa doganale comune - Classificazione delle merci - Norma europea armonizzata EN 590:2013 - Sottovoce 2710 19 43 della nomenclatura combinata - Criteri rilevanti per la classificazione di una merce come oli da gas))

(2018/C 134/15)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad — Varna

Parti

Ricorrente: Mitnitsa Varna

Convenuto:«SAKSA» OOD

Con l’intervento di: Okrazhna prokuratura — Varna

Dispositivo

La nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, nella sua versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, deve essere interpretata nel senso che un olio minerale, come quello in causa nel procedimento principale, non può, a causa delle sue caratteristiche di distillazione, essere classificato tra gli oli da gas nella sottovoce 2710 19 43 di tale nomenclatura, anche qualora tale olio soddisfi i requisiti di cui alla norma armonizzata EN 590, nella sua versione del mese di settembre 2013, relativi ad oli da gas destinati ai climi artici o con inverni rigidi.


(1)  GU C 213 del 3.7.2017.