9.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 123/6 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’ 8 febbraio 2018 — Commissione europea / Regno di Spagna
(Causa C-181/17) (1)
((Inadempimento di uno Stato - Politica dei trasporti - Regolamento (CE) n. 1071/2009 - Trasportatore su strada - Autorizzazione di trasporto pubblico - Presupposti per la concessione - Articolo 3, paragrafi 1 e 2 - Articolo 5, lettera b) - Numero di veicoli necessario - Normativa nazionale - Presupposti per la concessione più restrittivi - Numero minimo di veicoli più alto))
(2018/C 123/08)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Hottiaux e J. Rius, agenti)
Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: V. Ester Casas, agente)
Dispositivo
1) |
Nell’esigere che le imprese dispongano almeno di tre veicoli per ottenere un’autorizzazione di trasporto pubblico, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché dell’articolo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio. |
2) |
Il Regno di Spagna è condannato alle spese. |