201805250131897402018/C 200/201482017CJC20020180611IT01ITINFO_JUDICIAL20180419161611

Causa C-148/17: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Peek & Cloppenburg KG, Hamburg / Peek& Cloppenburg KG, Düsseldorf (Rinvio pregiudiziale — Diritto dei marchi — Direttiva 2008/95/CE — Articolo 14 — Constatazione a posteriori della nullità o della decadenza di un marchio di impresa — Data in cui devono sussistere le condizioni della decadenza o della nullità — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Marchio dell’Unione europea — Articolo 34, paragrafo 2 — Rivendicazione della preesistenza di un marchio nazionale anteriore — Effetti di tale rivendicazione sul marchio nazionale anteriore)


C2002018IT1610120180419IT0020161161

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Peek & Cloppenburg KG, Hamburg / Peek& Cloppenburg KG, Düsseldorf

(Causa C-148/17) ( 1 )

«(Rinvio pregiudiziale — Diritto dei marchi — Direttiva 2008/95/CE — Articolo 14 — Constatazione a posteriori della nullità o della decadenza di un marchio di impresa — Data in cui devono sussistere le condizioni della decadenza o della nullità — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Marchio dell’Unione europea — Articolo 34, paragrafo 2 — Rivendicazione della preesistenza di un marchio nazionale anteriore — Effetti di tale rivendicazione sul marchio nazionale anteriore)»

2018/C 200/20Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Peek& Cloppenburg KG, Hamburg

Convenuta: Peek& Cloppenburg KG, Düsseldorf

Dispositivo

L’articolo 14 della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, in combinato disposto con l’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio [dell’Unione europea], dev’essere interpretato nel senso che esso osta a un’interpretazione della normativa nazionale secondo cui la nullità o la decadenza di un marchio nazionale anteriore, la cui preesistenza sia rivendicata per un marchio dell’Unione europea, può essere accertata a posteriori solo qualora le condizioni ai fini della nullità o della decadenza sussistessero non soltanto nel momento in cui tale marchio nazionale anteriore sia stato oggetto di rinuncia o di estinzione, bensì parimenti al momento della declaratoria giurisdizionale di nullità o decadenza.


( 1 ) GU C 231 del 17.7.2017.